Art. 42 
 
 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative
agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del
nulla osta e del visto di ingresso. 
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta
decorre dalla data di ricezione della domanda. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche
ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda
diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni: 
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici. 
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al
presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione
al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del
contratto di lavoro.