Art. 45 Valorizzazione del personale docente 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 593, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.»; b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: «593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».