Art. 26 
 
       Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata 
 
  1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'articolo 212 e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1.  Le  decisioni  definitive  di
condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai  sensi  dell'articolo  132,
comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo  134,  comma
4, formati in copia attestata conforme  all'originale,  valgono  come
titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale  e'
stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori. 
    2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale  alle
amministrazioni  interessate  avviene  d'ufficio,  da   parte   della
segreteria della sezione giurisdizionale.». 
  2. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 115: 
      1) i commi 1 e 3 sono abrogati; 
      2) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Iscrizione  di
ipoteca»; 
    b) all'articolo 136, comma 2-ter, il terzo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 29, comma 1, lettera o)  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, le parole «con l'apposizione della prescritta  formula»
sono soppresse. 
  4. All'articolo 23 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il
comma 9-bis e' soppresso. 
  5. Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei  provvedimenti,
anche di  autorita'  di  altri  Paesi,  aventi  efficacia  di  titolo
esecutivo, non e' necessaria l'apposizione  della  formula  esecutiva
ne'  la  spedizione  in  forma  esecutiva.  Sono  abrogate  tutte  le
disposizioni incompatibili con il  principio  affermato  dal  periodo
precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione  della  formula
esecutiva o la spedizione in forma esecutiva. 
  6. E' istituita presso il Ministero della giustizia una banca  dati
relativa alle aste  giudiziarie,  contenente  i  dati  identificativi
degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario  o  postale
utilizzato per versare la cauzione e  il  prezzo  di  aggiudicazione,
nonche' le relazioni di stima. La  banca  dati  e'  articolata  nelle
seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari;
3)  vendite  in  sede  fallimentare.  I  dati  identificativi   degli
offerenti, del  conto  e  dell'intestatario  devono  essere  messi  a
disposizione, su  richiesta,  dell'autorita'  giudiziaria,  civile  e
penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di acquisizione  dei  dati  di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di
inserimento dei medesimi nella banca dati, nonche'  le  modalita'  di
esercizio del potere  di  vigilanza  da  parte  del  Ministero  della
giustizia. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  115  e  136,
          Allegato 1, del citato decreto legislativo 2  luglio  2010,
          n. 104: 
                "ALLEGATO 1 
                Codice del processo amministrativo 
                LIBRO PRIMO 
                DISPOSIZIONI GENERALI 
                TITOLO I 
              Principi e organi della giurisdizione amministrativa 
                CAPO I 
                PRINCIPI GENERALI 
                  Art. 115. (Iscrizione di ipoteca). - 1.Abrogato. 
                  2.   I    provvedimenti    emessi    dal    giudice
          amministrativo che dispongono  il  pagamento  di  somme  di
          denaro costituiscono titolo anche  per  l'esecuzione  nelle
          forme disciplinate dal Libro III del  codice  di  procedura
          civile e per l'iscrizione di ipoteca. 
                3. Abrogato." 
                "Art. 136. (Disposizioni sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi  informatici).  -  1.  I  difensori  indicano  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax,  che
          puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario.  La
          comunicazione  a  mezzo  fax  e'  eseguita   esclusivamente
          qualora  sia  impossibile   effettuare   la   comunicazione
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del  sistema
          informatico della giustizia amministrativa.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite  ogni  variazione  del  recapito  di  fax  o  di
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata.   Ai   fini
          dell'efficacia  delle  comunicazioni   di   segreteria   e'
          sufficiente  che  vada  a  buon   fine   una   sola   delle
          comunicazioni effettuate a ciascun avvocato  componente  il
          collegio difensivo. 
                2. I difensori, le parti nei casi in  cui  stiano  in
          giudizio  personalmente  e  gli   ausiliari   del   giudice
          depositano tutti gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'
          telematiche. In casi eccezionali, anche  in  considerazione
          della ricorrenza di  particolari  ragioni  di  riservatezza
          legate alla posizione  delle  parti  o  alla  natura  della
          controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono   dispensare,   previo   provvedimento    motivato,
          dall'impiego  delle  modalita'  di  sottoscrizione   e   di
          deposito di cui al comma 2-bis  ed  al  primo  periodo  del
          presente  comma;  in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
          esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche  previsti
          dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di
          attuazione, si procede al deposito  ed  alla  conservazione
          degli atti e dei documenti. 
                2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti
          e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi  ausiliari,  del
          personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti  sono
          sottoscritti  con  firma  digitale.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
                2-ter. Quando il  difensore  depositi  con  modalita'
          telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
          atto processuale di parte, di un provvedimento del  giudice
          o di un documento formato su supporto analogico e  detenuto
          in originale o in copia conforme,  attesta  la  conformita'
          della copia al predetto atto  mediante  l'asseverazione  di
          cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Analogo  potere   di
          attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
          provvedimenti  presenti  nel  fascicolo  informatico,   con
          conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. La
          copia  munita  dell'attestazione  di  conformita'  equivale
          all'originale  o  alla  copia  conforme  dell'atto  o   del
          provvedimento.   Nel   compimento   dell'attestazione    di
          conformita' di cui al presente comma i  difensori  assumono
          ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 
                2-quater.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense), come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 29. (Compiti e prerogative del consiglio). - 1.
          Il consiglio: 
                  a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e
          dei registri; 
                  b) approva i regolamenti interni, i regolamenti  in
          materie non disciplinate dal CNF  e  quelli  previsti  come
          integrazione ad essi; 
                  c) sovraintende al corretto ed  efficace  esercizio
          del  tirocinio  forense.  A  tal  fine,  secondo  modalita'
          previste da regolamento del CNF,  istituisce  ed  organizza
          scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative  atte  a
          rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del  registro
          dei  praticanti,  annotando  l'abilitazione  al  patrocinio
          sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; 
                  d) organizza e promuove l'organizzazione di  eventi
          formativi  ai   fini   dell'adempimento   dell'obbligo   di
          formazione continua in capo agli iscritti; 
                  e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e
          scuole   di   specializzazione   e   promuove,   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 3,  l'organizzazione  di  corsi  per
          l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa  con  le
          associazioni specialistiche di cui all'articolo  35,  comma
          1, lettera s); 
                  f) vigila sulla  condotta  degli  iscritti  e  deve
          trasmettere al consiglio  distrettuale  di  disciplina  gli
          atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche  di
          cui  sia  venuto  a  conoscenza,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  50,  comma  4;  elegge  i   componenti   del
          consiglio  distrettuale  di  disciplina  in  conformita'  a
          quanto stabilito dall'articolo 50; 
                  g)   esegue   il   controllo   della   continuita',
          effettivita',  abitualita'  e   prevalenza   dell'esercizio
          professionale; 
                  h) tutela l'indipendenza e il decoro  professionale
          e promuove iniziative atte  ad  elevare  la  cultura  e  la
          professionalita'  degli  iscritti   e   a   renderli   piu'
          consapevoli dei loro doveri; 
                  i) svolge i compiti indicati nell'articolo  11  per
          controllare la formazione continua degli avvocati; 
                  l)  da'  pareri  sulla  liquidazione  dei  compensi
          spettanti agli iscritti; 
                  m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di
          un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha  interesse,
          adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti
          e dei documenti; 
                  n)   puo'   costituire   camere    arbitrali,    di
          conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle
          controversie, in  conformita'  a  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'articolo 1  e  con  le  modalita'  nello  stesso
          stabilite; 
                  o) interviene, su richiesta anche di una sola delle
          parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti  o  tra
          costoro  ed  i   clienti   in   dipendenza   dell'esercizio
          professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui
          compensi e'  redatto  verbale  che,  depositato  presso  la
          cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha  valore
          di titolo esecutivo; 
                  p) puo' costituire o aderire ad unioni regionali  o
          interregionali tra ordini, nel  rispetto  dell'autonomia  e
          delle competenze istituzionali  dei  singoli  consigli.  Le
          unioni possono avere, se previsto nello  statuto,  funzioni
          di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con
          le  universita',  provvedono  alla  consultazione   fra   i
          consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni
          nelle  materie  di  comune   interesse   e   promuovere   o
          partecipare  ad  attivita'  di  formazione   professionale.
          Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al
          CNF; 
                  q) puo' costituire o aderire ad associazioni, anche
          sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano  come  oggetto
          attivita' connesse  alla  professione  o  alla  tutela  dei
          diritti; 
                  r)  garantisce  l'attuazione,   nella   professione
          forense, dell'articolo 51 della Costituzione; 
                  s)  svolge  tutte  le  altre   funzioni   ad   esso
          attribuite dalla legge e dai regolamenti; 
                  t)  vigila   sulla   corretta   applicazione,   nel
          circondario,  delle  norme   dell'ordinamento   giudiziario
          segnalando  violazioni  ed  incompatibilita'  agli   organi
          competenti. 
                2. La gestione finanziaria  e  l'amministrazione  dei
          beni  dell'ordine  spettano  al  consiglio,  che   provvede
          annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria  il  conto
          consuntivo e il bilancio preventivo. 
                3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le
          attivita' indicate nel presente articolo e  ad  ogni  altra
          attivita' ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini
          istituzionali, per  la  tutela  del  ruolo  dell'avvocatura
          nonche' per l'organizzazione di servizi per l'utenza e  per
          il  miglior  esercizio  delle  attivita'  professionali  il
          consiglio e' autorizzato: 
                  a) a fissare e riscuotere un contributo  annuale  o
          contributi straordinari da tutti  gli  iscritti  a  ciascun
          albo, elenco o registro; 
                  b) a  fissare  contributi  per  l'iscrizione  negli
          albi, negli elenchi,  nei  registri,  per  il  rilascio  di
          certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 
                4. L'entita' dei contributi di  cui  al  comma  3  e'
          fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio
          del consiglio. 
                5.  Il  consiglio  provvede  alla   riscossione   dei
          contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e  di  quelli
          dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico  delle  leggi
          sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio  1963,
          n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei  contributi  dovuti
          per l'anno di competenza. 
                6. Coloro che non versano nei  termini  stabiliti  il
          contributo  annuale  sono  sospesi,  previa   contestazione
          dell'addebito e loro personale convocazione, dal  consiglio
          dell'ordine,   con   provvedimento   non   avente    natura
          disciplinare. La sospensione e' revocata allorquando si sia
          provveduto al pagamento.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
          decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  convertito  con
          modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.    23.    (Disposizioni     per     l'esercizio
          dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al  31  luglio  2021  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi  da  2  a  9-ter.
          Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del  31
          luglio  2021  l'applicazione  delle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del
          presente articolo. 
                2. Nel corso delle indagini preliminari  il  pubblico
          ministero e la polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di
          collegamenti  da  remoto,  individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          per compiere atti che richiedono  la  partecipazione  della
          persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
          difensore, di consulenti, di esperti o  di  altre  persone,
          salvo  che  il  difensore  della  persona  sottoposta  alle
          indagini  si  opponga,  quando  l'atto  richiede   la   sua
          presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto  sono
          tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio  di
          polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza,  che
          abbia  in  dotazione  strumenti  idonei  ad  assicurare  il
          collegamento da remoto.  Presso  tale  ufficio  le  persone
          partecipano al  compimento  dell'atto  in  presenza  di  un
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
          loro identificazione. Il compimento dell'atto  avviene  con
          modalita'  idonee  a  salvaguardarne,  ove  necessario,  la
          segretezza e ad assicurare la possibilita' per  la  persona
          sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente  con
          il proprio difensore.  Il  difensore  partecipa  da  remoto
          mediante collegamento dal proprio studio, salvo che  decida
          di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
          Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto  nello
          stesso  delle   modalita'   di   collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
          La partecipazione delle persone detenute,  internate  o  in
          stato di custodia cautelare e' assicurata con le  modalita'
          di cui al comma 4. Con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
          di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 
                3. Le udienze dei procedimenti civili e  penali  alle
          quali  e'  ammessa  la  presenza   del   pubblico   possono
          celebrarsi  a  porte  chiuse,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'articolo  128  del  codice  di  procedura   civile   e
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
                4.  La  partecipazione  a  qualsiasi  udienza   delle
          persone  detenute,  internate,   in   stato   di   custodia
          cautelare,  fermate  o  arrestate,   e'   assicurata,   ove
          possibile, mediante videoconferenze o con  collegamenti  da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della  giustizia.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo  146-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  Il
          comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' abrogato. 
                5.  Le  udienze  penali   che   non   richiedono   la
          partecipazione di soggetti diversi dal pubblico  ministero,
          dalle parti  private,  dai  rispettivi  difensori  e  dagli
          ausiliari  del  giudice  possono  essere  tenute   mediante
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          fa  comunicare  ai  difensori  delle  parti,  al   pubblico
          ministero e agli altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
          partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento.  I
          difensori attestano l'identita' dei soggetti  assistiti,  i
          quali, se liberi o sottoposti a  misure  cautelari  diverse
          dalla custodia in  carcere,  partecipano  all'udienza  solo
          dalla medesima postazione da cui si collega  il  difensore.
          In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
          luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del  codice  di
          procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
          difensore possono partecipare all'udienza di  convalida  da
          remoto  anche  dal  piu'  vicino  ufficio   della   polizia
          giudiziaria  attrezzato  per  la  videoconferenza,   quando
          disponibile.  In  tal  caso,  l'identita'   della   persona
          arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di  polizia
          giudiziaria presente. L'ausiliario  del  giudice  partecipa
          all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
          d'udienza  delle  modalita'  di  collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
          o di vistarlo, ai sensi dell'articolo  483,  comma  1,  del
          codice di procedura  penale.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano,   qualora   le   parti   vi
          acconsentano,   anche   alle    udienze    preliminari    e
          dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
          delle disposizioni del presente comma  alle  udienze  nelle
          quali devono essere esaminati testimoni, parti,  consulenti
          o periti, nonche' alle ipotesi di cui  agli  articoli  392,
          441 e 523 del codice di procedura penale. 
                6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili  in
          materia di separazione consensuale di cui all'articolo  711
          del codice di procedura civile e di divorzio  congiunto  di
          cui all'articolo 9 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898
          siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
          cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, nel caso in  cui  tutte  le  parti  che
          avrebbero diritto a partecipare  all'udienza  vi  rinuncino
          espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
          giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
          a conoscenza  delle  norme  processuali  che  prevedono  la
          partecipazione all'udienza,  di  aver  aderito  liberamente
          alla  possibilita'  di   rinunciare   alla   partecipazione
          all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate  nel
          ricorso e, nei giudizi di separazione e  divorzio,  di  non
          volersi conciliare. 
                7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,
          del decreto legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          giudice puo' partecipare  all'udienza  anche  da  un  luogo
          diverso dall'ufficio giudiziario. 
                8. Per la  decisione  sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
          di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma  3,
          del  codice  di  procedura  penale  e  il  dispositivo   e'
          comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
          formulata per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
          difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
          procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
          giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata,   alla   cancelleria.   Le
          previsioni di cui al presente comma  non  si  applicano  ai
          procedimenti per i quali l'udienza  di  trattazione  ricade
          entro il termine di quindici giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto.  Per  i  procedimenti   nei   quali
          l'udienza ricade tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno
          dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti  per  la
          trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
          375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
          Corte di cassazione procede in camera  di  consiglio  senza
          l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
          parti, salvo che una delle parti o il procuratore  generale
          faccia   richiesta   di   discussione   orale.   Entro   il
          quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore
          generale formula  le  sue  conclusioni  motivate  con  atto
          spedito alla cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
          elettronica   certificata.    La    cancelleria    provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le conclusioni ai  difensori  delle  parti  che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
          procedura civile con atto inviato alla cancelleria a  mezzo
          di  posta  elettronica   certificata.   La   richiesta   di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal  difensore  di  una  delle  parti  entro  il
          termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
          dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata, alla cancelleria.  Le  previsioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
          l'udienza  di  trattazione  ricade  entro  il  termine   di
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
          quali l'udienza ricade tra il sedicesimo  e  il  trentesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   la   richiesta   di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dalla predetta data di entrata in vigore. 
                9. Nei procedimenti civili e penali le  deliberazioni
          collegiali in camera di consiglio  possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel  fascicolo  il  prima  possibile.  Nei
          procedimenti penali le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti  alle
          udienze di discussione finale, in  pubblica  udienza  o  in
          camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
          da remoto. 
                9-bis. Soppresso. 
                9-ter.  In  ragione  delle  limitazioni  poste  dalle
          misure  antipandemiche,  l'incolpato  e  il  suo  difensore
          possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  109,  mediante
          collegamento da remoto, a  mezzo  dei  sistemi  informativi
          individuati  e  resi  disponibili  con  provvedimento   del
          direttore  dell'ufficio   dei   sistemi   informativi   del
          Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
          la sezione disciplinare fa comunicare  all'incolpato  e  al
          difensore, che abbiano fatto richiesta  di  partecipare  da
          remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento. 
                10. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  quanto  compatibili,  si
          applicano altresi' ai procedimenti relativi agli  arbitrati
          rituali e alla magistratura militare. 
                10-bis. All'allegato 1  al  decreto-legge  30  luglio
          2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato. 
                10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
                  "1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato". 
                10-quater. Dall'attuazione del presente articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.".