Art. 47 
 
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
           di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione 
 
  1. Al fine di potenziare le azioni  di  supporto  alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR  un  numero  di  docenti  e  assistenti  amministrativi  pari  a
ottantacinque e  un  numero  fino  a  un  massimo  di  tre  dirigenti
scolastici da porre in posizione di comando presso  l'Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione
del Gruppo di supporto alle  scuole  per  il  PNRR.  Tale  Gruppo  di
supporto, nonche' le equipe formative territoriali,  gia'  costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e rientranti tra i progetti in essere del  PNRR,  assicurano  un
costante   accompagnamento   alle   istituzioni    scolastiche    per
l'attuazione  degli  investimenti  del  PNRR,  con  il  coordinamento
funzionale dell'Unita' di missione del PNRR. 
  2. All'articolo 55, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «al contrasto della dispersione  scolastica  e  alla
formazione del personale scolastico  da  realizzare  nell'ambito  del
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli  investimenti  ricompresi
nell'ambito del PNRR  e  alle  azioni  ricomprese  nell'ambito  delle
programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi
strutturali europei per l'istruzione». 
  3. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al quarto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «cosi' come  in  caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o della loro inidoneita'»; 
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  «euro  2.340.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi
livelli di progettazione  sono  affidati  nei  limiti  delle  risorse
disponibili nei quadri economici  di  progetto  indicati  dagli  enti
locali in sede di candidatura delle aree. 
  2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target  del  PNRR
e' possibile autorizzare un numero piu' ampio  di  aree  e  progetti,
relativi all'investimento 1.1 della Missione 2  -  Componente  3  del
PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a  legislazione
vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»; 
    c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono  sostituite  dalle
seguenti  «euro  6.873.240»,  le  parole  «euro  9.861.360»,  ovunque
riportate, sono sostituite dalle  seguenti  «euro  11.486.360»  e  le
parole  «euro  2.340.000»  sono  sostituite  dalle   seguenti   «euro
2.640.000,00». 
  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e  48,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  gia'  utilizzate
per i  progetti  in  essere,  sono  vincolate,  dall'annualita'  2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  1.068.362
per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli   anni   dal   2022   al   2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.