Art. 23 
 
              Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 
 
  1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione e' accordata con
decreto del presidente del tribunale» sono inserite le  seguenti:  «o
con atto notarile»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole  «Il  decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'atto»; 
    c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto o dell'atto». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  della  legge  7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 17. -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
                2. La riabilitazione e'  accordata  con  decreto  del
          presidente del tribunale o con  atto  notarile  su  istanza
          dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 
                3. Avverso il diniego di riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
                4.  Il  decreto  o  l'atto   di   riabilitazione   e'
          pubblicato nel  Bollettino  dei  protesti  cambiari  ed  e'
          opponibile ai sensi  del  comma  3  da  chiunque  vi  abbia
          interesse. 
                5. 
                6. Per effetto della riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
                6-bis.  Il  debitore  protestato  e  riabilitato   ha
          diritto di ottenere la cancellazione  definitiva  dei  dati
          relativi al protesto anche dal registro informatico di  cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,  n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione. 
                6-ter. Ove sussistano tutte  le  condizioni  indicate
          nel comma 1, e' consentita  la  presentazione  di  un'unica
          istanza di  riabilitazione  anche  in  riferimento  a  piu'
          protesti, purche' compresi nello  spazio  temporale  di  un
          triennio.".