Art. 21 Imprese che adottano il sistema monistico 1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 12. 2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 8 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 13; il divieto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione e' stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nell'impresa. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice. 3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1.
Note all'art. 21: - Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note all'articolo 1.