Art. 45 
 
 Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1.  Ai   fini   del   rafforzamento   dei   compiti   istituzionali
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),  in  particolare  per
quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture, la medesima Autorita' e' autorizzata ad assumere personale
a tempo indeterminato, con corrispondente  modifica  della  dotazione
organica vigente, nel numero  massimo  di  ventotto  unita',  di  cui
venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di
impiegato, da inquadrare nel  livello  iniziale  della  qualifica  di
riferimento. 
  2. Ai fini di cui al comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
587.833 per  l'anno  2021,  euro  2.625.278  per  l'anno  2022,  euro
2.678.135 per l'anno 2023,  euro  2.738.467  per  l'anno  2024,  euro
2.840.306 per l'anno 2025,  euro  2.990.711  per  l'anno  2026,  euro
3.163.030 per l'anno 2027,  euro  3.339.026  per  l'anno  2028,  euro
3.520.826 per l'anno 2029,  euro  3.705.663  per  l'anno  2030,  euro
3.887.854 per l'anno 2031 ed  euro  4.254.378,38  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro  587.833
per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro  2.678.135  per
l'anno 2023, euro 2.738.467  per  l'anno  2024,  euro  2.840.306  per
l'anno  2025  ed   euro   2.990.711   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro  3.339.026  per
l'anno 2028, euro 3.520.826  per  l'anno  2029,  euro  3.705.663  per
l'anno 2030, euro 3.887.854 per  l'anno  2031  ed  euro  4.254.378,38
annui a decorrere dall'anno 2032, a carico  del  bilancio  dell'ANAC.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,  pari  a
euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028,  euro
1.813.226 per l'anno 2029,  euro  1.908.417  per  l'anno  2030,  euro
2.002.245 per  l'anno  2031  ed  euro  2.191.006  annui  a  decorrere
dall'anno 2032, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Il testo dell'art. 41-bis  della  legge  n.  234/2012
          (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge  n.  154/2008,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  189/2008
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          ottobre 2008, n. 235, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27
          dicembre 2002, n.  289,  relativo  al  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro  per
          l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».