Art. 25 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 95, al comma  1,  dopo  le  parole  «Chi  intende
promuovere la rettificazione di un  atto  dello  stato  civile  o  la
ricostituzione di un atto distrutto  o  smarrito»  sono  inserite  le
seguenti: «al di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  98,  comma
2-bis,»; 
    b) all'articolo 98: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con
le  medesime  modalita',  l'ufficiale  dello  stato  civile  procede,
inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse,  alla  correzione
degli atti formati, quando emerge la discordanza tra  le  indicazioni
in essi riportate e quelle risultanti da altri  documenti  rilasciati
dalle autorita' competenti.»; 
      2)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il   seguente:   «2-bis.
L'ufficiale dello stato civile  provvede,  altresi',  su  istanza  di
chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica,  alla
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito,  dandone  contestuale
avviso al procuratore  della  Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato
registrato l'atto nonche'  agli  interessati.  Il  primo  periodo  si
applica nelle sole ipotesi in  cui  l'ufficiale  dello  stato  civile
dispone  di  prove  documentali  della  formazione  e  dei  contenuti
essenziali dell'atto.»; 
      3) al comma 3, le parole «la correzione» sono sostituite  dalle
seguenti: «i provvedimenti di cui al presente articolo»; 
      4) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Correzione  e
ricostituzione di atti dello stato civile»; 
    c) all'articolo 99: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Le  disposizioni
di cui all'articolo 98  si  applicano,  altresi',  per  gli  atti  di
competenza dell'autorita' diplomatica o consolare.  In  tal  caso  il
ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si
trova l'ufficio dello stato civile  in  cui  e'  stato  registrato  o
avrebbe dovuto essere registrato l'atto.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Correzione  e
ricostituzione degli atti dell'autorita' diplomatica o consolare»; 
    d)  alla  rubrica  del  Titolo  XI,  la  parola  «giudiziali»  e'
soppressa. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta la rubrica del Titolo XI  e  gli  articoli
          95, 98 e 99 del decreto del presidente della  Repubblica  3
          novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la  revisione  e  la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127), come modificati dal presente decreto: 
                "TITOLO XI 
                Delle procedure di rettificazione relative agli  atti
          dello stato civile e delle correzioni 
                  Art. 95. (Ricorso). - 1. Chi intende promuovere  la
          rettificazione  di  un  atto  dello  stato  civile   o   la
          ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di  fuori
          dei  casi  di  cui  all'articolo  98,  comma  2-bis,  o  la
          formazione di un atto omesso o la cancellazione di un  atto
          indebitamente registrato, o intende opporsi  a  un  rifiuto
          dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in
          parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una
          annotazione o altro adempimento, deve proporre  ricorso  al
          tribunale nel cui  circondario  si  trova  l'ufficio  dello
          stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si
          tratta o  presso  il  quale  si  chiede  che  sia  eseguito
          l'adempimento. 
                  2. Il procuratore della  Repubblica  puo'  in  ogni
          tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 
                  3.  L'interessato  puo'  comunque   richiedere   il
          riconoscimento del  diritto  al  mantenimento  del  cognome
          originariamente attribuitogli se questo  costituisce  ormai
          autonomo segno distintivo della sua identita' personale." 
                  "Art. 98.  (Correzione  e  ricostituzione  di  atti
          dello stato civile). - 1. L'ufficiale dello  stato  civile,
          d'ufficio o su istanza  di  chiunque  ne  abbia  interesse,
          corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli  sia
          incorso nella redazione  degli  atti  mediante  annotazione
          dandone contestualmente avviso al prefetto, al  procuratore
          della Repubblica del luogo dove e' stato registrato  l'atto
          nonche'  agli  interessati.  Con  le  medesime   modalita',
          l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza
          di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli  atti
          formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in
          essi riportate  e  quelle  risultanti  da  altri  documenti
          rilasciati dalle autorita' competenti. 
                  2. L'ufficiale dello stato civile provvede  con  le
          stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui  riceva,
          per  la  registrazione,  un  atto  di  nascita  relativo  a
          cittadino italiano nato all'estero  nel  matrimonio  ovvero
          relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato
          fuori del matrimonio  ai  sensi  dell'articolo  262,  primo
          comma, del codice civile, al quale  sia  stato  imposto  un
          cognome diverso da quello ad esso spettante  per  la  legge
          italiana.  Quest'ultimo  cognome   deve   essere   indicato
          nell'annotazione. 
                  2-bis. L'ufficiale  dello  stato  civile  provvede,
          altresi', su istanza di chiunque ne abbia interesse  o  del
          procuratore della Repubblica,  alla  ricostituzione  di  un
          atto distrutto o smarrito, dandone  contestuale  avviso  al
          procuratore  della  Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato
          registrato  l'atto  nonche'  agli  interessati.  Il   primo
          periodo si applica nelle sole ipotesi  in  cui  l'ufficiale
          dello stato  civile  dispone  di  prove  documentali  della
          formazione e dei contenuti essenziali dell'atto. 
                  3. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  presente
          articolo, il procuratore della  Repubblica  o  chiunque  ne
          abbia interesse puo'  proporre,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento dell'avviso, opposizione  mediante  ricorso  al
          tribunale che decide in camera  di  consiglio  con  decreto
          motivato che ha efficacia immediata." 
                  "Art. 99. (Correzione e ricostituzione  degli  atti
          dell'autorita'  diplomatica   o   consolare).   -   1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresi',
          per gli atti di  competenza  dell'autorita'  diplomatica  o
          consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone
          al tribunale nel cui circondario si trova  l'ufficio  dello
          stato civile in cui e' stato registrato  o  avrebbe  dovuto
          essere registrato l'atto. 
              2. Abrogato.".