Art. 22 
 
            Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,
dopo le parole «che sara' nominato dal presidente del tribunale» sono
inserite le seguenti:  «o  dal  notaio  individuato  per  la  stipula
dell'atto». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 56 della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 56. - Se  alcuna  delle  parti  e'  interamente
          priva dell'udito, essa deve leggere l'atto  e  di  cio'  si
          fara' menzione nel medesimo. 
                Ove il sordo non  sappia  leggere,  deve  intervenire
          all'atto un interprete, che sara' nominato  dal  presidente
          del tribunale o  dal  notaio  individuato  per  la  stipula
          dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che
          sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. 
              L'interprete  deve  avere  i  requisiti  necessari  per
          essere testimone, e prestare giuramento,  giusta  il  primo
          capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti  e
          gli affini del sordo, e non  puo'  adempiere  ad  un  tempo
          l'ufficio  di  testimone  o  di  fidefaciente.  Egli   deve
          sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri  10  e
          12 dell'articolo 51.".