Art. 58 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a)  del  decreto-legge  1  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  3,
lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022,  126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro  per  l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in  39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro  per  l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni  di
euro per l'anno  2031  e  552  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3,  4,  5,  14,  18,  19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022,  5.467,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro  per  l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai  fini  della
compensazione  degli  effetti  in  termini  di  indebitamento  netto,
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro  per
l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni
di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro  per  l'anno  2027,  454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029,
505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro  per  l'anno
2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro  per
l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2034,
si provvede: 
    a) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5; 
    b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 6.508 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 55; 
    d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  5,1
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2028  al  2031  e  4,3
milioni di euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per  l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032  e  0,198  milioni  di
euro annui dall'anno 2033,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e)  quanto  a  1,9
milioni di euro per l'anno  2023,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 14; 
    f) quanto a 1.000 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024 e 3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto a 1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    h) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.