Art. 45 
 
                Valorizzazione del personale docente 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis)  valorizzazione  del  personale  docente  che  garantisca
l'interesse  dei  propri   alunni   e   studenti   alla   continuita'
didattica.»; 
    b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: 
  «593-bis.  In   sede   di   prima   applicazione   e   nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservato   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma   593,   lettera   b-bis),   e   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono  stabiliti
i criteri per l'attribuzione  delle  suddette  risorse,  che  tengono
conto almeno degli  anni  di  permanenza  del  docente  nella  stessa
istituzione scolastica e della  residenza  o  domicilio  abituale  in
luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».