Art. 45 
 
 
      Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie 
 
  1. Per consentire una piu' rapida definizione  delle  procedure  di
cui  agli  articoli  42,  43  e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  ad  utilizzare,  tramite   una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi  di
servizio interessate dalle procedure menzionate. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42,  43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno  2022  per
prestazioni   di    lavoro    straordinario    per    il    personale
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno;  di  euro
4.069.535 per l'anno 2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
eccedente rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione  delle
questure e presso la Direzione  centrale  dell'immigrazione  e  della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,  anche   mediante
apposite convenzioni con  organizzazioni  di  diritto  internazionale
operanti in ambito migratorio;  di  euro  484.000  per  l'adeguamento
della  piattaforma   informatica   del   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.