Art. 30
Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» e'
sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Quando non e' possibile esaurire il
dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura
dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le
parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita'
e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche
attivita' da svolgere.»;
b) all'articolo 483, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico e'
sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le
modalita' di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per
l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica
qualificata.»;
c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli
420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter,
nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le
disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater,
420-quinquies e 420-sexies»;
d) all'articolo 489:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se vi e' la prova
che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato
assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis,
il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di
rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza
preliminare.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La nullita'
prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che
e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita' dello
stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di
procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle
quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere
rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di
comparire all'udienza preliminare.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai
casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti
regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel
termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta'
dalla quale e' decaduto e che non ha potuto trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo
420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza
della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza
sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e'
decaduto.»;
4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono
sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»;
e) all'articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l'ammissione
delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone
esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190,
comma 1»;
f) all'articolo 495, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il
seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la
parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle
persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento
nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni
medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato
documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta quando
il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»;
g) all'articolo 496:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo che
una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il
giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ordine e modalita'
dell'assunzione delle prove»;
h) all'articolo 501:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno
sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito
autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in
cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la
parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria
l'eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha
chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale
relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per
quell'esame.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono
inserite le seguenti: «nonche' le relazioni depositate ai sensi dei
commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» e' sostituita dalla
parola: «acquisiti»;
i) all'articolo 510:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esame
dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti
private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti
di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di
riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La
trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis e'
disposta solo se richiesta dalle parti.».
l) all'articolo 519:
1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le
seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione
del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere
l'ammissione di nuove prove»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato fa
richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il
dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire
previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta
giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro
l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione
del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere
l'ammissione di nuove prove.»;
m) all'articolo 520:
1) nella rubrica, la parola: «assente» e' sostituita dalle
seguenti: «non presente»:
2) al comma 1, la parola: «assente» e' sostituita dalle
seguenti: «che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento
a distanza» e, dopo le parole: «all'imputato» sono aggiunte le
seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della
pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con
messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 477, 483, 489,
493, 496, 501, 510, 519 e 520 del codice di procedura
penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 477 (Durata e organizzazione del dibattimento).
- 1.Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una
sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza
con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le
parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando
celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza
le specifiche attivita' da svolgere.
2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento
soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un
termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non
oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e
l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi
sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro
che sono comparsi o debbono considerarsi presenti."
"Art. 483 (Sottoscrizione e trascrizione del
verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la
chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla
fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione del
visto.
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento
informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo
ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 111 e
sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con
firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri
impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti
in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al
fascicolo per il dibattimento."
"Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di
dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia
presente, il presidente designa come sostituto altro
difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizionidegli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo,
e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza
preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli
420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies."
"Art. 489 (Rimedi per l'imputato contro il quale si
e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1.Se
vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare
l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei
presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice,
anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio
a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza
preliminare.
2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non
e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a
comparire, ferma la facolta' dello stesso di essere
restituito nel termine per formulare le richieste di
procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta'
dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non
puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato
era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.
2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma
restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in
precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato
nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile
per esercitare la facolta' dalla quale e' decaduto e che
non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova
dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo
420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva
conoscenza della pendenza del processo e di non esser
potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto."
"Art. 493 (Richieste di prova). - 1. Il pubblico
ministero, i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che
intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove,
illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi
degli articoli 189 e 190, comma 1.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese
nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che
le richiede dimostra di non averle potute indicare
tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonche' della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del
contenuto degli atti compiuti durante le indagini
preliminari."
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla
prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con
ordinanza all'ammissione delle prove a norma degliarticoli
190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti,
il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova
assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione
della documentazione relativa alla prova dell'altro
procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove
indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle
prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico
ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui
fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le
parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e'
chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il
giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle
parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il
giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza
l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere
prove gia' escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale
ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso
dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua
richiesta.
4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento,
la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame
delle persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel
medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona
nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno
utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato
documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione
audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo'
essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria
sulla base di specifiche esigenze."
"Art. 496 (Ordine e modalita' dell'assunzione delle
prove). - 1. L'istruzione dibattimentale inizia con
l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e
prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre
parti, nell'ordine previstodall'articolo 493comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di
assunzione delle prove.
2-bis. Salvo che una particolare disposizione di
legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con
il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei
periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a
distanza."
"Art. 501 (Esame dei periti e dei consulenti
tecnici). - 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti
tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei
testimoni, in quanto applicabili.
1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata
per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi
dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la
propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte
che ha nominato un consulente tecnico deposita in
cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la
parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico
deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima
dell'udienza fissata per quell'esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso
facolta' di consultare documenti, note scritte e
pubblicazioni, nonche' le relazioni depositate ai sensi dei
commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di
ufficio."
"Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).
- 1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli
interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto
dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel
verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei
periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,
riproducendo integralmente in forma diretta le domande
poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte
delle persone esaminate.
2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici, delle parti private e delle persone
indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di
ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi
di riproduzione audiovisiva, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia
redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza
previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal
presidente.
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva
di cui al comma 2-bis e' disposta solo se richiesta dalle
parti."
"Art. 519 (Diritti delle parti). - 1. Nei casi
previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che
la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il
presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine
per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato,
di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di
sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche'
di richiedere l'ammissione di nuove prove.
2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la
difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo
non inferiore al termine per comparire previsto
dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta
giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza
entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio
abbreviato, di applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con
messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove
prove.
3. Il presidente dispone la citazione della persona
offesa, osservando un termine non inferiore a cinque
giorni.
"Art. 520 (Nuove contestazioni all'imputato non
presente). - 1. Quando intende contestare i fatti o le
circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato
che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento
a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che
la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento
e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato,
con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione
della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del
procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere
l'ammissione di nuove prove.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento
e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i
termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3."