Art. 33 
 
    Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica 
 
  1. All'articolo  9  della  legge  18  giugno  1998,  n.  192,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Salvo
prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso  in  cui
un'impresa utilizzi i  servizi  di  intermediazione  forniti  da  una
piattaforma digitale che ha un  ruolo  determinante  per  raggiungere
utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete  o  di
disponibilita' dei dati»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
pratiche abusive realizzate dalle  piattaforme  digitali  di  cui  al
comma 1 possono consistere anche  nel  fornire  informazioni  o  dati
insufficienti in merito  all'ambito  o  alla  qualita'  del  servizio
erogato  e  nel  richiedere  indebite  prestazioni  unilaterali   non
giustificate dalla natura  o  dal  contenuto  dell'attivita'  svolta,
ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo
di diverso fornitore  per  il  medesimo  servizio,  anche  attraverso
l'applicazione di  condizioni  unilaterali  o  costi  aggiuntivi  non
previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono  proposte
di fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
31 ottobre 2022. 
  3. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  il
Ministero  della  giustizia  e  sentita  l'Autorita'  garante   della
concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette
a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,  in
coerenza con i principi della normativa europea,  anche  al  fine  di
prevenire il contenzioso e favorire  buone  pratiche  di  mercato  in
materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 18 giugno
          1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
          produttive), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9  (Abuso  di  dipendenza  economica).  -  1.  E'
          vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello  stato
          di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o  nei
          loro  riguardi,  una  impresa  cliente  o  fornitrice.   Si
          considera  dipendenza  economica  la  situazione   in   cui
          un'impresa  sia  in  grado  di  determinare,  nei  rapporti
          commerciali con un'altra impresa, un  eccessivo  squilibrio
          di diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica  e'
          valutata tenendo conto anche della reale  possibilita'  per
          la parte che abbia subito l'abuso di reperire  sul  mercato
          alternative  soddisfacenti.  Salvo  prova   contraria,   si
          presume la dipendenza economica nel caso in cui  un'impresa
          utilizzi  i  servizi  di  intermediazione  forniti  da  una
          piattaforma digitale  che  ha  un  ruolo  determinante  per
          raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini  di
          effetti di rete o di disponibilita' dei dati. 
              2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
          o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di  condizioni
          contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
          nella interruzione arbitraria delle  relazioni  commerciali
          in atto. Le pratiche abusive realizzate  dalle  piattaforme
          digitali di cui al comma 1  possono  consistere  anche  nel
          fornire  informazioni  o  dati  insufficienti   in   merito
          all'ambito o alla  qualita'  del  servizio  erogato  e  nel
          richiedere    indebite    prestazioni    unilaterali    non
          giustificate dalla natura o  dal  contenuto  dell'attivita'
          svolta, ovvero nell'adottare  pratiche  che  inibiscono  od
          ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il  medesimo
          servizio, anche  attraverso  l'applicazione  di  condizioni
          unilaterali o costi aggiuntivi non previsti  dagli  accordi
          contrattuali o dalle licenze in essere. 
              3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di
          dipendenza  economica  e'  nullo.  Il   giudice   ordinario
          competente conosce delle azioni  in  materia  di  abuso  di
          dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e  per  il
          risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili a norma
          del presente articolo sono proposte di fronte alle  sezioni
          specializzate in materia di impresa di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. 
              3-bis.   Ferma   restando   l'eventuale    applicazione
          dell'art.  3  della  legge  10  ottobre   1990,   n.   287,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  puo',
          qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica  abbia
          rilevanza per la tutela della concorrenza  e  del  mercato,
          anche   su   segnalazione   di   terzi   ed    a    seguito
          dell'attivazione  dei  propri   poteri   di   indagine   ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, nei confronti  dell'impresa  o  delle  imprese  che
          abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa
          e reiterata della disciplina di cui al decreto  legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, posta  in  essere  ai  danni  delle
          imprese, con particolare riferimento  a  quelle  piccole  e
          medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento
          della dipendenza economica.».