Art. 35 
 
                          Poteri istruttori 
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2  e  3  della
presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101  e  102
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita'  puo'
in ogni momento richiedere a  imprese  e  a  enti  che  ne  siano  in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti  utili.  Tali
richieste di informazioni indicano le basi  giuridiche  su  cui  sono
fondate  le  richieste,  sono  proporzionate  e   non   obbligano   i
destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o  102  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli  articoli
2 o 3 della presente legge. 
      2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di  cui  al  comma  2-bis
sono  sottoposti  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano  od  omettono  di  fornire  le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se  forniscono
informazioni   od   esibiscono   documenti   non   veritieri,   senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce  ai  soggetti  di  cui  al
comma 2-bis un congruo periodo  di  tempo,  anche  in  ragione  della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore  a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata,  per  rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita'  stessa.  Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art.  16-bis. (Richieste  di  informazioni   in   materia   di
concentrazioni tra imprese). - 1. Ai fini dell'esercizio  dei  poteri
di cui al presente capo, l'Autorita' puo' in ogni momento  richiedere
a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e
di esibire documenti utili. Tali richieste di  informazioni  indicano
le  basi  giuridiche  su  cui  sono  fondate   le   richieste,   sono
proporzionate  e   non   obbligano   i   destinatari   ad   ammettere
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. 
      2. Con provvedimento dell'Autorita', i  soggetti  ai  quali  e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al  comma  1  sono
sottoposti   alle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   di   cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano  od  omettono  di  fornire  le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se  forniscono
informazioni   od   esibiscono   documenti   non   veritieri,   senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce  ai  soggetti  di  cui  al
comma  1  un  congruo  periodo  di  tempo,  anche  in  ragione  della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore  a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata,  per  rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita'  stessa.  Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  12  (Poteri  di  indagine).  -  1.  L'Autorita',
          valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e  quelli
          portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o  da
          chiunque vi abbia interesse, ivi comprese  le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
          verificare l'esistenza di infrazioni ai  divieti  stabiliti
          negli articoli 2 e 3. 
              1-bis.   I   tipi   di   prove   ammissibili    dinanzi
          all'Autorita' comprendono  i  documenti,  le  dichiarazioni
          orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli
          altri documenti contenenti informazioni,  indipendentemente
          dalla loro forma e dal supporto sul quale  le  informazioni
          sono conservate. 
              1-ter.  L'Autorita'  ha  il  potere  di   definire   le
          priorita' di intervento  ai  fini  dell'applicazione  della
          presente legge  e  degli  articoli  101  e  102  del  TFUE.
          L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non
          rientrino tra le proprie priorita' di intervento. 
              1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli
          articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli  articoli  2  o  3
          della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui
          al presente capo II da parte dell'Autorita',  rispettano  i
          principi generali del  diritto  dell'Unione  europea  e  la
          Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
              2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
          richiesta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori economici nei quali l'evoluzione degli  scambi,  il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere che la  concorrenza  sia  impedita,  ristretta  o
          falsata. 
              2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2  e  3
          della presente  legge,  nonche'  per  l'applicazione  degli
          articoli  101  e  102  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea,  l'Autorita'  puo'  in  ogni  momento
          richiedere a imprese e a enti che ne siano in  possesso  di
          fornire informazioni e di  esibire  documenti  utili.  Tali
          richieste di informazioni indicano le  basi  giuridiche  su
          cui sono fondate le richieste,  sono  proporzionate  e  non
          obbligano i destinatari ad  ammettere  un'infrazione  degli
          articoli  101  o  102  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea ovvero  degli  articoli  2  o  3  della
          presente legge. 
              2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui
          al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative
          pecuniarie di cui all'art. 14, comma  5,  se  rifiutano  od
          omettono  di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire   i
          documenti richiesti ovvero se  forniscono  informazioni  od
          esibiscono  documenti  non  veritieri,  senza  giustificato
          motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui  al  comma
          2-bis un congruo periodo di tempo, anche in  ragione  della
          complessita' delle informazioni in  oggetto,  comunque  non
          superiore a  sessanta  giorni,  rinnovabili  con  richiesta
          motivata, per rispondere  alle  richieste  di  informazioni
          avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse
          sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».