Art. 43 Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attivita' conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonche' alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. 4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticita' riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
Note all'art. 43: - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.