Art. 32 
 
                           Concentrazioni 
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette  a
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  l'Autorita'  valuta  se
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa  della
costituzione o del rafforzamento di  una  posizione  dominante.  Tale
situazione deve  essere  valutata  in  ragione  della  necessita'  di
preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto  della
struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza  attuale
o potenziale, nonche'  della  posizione  sul  mercato  delle  imprese
partecipanti,  del  loro  potere  economico  e   finanziario,   delle
possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,  del  loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi  di  mercato,
dell'esistenza  di  diritto  o  di  fatto  di  ostacoli  all'entrata,
dell'andamento dell'offerta  e  della  domanda  dei  prodotti  e  dei
servizi in questione, degli interessi  dei  consumatori  intermedi  e
finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a
vantaggio  del  consumatore  e  non  costituisca   impedimento   alla
concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di
acquisizioni  di  controllo  su   imprese   di   piccole   dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo  delle  nuove
tecnologie»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese  interessate
di notificare entro trenta  giorni  un'operazione  di  concentrazione
anche nel caso in cui sia superata  una  sola  delle  due  soglie  di
fatturato di cui al comma 1, ovvero nel  caso  in  cui  il  fatturato
totale realizzato  a  livello  mondiale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a 5 miliardi di  euro,  qualora  sussistano
concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale,  o  in  una
sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli
per lo sviluppo e la diffusione  di  imprese  di  piccole  dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, e non siano  trascorsi  oltre
sei mesi dal perfezionamento dell'operazione.  L'Autorita'  definisce
con proprio provvedimento generale,  in  conformita'  all'ordinamento
dell'Unione europea, le regole  procedurali  per  l'applicazione  del
presente comma. In caso di omessa notifica si applicano  le  sanzioni
di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del  presente  comma
non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima
della data della sua entrata in vigore»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il
fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci  di  provento
al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto  e  di  altre
imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi  e  proventi
assimilati; 
          b) proventi di azioni, quote  ed  altri  titoli  a  reddito
variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni  in
imprese collegate e altri proventi su titoli; 
          c) proventi per commissioni; 
          d) profitti da operazioni finanziarie; 
          e) altri proventi di gestione. 
        Per le imprese di assicurazione il  fatturato  e'  sostituito
dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti  gli  importi
incassati o  da  incassare  a  titolo  di  contratti  d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto,  inclusi  i
premi ceduti ai riassicuratori, previa  detrazione  delle  imposte  o
tasse parafiscali riscosse sull'importo  dei  premi  o  sul  relativo
volume complessivo»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) quando due o piu' imprese procedono alla costituzione  di
un'impresa comune che  esercita  stabilmente  tutte  le  funzioni  di
un'entita' autonoma»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune
che realizza una concentrazione abbia per oggetto o  per  effetto  il
coordinamento  del  comportamento  di  imprese   indipendenti,   tale
coordinamento  e'  valutato  secondo  i  parametri  adottati  per  la
valutazione delle intese restrittive della liberta'  di  concorrenza,
al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze  di  cui
all'articolo 6. In  tale  valutazione  l'Autorita'  tiene  conto,  in
particolare, della presenza significativa e simultanea di due o  piu'
imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su  un
mercato situato a monte o a valle  di  tale  mercato,  ovvero  su  un
mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,  nonche'  della
possibilita' offerta alle imprese  interessate,  attraverso  il  loro
coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa
comune, di eliminare la concorrenza per  una  parte  sostanziale  dei
prodotti e servizi in questione». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo degli articoli  5,  6,  16  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  5   (Operazioni   di   concentrazione).   -   1.
          L'operazione di concentrazione si realizza: 
              (Omissis) 
              c)  quando  due   o   piu'   imprese   procedono   alla
          costituzione di un'impresa comune che esercita  stabilmente
          tutte le funzioni di un'entita' autonoma. 
              2. L'assunzione del  controllo  di  un'impresa  non  si
          verifica  nel  caso  in  cui  una  banca  o   un   istituto
          finanziario  acquisti,  all'atto  della   costituzione   di
          un'impresa o dell'aumento del suo capitale,  partecipazioni
          in tale impresa  al  fine  di  rivenderle  sul  mercato,  a
          condizione che durante il  periodo  di  possesso  di  dette
          partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi,
          non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni
          stesse. 
              3. Qualora l'operazione di costituzione  di  un'impresa
          comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto  o
          per effetto il coordinamento del comportamento  di  imprese
          indipendenti, tale  coordinamento  e'  valutato  secondo  i
          parametri  adottati  per  la   valutazione   delle   intese
          restrittive della  liberta'  di  concorrenza,  al  fine  di
          stabilire se l'operazione comporti le  conseguenze  di  cui
          all'art. 6. In tale valutazione l'Autorita' tiene conto, in
          particolare, della presenza significativa e  simultanea  di
          due  o  piu'  imprese  fondatrici  sullo   stesso   mercato
          dell'impresa comune, o su un mercato situato a  monte  o  a
          valle di  tale  mercato,  ovvero  su  un  mercato  contiguo
          strettamente  legato  a  detto   mercato,   nonche'   della
          possibilita' offerta alle imprese  interessate,  attraverso
          il  loro  coordinamento   risultante   direttamente   dalla
          costituzione   dell'impresa   comune,   di   eliminare   la
          concorrenza  per  una  parte  sostanziale  dei  prodotti  e
          servizi in questione.». 
              «Art. 6 (Divieto  delle  operazioni  di  concentrazione
          restrittive  della  liberta'  di  concorrenza).  -  1.  Nei
          riguardi delle  operazioni  di  concentrazione  soggette  a
          comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta  se
          ostacolino in modo significativo la  concorrenza  effettiva
          nel mercato nazionale o in  una  sua  parte  rilevante,  in
          particolare a causa della costituzione o del  rafforzamento
          di una posizione dominante.  Tale  situazione  deve  essere
          valutata  in  ragione  della  necessita'  di  preservare  e
          sviluppare la concorrenza  effettiva  tenendo  conto  della
          struttura  di  tutti  i   mercati   interessati   e   della
          concorrenza attuale o potenziale, nonche'  della  posizione
          sul mercato delle imprese  partecipanti,  del  loro  potere
          economico e finanziario, delle possibilita' di  scelta  dei
          fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti
          di  approvvigionamento   o   agli   sbocchi   di   mercato,
          dell'esistenza  di  diritto  o   di   fatto   di   ostacoli
          all'entrata, dell'andamento dell'offerta  e  della  domanda
          dei prodotti e dei servizi in  questione,  degli  interessi
          dei consumatori intermedi e finali, nonche'  del  progresso
          tecnico ed economico  purche'  esso  sia  a  vantaggio  del
          consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.
          L'Autorita' puo' valutare gli  effetti  anticompetitivi  di
          acquisizioni di controllo su imprese di piccole  dimensioni
          caratterizzate da strategie  innovative,  anche  nel  campo
          delle nuove tecnologie. 
              2. L'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di  cui
          all'art. 16,  comma  4,  quando  accerti  che  l'operazione
          comporta le  conseguenze  di  cui  al  comma  1,  vieta  la
          concentrazione ovvero l'autorizza  prescrivendo  le  misure
          necessarie ad impedire tali conseguenze.». 
              «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1.  Le
          operazioni di  concentrazione  di  cui  all'art.  5  devono
          essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora  il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          quattrocentonovantadue  milioni  di  euro  e   qualora   il
          fatturato  totale  realizzato  individualmente  a   livello
          nazionale da  almeno  due  delle  imprese  interessate  sia
          superiore a  trenta  milioni  di  euro.  Tali  valori  sono
          incrementati  ogni  anno  di   un   ammontare   equivalente
          all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei  prezzi   del
          prodotto interno lordo. 
              1-bis.  L'Autorita'  puo'   richiedere   alle   imprese
          interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione
          di concentrazione anche nel caso in cui  sia  superata  una
          sola delle due soglie di  fatturato  di  cui  al  comma  1,
          ovvero nel caso in cui il  fatturato  totale  realizzato  a
          livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia
          superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti
          rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o  in  una
          sua parte  rilevante,  tenuto  anche  conto  degli  effetti
          pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di  imprese
          di   piccole   dimensioni   caratterizzate   da   strategie
          innovative, e  non  siano  trascorsi  oltre  sei  mesi  dal
          perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce  con
          proprio    provvedimento    generale,    in     conformita'
          all'ordinamento dell'Unione europea, le regole  procedurali
          per l'applicazione del presente comma. In  caso  di  omessa
          notifica si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma
          2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
          operazioni di concentrazione perfezionate prima della  data
          della sua entrata in vigore 
              2.  Per  gli  enti  creditizi  e  gli  altri   istituti
          finanziari il fatturato e'  sostituito  dalla  somma  delle
          seguenti  voci  di  provento  al  netto,   se   del   caso,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  di  altre   imposte
          direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi
          assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli  a
          reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi  di
          partecipazioni in imprese collegate  e  altri  proventi  su
          titoli;  c)  proventi  per  commissioni;  d)  profitti   da
          operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione.  Per
          le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito  dal
          valore di premi lordi emessi,  che  comprendono  tutti  gli
          importi incassati o da  incassare  a  titolo  di  contratti
          d'assicurazione stipulati direttamente da dette  imprese  o
          per loro conto, inclusi i premi ceduti  ai  riassicuratori,
          previa  detrazione  delle  imposte  o   tasse   parafiscali
          riscosse sull'importo  dei  premi  o  sul  relativo  volume
          complessivo. 
              3. Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              4.  Se  l'Autorita'  ritiene   che   un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
              5. L'offerta pubblica di acquisto che possa  dar  luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto  comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare l'avvio dell'istruttoria entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa. 
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
              8.  L'Autorita',  entro  il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati   a   loro   richiesti   che    siano    nella    loro
          disponibilita'.».