Art. 44
Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione
per concorso»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare attuazione alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' introdotto un percorso universitario e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri
docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche
e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei
basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli
studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e
tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonche' con le competenze giuridiche in specie relative alla
legislazione scolastica;
c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e
adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel
contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e
consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli
studenti;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la
deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato,
coerente con le finalita' di innovazione del lavoro pubblico e
coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a
competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo
obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui
all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni
scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attivita'
formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze
della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative
di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento.»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1.
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo
indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60
crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze
teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o
interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' con la formazione continua incentivata di cui all'articolo
16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico
finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e
digitali, nonche' di conoscenze e competenze teoriche e pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del
docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche
applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a
costruire una scuola di qualita' e improntata ai principi
dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita'. I percorsi di
formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una
prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di
ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico
dell'autonomia.»;
d) dopo il Capo I e' inserito il seguente:
«Capo I-bis (Percorso universitario e accademico di formazione
iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie) - Art.
2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale). -
1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e'
organizzato ed e' impartito dalle universita' ovvero dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione
superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva
autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4,
sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di
formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualita' e la
solidita', e sono altresi' definiti i criteri e le modalita' di
coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto
sono definite le modalita' con cui detti percorsi sono organizzati
per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero
dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza che, in
generale o su specifiche classi di concorso, si determini una
consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di
istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si puo' accedere all'offerta formativa dei centri universitari e
accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i
percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a
ciclo unico, secondo i margini di flessibilita' dei relativi piani di
studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi
universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento
sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento
della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea
magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati
all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti
formativi universitari o accademici necessari per la formazione
iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le
scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti
formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia
proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta formativa
e tenendo in considerazione le specificita' delle materie
scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al
presente comma non sono retribuiti.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le
competenze professionali che devono essere possedute dal docente
abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento della prova finale del
percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e
la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una
valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della
relativa commissione giudicatrice nella quale e' comunque presente un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e
un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al
percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella
commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri
di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione iniziale
sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i
Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, e' stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua
ripartizione tra le universita' e le istituzioni AFAM. Con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di selezione dei
docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per
l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si
consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi
universitari o accademici e del superamento della prova finale del
suddetto percorso secondo le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 2-bis.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una classe
di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in
possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire
l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione
attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline
di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione
iniziale nonche' dello svolgimento delle prove finali che portano al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei
partecipanti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce
requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il
possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure
del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e
dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di
concorso.
2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso
della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento
specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a
coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche
non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
f) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Periodo
di prova e immissione in ruolo»;
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I vincitori
del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla
base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di
mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del
periodo di prova in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente
rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare
entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento
del test finale e i criteri per la valutazione del personale in
periodo di prova.
2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura
concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un
contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in
ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli
che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di
cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il
superamento della prova finale del percorso universitario di
formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione
all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con
riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una
lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a
un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento
determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e della valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo
18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero
o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti
successivamente al termine di presentazione delle istanze per il
relativo concorso. Il docente puo' presentare, in ogni caso, domanda
di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della
provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento di
supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe
di concorso per le quali abbia titolo.»;
h) dopo il Capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis (Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema
di formazione continua incentivata) - Art. 16-bis (Scuola di alta
formazione dell'istruzione). - 1. E' istituita, con sede legale in
Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di
istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione. La suddetta Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di
ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e
dell'autonomia didattica del docente;
b) dirige e indirizza le attivita' formative dei dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla
formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si
raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del
Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni
con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e
privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo,
il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti
parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione
professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed
elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non
dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola,
si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e
INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra
personalita' di alta qualificazione professionale. Il Comitato
d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore
generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento istituzionale
della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento,
approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le
modalita' del suo funzionamento, nonche' quelle del Comitato
d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti
del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le
spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il
Direttore generale e' nominato dal Ministro dell'istruzione tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella
posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa
senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta
in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare
lo sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico alle
migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del
sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni, ed e' composto da un massimo di sette membri, nominati
con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella Tabella 1
di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il
reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei
limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate,
procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per
funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con
riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola
procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali,
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando
o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo personale docente
del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa
copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi
di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli
insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni
scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che
ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile
degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita', e' introdotto un sistema
di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo
articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare
tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte
integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli
studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e
attivita' di sperimentazione di nuove modalita' didattiche che il
docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in
aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle
attivita' formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di
insegnamento. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta
formativa, puo' essere retribuito a valere sul fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura
forfetaria.
2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla
Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e
dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la
formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica
dei requisiti di cui al comma 7;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della
formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale
scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti
alla formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione
didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia
scolastica, la Scuola definisce altresi' i programmi per attivita'
formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito
dell'organizzazione della scuola delle attivita' di progettazione e
sperimentazione di nuove modalita' didattiche che possono essere
parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono
essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura
forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi
collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie
ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta
formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di
miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico
2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo
ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti
percorsi formativi e' previsto un elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso
formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado
del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione
si puo' conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione
collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalita' previste dal
comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte
sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione,
nonche' una verifica finale nella quale il docente da' dimostrazione
di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate
dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare,
nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e
finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello
di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,
sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma
di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di
performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche
secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al
fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella
verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche
conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli
obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo
periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente
comma, e' istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui
dotazione e' pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro
nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di
euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa
di cui al precedente periodo, e' rivolto ai docenti di ruolo che
hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito
una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di
performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti
in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con
l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera
selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta
nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di
conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire
dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere
dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno
scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico
2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031,
relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di
organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito
delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli
stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al
personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo puo' essere
incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del
predetto organico per il potenziamento. La definizione del
contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle
situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e
non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento
dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente
periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa
adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i
risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico
effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente.
6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della
formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali
pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue
sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a),
i soggetti che posseggano i requisiti di moralita', idoneita'
professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve
attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione
espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attivita' di
formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la
stabile disponibilita' di risorse professionali con esperienza
universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di
risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.
I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per
analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma
Operativo Nazionale.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma
1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del
sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso
ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B.»;
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria,
per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la
formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno
2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024,
a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 -
Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024
e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere
sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la
Scuola» 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
i) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per
l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando
il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla
classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso
per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano
conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi
universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con
riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono
definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30
crediti formativi universitari o accademici condizionanti la
partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi
universitari o accademici necessari per il completamento della
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una
lezione simulata, nonche' la composizione della relativa commissione,
nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio
scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina
di personale scolastico nella commissione di cui al precedente
periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del
bilancio dello Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo
59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del
concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti
di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza
con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione
scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico
di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio
carico. Con il superamento della prova finale del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori
conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter,
e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti
al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento
determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di
concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»;
l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente
decreto.