Art. 21
Norma di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 21:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.