Art. 22 
 
             Imprese che adottano il sistema dualistico 
 
  1. Almeno tre componenti del consiglio di  sorveglianza  possiedono
sia  i  requisiti  di  professionalita'  previsti   per   i   sindaci
dall'articolo 8 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 13;
se ricorrono le condizioni per la costituzione del comitato controllo
interno e rischi ai sensi delle disposizioni dell'IVASS in materia di
governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice, il possesso
di tali requisiti e' verificato sui suoi componenti. 
  2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono  i
requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma  2,  per
gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale
incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei
componenti   del   consiglio   di   gestione   dell'impresa,    degli
amministratori delle societa' da questa controllate e delle  societa'
sottoposte  a  comune  controllo,  nonche'  coloro  che  sono  legati
all'impresa, o  alle  societa'  da  questa  controllate  o  a  quelle
sottoposte a comune controllo da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un
rapporto  continuativo  di  consulenza  o  di   prestazione   d'opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura  patrimoniale  che  ne
compromettano l'indipendenza. 
  3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione,  qualificati  come
indipendenti ai  sensi  di  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 12. 
  4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti
di  professionalita'  previsti  all'articolo  7,  comma  3,  per   il
presidente  del  consiglio  di  amministrazione  o  quelli   previsti
all'articolo 8, comma 3, per il presidente del collegio sindacale. 
  5.  Ai  componenti  del  consiglio  di   gestione   si   applicano,
coerentemente  con  la  funzione  svolta  da  ciascuno  di  essi,  le
disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione
si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7,
comma 3. 
  6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 20, comma 1. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.