Art. 21 
 
Attribuzione ai notai della competenza in materia  di  autorizzazioni
  relative agli affari di volontaria giurisdizione 
 
  1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture
private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un
inabilitato    o    un    soggetto    beneficiario    della    misura
dell'amministrazione di  sostegno,  ovvero  aventi  ad  oggetto  beni
ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta  delle
parti, personalmente o per il  tramite  di  procuratore  legale,  dal
notaio rogante. 
  2. Il notaio  puo'  farsi  assistere  da  consulenti,  ed  assumere
informazioni, senza formalita', presso il coniuge, i parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del  soggetto
sottoposto a misura di protezione, o  nel  caso  di  beni  ereditari,
presso gli altri chiamati e i creditori  risultanti  dall'inventario,
se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto  comma,  del
codice di procedura civile deve essere sentito il legatario. 
  3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un
corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a
misura  di  protezione,  il  notaio,  nell'atto  di   autorizzazione,
determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. 
  4. L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini
dell'assolvimento delle formalita'  pubblicitarie,  alla  cancelleria
del  tribunale  che  sarebbe  stato  competente  al  rilascio   della
corrispondente autorizzazione  giudiziale  e  al  pubblico  ministero
presso il medesimo tribunale. 
  5. L'autorizzazione puo'  essere  impugnata  innanzi  all'autorita'
giudiziaria  secondo  le  norme  del  codice  di   procedura   civile
applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. 
  6. Le autorizzazioni  acquistano  efficacia  decorsi  venti  giorni
dalle notificazioni e comunicazioni  previste  dai  commi  precedenti
senza che sia stato proposto reclamo. Esse  possono  essere  in  ogni
tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi  i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in  forza  di  convenzioni
anteriori alla modificazione o alla revoca. 
  7. Restano riservate in via esclusiva all'autorita' giudiziaria  le
autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere
in  arbitri  giudizi,  nonche'  per  la  continuazione   dell'impresa
commerciale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 747 del  codice  di
          procedura civile: 
                "Art. 747.  (Autorizzazione  alla  vendita  dei  beni
          ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari  si
          chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si
          e' aperta la successione. 
              Nel caso in cui i beni  appartengano  a  incapaci  deve
          essere sentito il giudice tutelare. 
              Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro  il
          quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. 
              Se  l'istanza  di  autorizzazione  a  vendere  riguarda
          l'oggetto d'un legato di specie,  il  ricorso  deve  essere
          notificato al legatario.".