Art. 43 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,   n.   91,   gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
del comma 2. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,  27,  35  e  dal  comma  1  del  presente
articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro
per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che  aumentano
a 107,74 milioni di euro in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 8; 
    b) quanto a 537,57 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori  spese  derivanti
dagli articoli 8 e 21; 
    c) quanto a  630  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione,  in  relazione  alle   risultanze   emerse
dall'attivita' di monitoraggio a  tutto  il  30  giugno  2022,  delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; 
    d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2030, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
Ministero dello sviluppo economico; 
    e) quanto a 50 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  45  milioni
nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189; 
    f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nell'ambito del programma «Oneri  finanziari  relativi  alla
gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di  tesoreria»
della missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica»  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il  28
luglio 2022  con  le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.