Art. 48 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge,
ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia