Art. 30 
 
Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di
approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono
individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di
esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla
procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2. 
  2.  Le  imprese  italiane  o  stabilite  in  Italia  che  intendono
esportare, direttamente o indirettamente, fuori  dall'Unione  europea
le materie prime critiche individuate  ai  sensi  del  comma  1  o  i
rottami ferrosi di  cui  al  medesimo  comma  1  hanno  l'obbligo  di
notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione,  al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri
e  della  cooperazione  internazionale   una   informativa   completa
dell'operazione. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi
l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque
non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 
  7. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
luglio 2022. 
  8. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni provvedono alle attivita' di controllo  previste  dal
presente articolo avvalendosi  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.