Art. 47
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione
1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni
scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione
delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra
l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a
ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti
scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione
del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di
supporto, nonche' le equipe formative territoriali, gia' costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un
costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per
l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento
funzionale dell'Unita' di missione del PNRR.
2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla
formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi
nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle
programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi
strutturali europei per l'istruzione».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali
pervenute per il concorso o della loro inidoneita'»;
2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi
livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse
disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti
locali in sede di candidatura delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR
e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e progetti,
relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del
PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione
vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;
c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle
seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque
riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le
parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro
2.640.000,00».
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate
per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362
per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.