Art. 43 
 
 
 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti 
 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri: 
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
      d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o
che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato
decreto n. 286 del 1998. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di
diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla
osta. 
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai
commi 1 e 2. 
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3.