Art. 44 
 
 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8,
 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e
fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della
sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano
applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita'
di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. 
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque
richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta
ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di
cui al presente articolo.