Art. 24 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Le  controversie
aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al
decreto o all'atto  di  riabilitazione  ai  sensi  del  comma  4  del
medesimo  articolo  sono  regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  e'
proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del
decreto  o  dell'atto   di   riabilitazione   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero  entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.»; 
    b) all'articolo 30, al comma 1, le parole «dal rito  sommario  di
cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di
cognizione»; 
    c) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 30-bis (Dei  procedimenti  in  materia  di  efficacia  di
decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e  dalle
convenzioni internazionali). - 1. Si svolgono in camera di consiglio,
in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti  ad  ottenere  la
dichiarazione di esecutivita'  e  in  via  principale  l'accertamento
della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di  decisioni
emesse dalle autorita' giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione
europea in conformita' al diritto eurounitario. In particolare,  sono
introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti  indicati
di seguito: 
        1) regolamento  (CE)  n.  2201/2003  del  Consiglio,  del  27
novembre  2003,  relativo  alla  competenza,  al   riconoscimento   e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e  in  materia
di responsabilita' genitoriale, che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1347/2000; 
        2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18  dicembre
2008,  relativo  alla  competenza,   alla   legge   applicabile,   al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari; 
        3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio,  del  24  giugno
2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel  settore   della
competenza,   della   legge   applicabile,   del   riconoscimento   e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi; 
        4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio,  del  24  giugno
2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel  settore   della
competenza,   della   legge   applicabile,   del   riconoscimento   e
dell'esecuzione delle decisioni in materia  di  effetti  patrimoniali
delle unioni registrate; 
        5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla  competenza,  alla  legge
applicabile, al riconoscimento e  all'esecuzione  delle  decisioni  e
all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in  materia  di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. 
      2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli  737  e
738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato  in
camera di consiglio puo' essere promosso ricorso nelle forme del rito
semplificato  entro   60   giorni   dalla   comunicazione   o   dalla
notificazione del decreto. 
      3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che
rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma  1,
sono introdotte con il rito semplificato di cognizione  di  cui  agli
articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. 
      4. Si svolgono con il rito semplificato di  cognizione  di  cui
agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile  i
procedimenti di diniego del riconoscimento  o  dell'esecuzione  e  di
accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento  di
decisioni   immediatamente   esecutive   emesse    dalle    autorita'
giurisdizionali  degli  Stati  membri  in  conformita'   al   diritto
dell'Unione.  In  particolare,  sono  introdotti  con  tale  rito   i
procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati: 
        1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  12  dicembre   2012,   concernente   la   competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni  in
materia civile e commerciale; 
        2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al  riconoscimento  reciproco
delle misure di protezione in materia civile; 
        3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di  insolvenza
(rifusione); 
        4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno
2019, relativo alla competenza, al  riconoscimento  e  all'esecuzione
delle  decisioni  in   materia   matrimoniale   e   in   materia   di
responsabilita' genitoriale, e  alla  sottrazione  internazionale  di
minori. 
      5. Si svolgono con il rito semplificato di  cognizione  di  cui
agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile  i
procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione  di  esecutivita'  di
decisioni  straniere  o  in  via  principale   l'accertamento   della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o  il  diniego  di
tale riconoscimento, allorche' l'efficacia delle  medesime  decisioni
si fondi su  una  convenzione  internazionale,  fatte  salve  diverse
disposizioni previste dalla convenzione applicabile. 
      6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e  5
sono  promossi  innanzi  alla  corte  di   appello   territorialmente
competente ai sensi delle disposizioni e  nei  termini  previsti  dai
medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30. Le decisioni
della corte  di  appello  sono  impugnabili  innanzi  alla  Corte  di
cassazione per i motivi previsti  dall'articolo  360  del  codice  di
procedura civile. 
      7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi
ad oggetto gli  atti  pubblici,  le  transazioni  giudiziarie  e  gli
accordi stragiudiziali stranieri si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo nei limiti e alle condizioni previste  dal  diritto
dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 30 del citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,   come
          modificati dal presente decreto: 
                "Art.  13.  (Dell'opposizione  ai  provvedimenti   in
          materia di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le
          controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego  di
          riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge
          7 marzo 1996, n. 108,  ovvero  al  decreto  o  all'atto  di
          riabilitazione ai sensi del comma 4 del  medesimo  articolo
          sono regolate dal rito del  lavoro,  ove  non  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
                2. E' competente la corte di appello. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  comunicazione
          del diniego di riabilitazione  o  dalla  pubblicazione  del
          decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4, della legge  n.  108  del  1996,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero. 
                4.  Il  provvedimento  che  accoglie  il  ricorso  e'
          pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari." 
                "Art.  30.  (Delle   controversie   in   materia   di
          attuazione  di  sentenze  e  provvedimenti   stranieri   di
          giurisdizione    volontaria     e     contestazione     del
          riconoscimento). - 1. Le  controversie  aventi  ad  oggetto
          l'attuazione  di  sentenze  e  provvedimenti  stranieri  di
          giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge
          31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito semplificato
          di cognizione. 
                2. E' competente la corte di  appello  del  luogo  di
          attuazione del provvedimento.".