Art. 34 
 
                      Procedura di transazione 
 
  1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  14-quater. (Procedura  di  transazione).-  1.  Nel   corso
dell'istruttoria  aperta  ai  sensi  dell'articolo   14,   comma   1,
l'Autorita' puo'  fissare  un  termine  entro  il  quale  le  imprese
interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilita' a
partecipare a discussioni in vista  dell'eventuale  presentazione  di
proposte di transazione. 
  2.  L'Autorita'  puo'  informare  le  parti   che   partecipano   a
discussioni di transazione circa: 
    a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; 
    b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire  gli  addebiti
che intende muovere; 
    c)  versioni  non  riservate  di  qualsiasi  specifico  documento
accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura  in
cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di  consentirle
di accertare la sua posizione in merito a un periodo  di  tempo  o  a
qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; 
    d) la forcella delle potenziali ammende. Tali  informazioni  sono
riservate nei confronti di  terzi  salvo  che  l'Autorita'  ne  abbia
esplicitamente autorizzato la divulgazione. 
  3. In caso di esito favorevole  di  tali  discussioni,  l'Autorita'
puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono
impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte
transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in
cui riconoscano  la  propria  partecipazione  a  un'infrazione  degli
articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101  e  102
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'  la
rispettiva responsabilita'. 
  4. L'Autorita'  puo'  decidere  in  qualsiasi  momento  di  cessare
completamente le discussioni  in  vista  di  una  transazione,  anche
rispetto a una o piu'  parti  specifiche,  qualora  ritenga  che  sia
comunque  compromessa  l'efficacia   della   procedura.   Prima   che
l'Autorita' fissi un termine per la presentazione delle  proposte  di
transazione, le parti interessate hanno il diritto  a  che  sia  loro
divulgata a tempo debito, su  richiesta,  l'informazione  specificata
nel comma 2. L'Autorita' non e' obbligata a tener conto  di  proposte
di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. 
  5. L'Autorita' definisce con  proprio  provvedimento  generale,  in
conformita' con l'ordinamento dell'Unione  europea  e  garantendo  il
diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la
presentazione e la valutazione delle proposte di transazione  di  cui
al presente articolo e l'entita' della riduzione  della  sanzione  di
cui  all'articolo  15,  comma  1-bis,  da  accordare   in   caso   di
completamento con successo della procedura».