Art. 29 
 
                Rafforzamento della disciplina cyber 
 
  1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle  reti,  dei
sistemi informativi e dei servizi informatici  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende  produttrici
di prodotti e servizi tecnologici  di  sicurezza  informatica  legate
alla Federazione Russa non  siano  in  grado  di  fornire  servizi  e
aggiornamenti  ai  propri  prodotti   appartenenti   alle   categorie
individuate al comma 3, in conseguenza della  crisi  in  Ucraina,  le
medesime    amministrazioni    procedono     tempestivamente     alla
diversificazione dei prodotti in uso. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera
a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  le  stazioni
appaltanti,  che  procedono  ai  sensi  del   comma   1,   provvedono
all'acquisto di un  ulteriore  prodotto  o  servizio  tecnologico  di
sicurezza informatica di  cui  al  comma  3  e  connessi  servizi  di
supporto mediante gli strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano  o  non
siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la
procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50,  anche
in deroga a  quanto  disposto  dal  comma  6,  secondo  periodo,  del
medesimo articolo 63. 
  3. Le categorie di prodotti e  servizi  di  cui  al  comma  1  sono
indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,
tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: 
    a) sicurezza dei dispositivi (endpoint  security),  ivi  compresi
applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and
response» (EDR); 
    b) «web application firewall» (WAF); 
  4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e  3  non  derivano  effetti  che
possano costituire presupposto per l'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2  e  3
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono
inserite le seguenti: «in deroga ad ogni  disposizione  vigente,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e,  dopo
il  primo  periodo  sono  aggiunti   i   seguenti:   «Laddove   nelle
determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle  leggi
vigenti anche ai fini delle  ulteriori  necessarie  misure  correlate
alla disattivazione  o  all'interruzione,  le  stesse  determinazioni
devono contenere  l'indicazione  delle  principali  norme  a  cui  si
intende  derogare  e  tali  deroghe  devono   essere   specificamente
motivate. Le  determinazioni  di  cui  al  presente  comma  non  sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' di cui  all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». 
  6. Al fine di consentire  il  piu'  rapido  avvio  delle  attivita'
strumentali  alla  tutela  della  sicurezza  nazionale  nello  spazio
cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.  In  relazione  alle
assunzioni a tempo determinato di cui  al  comma  2,  lettera  b),  i
relativi contratti per  lo  svolgimento  delle  funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico  attribuite
all'Agenzia, possono prevedere una durata massima  di  quattro  anni,
rinnovabile  per  periodi  non  superiori  ad  ulteriori  complessivi
quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti  ai  sensi  del
presente comma e' data comunicazione  al  COPASIR  nell'ambito  della
relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».