Art. 21 
 
              Imprese che adottano il sistema monistico 
 
  1. Agli esponenti che non siano  componenti  del  comitato  per  il
controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita'
previsti dall'articolo 7, coerentemente con  la  funzione  svolta  da
ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti  ai  sensi  di
disposizioni di legge  o  regolamentari  possiedono  i  requisiti  di
indipendenza previsti all'articolo 12. 
  2. Ai componenti del comitato per il controllo  sulla  gestione  si
applica l'articolo 8 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza,
l'articolo 13; il divieto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)
non opera se l'incarico di consigliere di  amministrazione  e'  stato
ricoperto  come  componente  del  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione nell'impresa. E' consentito ai componenti del  comitato  per
il controllo sulla gestione di assumere la carica  di  sindaco  o  di
consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del  gruppo  di  cui
all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice. 
  3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 20, comma 1. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Per  l'articolo  210-ter,  comma   2   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle  note
          all'articolo 1.