Art. 46
Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento
degli insegnanti
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole «risposta
multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata fino
al 31 dicembre 2024 e con piu' quesiti a risposta aperta a far data
dal 1° gennaio 2025» e dopo la parola «nonche'» sono inserite le
seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e
disciplinare,»;
2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte
le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e le capacita' e l'attitudine
all'insegnamento anche attraverso un test specifico»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono
ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere
a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma
10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'. E'
altresi' istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da
emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata
qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base
delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle
procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al
Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia
di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di accertare le
concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei
candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati»;
e) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente:
«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis,
i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma
10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai
vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;
f) il comma 12 e' abrogato;
g) dopo il comma 21, e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al
comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio
2025.».