Art. 42 
 
Modifica all'articolo 43  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente il diritto di rivalsa  dello  Stato  nei  confronti  di
  regioni o di altri enti pubblici  responsabili  di  violazioni  del
  diritto dell'Unione europea. 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, e' premesso il seguente periodo: «Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con uno o piu' decreti da adottare di concerto  con  i
Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le  materie  di  competenza  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali,  puo'
definire  i  criteri  e  le  procedure  riguardanti  i   procedimenti
istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa  di  cui
al presente comma». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Il testo dell'art. 43 della legge n. 234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  43  (Diritto  di  rivalsa  dello   Stato   nei
          confronti di regioni o di altri enti pubblici  responsabili
          di violazioni del diritto dell'Unione  europea).  -  1.  Al
          fine   di   prevenire   l'instaurazione   delle   procedure
          d'infrazione di  cui  agli  articoli  258  e  seguenti  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per  porre
          termine alle stesse, le regioni, le province autonome,  gli
          enti territoriali, gli altri enti  pubblici  e  i  soggetti
          equiparati  adottano  ogni  misura   necessaria   a   porre
          tempestivamente rimedio alle violazioni,  loro  imputabili,
          degli  obblighi  degli  Stati  nazionali  derivanti   dalla
          normativa dell'Unione  europea.  Essi  sono  in  ogni  caso
          tenuti a dare pronta  esecuzione  agli  obblighi  derivanti
          dalle sentenze rese dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione
          europea, ai sensi dell'art. 260, paragrafo 1, del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
                2. Lo Stato esercita nei confronti  dei  soggetti  di
          cui  al  comma  1,  che  si  rendano   responsabili   della
          violazione  degli  obblighi   derivanti   dalla   normativa
          dell'Unione europea o che non diano  tempestiva  esecuzione
          alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea,
          i poteri sostitutivi necessari, secondo  i  principi  e  le
          procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131, e dall'art. 41 della presente legge. 
                3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
          soggetti di cui  al  comma  1  indicati  dalla  Commissione
          europea nelle  regolazioni  finanziarie  operate  a  carico
          dell'Italia  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA), del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri  fondi  aventi
          finalita' strutturali. 
                4. Lo Stato ha  diritto  di  rivalersi  sui  soggetti
          responsabili delle violazioni  degli  obblighi  di  cui  al
          comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze  di
          condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione  europea
          ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui  ai
          commi 3, 4 e 10: 
                  a)  nei  modi  indicati   al   comma   7,   qualora
          l'obbligato sia un ente territoriale; 
                  b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
          speciali  obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge  29
          ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti  e  gli  organismi
          pubblici, diversi da  quelli  indicati  nella  lettera  a),
          assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
                  c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia  un
          soggetto equiparato e in ogni  altro  caso  non  rientrante
          nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 
                6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno
          o piu' decreti da  adottare  di  concerto  con  i  Ministri
          competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, per le  materie  di  competenza  delle
          regioni, delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          degli enti locali, puo' definire i criteri e  le  procedure
          riguardanti   i   procedimenti   istruttori    propedeutici
          all'esercizio dell'azione di rivalsa  di  cui  al  presente
          comma. La misura degli importi dovuti allo Stato  a  titolo
          di rivalsa, comunque non  superiore  complessivamente  agli
          oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4,  e'  stabilita  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
          obbligati,  della  sentenza  esecutiva  di  condanna  della
          Repubblica italiana. Il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei  confronti
          degli obbligati e reca la determinazione  dell'entita'  del
          credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
          dei termini del pagamento, anche  rateizzato.  In  caso  di
          oneri finanziari  a  carattere  pluriennale  o  non  ancora
          liquidi, possono essere adottati piu' decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato. 
                7. I decreti ministeriali di cui al comma 6,  qualora
          l'obbligato sia un ente territoriale, sono  emanati  previa
          intesa sulle modalita' di recupero con gli enti  obbligati.
          Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
          mesi decorrenti dalla data della  notifica,  nei  confronti
          dell'ente territoriale obbligato, della sentenza  esecutiva
          di condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha  ad
          oggetto la determinazione dell'entita'  del  credito  dello
          Stato e l'indicazione delle modalita'  e  dei  termini  del
          pagamento, anche rateizzato. Il  contenuto  dell'intesa  e'
          recepito,  entro   un   mese   dal   perfezionamento,   con
          provvedimento del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          che  costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti   degli
          obbligati.  In  caso  di  oneri  finanziari   a   carattere
          pluriennale o non ancora liquidi, possono  essere  adottati
          piu' provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze in ragione del  progressivo  maturare  del  credito
          dello Stato,  seguendo  il  procedimento  disciplinato  nel
          presente comma. 
                8. In caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,
          all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
          7 provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei
          successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive  modificazioni.  In   caso   di   oneri
          finanziari a carattere pluriennale o  non  ancora  liquidi,
          possono essere adottati piu' provvedimenti  del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato, seguendo il  procedimento
          disciplinato nel presente comma. 
                9. Le  notifiche  indicate  nei  commi  6  e  7  sono
          effettuate a cura e a spese del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                9-bis. Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione  delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi  2  e
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  al
          pagamento degli oneri finanziari derivanti  dalle  predette
          sentenze si provvede a carico del  fondo  di  cui  all'art.
          41-bis, comma 1, della presente legge, nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di
          euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
          effettuati, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attiva  il  procedimento  di   rivalsa   a   carico   delle
          amministrazioni responsabili  delle  violazioni  che  hanno
          determinato   le   sentenze   di   condanna,   anche    con
          compensazione con i trasferimenti da  effettuare  da  parte
          dello Stato in favore delle amministrazioni stesse. 
                10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita'  e
          secondo le procedure stabilite nel  presente  articolo,  di
          rivalersi sulle regioni,  sulle  province  autonome,  sugli
          enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
          equiparati,  i  quali  si  siano   resi   responsabili   di
          violazioni delle  disposizioni  della  Convenzione  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,  resa
          esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
          Protocolli addizionali, degli  oneri  finanziari  sostenuti
          per dare esecuzione alle sentenze di  condanna  rese  dalla
          Corte europea dei diritti  dell'uomo  nei  confronti  dello
          Stato in conseguenza delle suddette violazioni.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».