Art. 42 
 
    Misure in materia di versamenti del contributo straordinario 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,
non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in  parte,
del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51: 
    a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto; 
    b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo. 
  2. Per i versamenti del contributo di cui al  comma  1  omessi,  in
tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione  di
cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia. 
  3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle  banche
dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della
sussistenza  dei  presupposti  per  il   pagamento   del   contributo
straordinario di cui al comma 1 e della  corretta  effettuazione  dei
relativi versamenti. 
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.