Art. 30 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 477, nella rubrica la parola:  «prosecuzione»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «organizzazione»  e  il  comma   1   e'
sostituito dal seguente: «1. Quando  non  e'  possibile  esaurire  il
dibattimento in una sola udienza,  il  presidente,  dopo  la  lettura
dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite  le
parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando  celerita'
e concentrazione e  indicando  per  ciascuna  udienza  le  specifiche
attivita' da svolgere.»; 
    b) all'articolo 483, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il verbale redatto  in  forma  di  documento  informatico  e'
sottoscritto dal pubblico ufficiale che  lo  ha  redatto  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 111  e  sottoposto  al  presidente  per
l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma  elettronica
qualificata.»; 
    c) all'articolo 484, al comma 2-bis le  parole:  «degli  articoli
420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter,
nonche', nei casi  in  cui  manca  l'udienza  preliminare,  anche  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli   420,   420-bis,   420-quater,
420-quinquies e 420-sexies»; 
    d) all'articolo 489: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se vi e' la prova
che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato
assente in mancanza dei presupposti previsti  dall'articolo  420-bis,
il giudice, anche d'ufficio, dichiara  la  nullita'  del  decreto  di
rinvio a giudizio e restituisce  gli  atti  al  giudice  dell'udienza
preliminare.»; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  nullita'
prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita  dall'imputato  che
e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita'  dello
stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di
procedimenti speciali e di esercitare  le  ulteriori  facolta'  dalle
quali sia decaduto.  In  ogni  caso,  la  nullita'  non  puo'  essere
rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di
comparire all'udienza preliminare.»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Fuori  dai
casi previsti dal comma 1, ferma restando  la  validita'  degli  atti
regolarmente compiuti in precedenza,  l'imputato  e'  restituito  nel
termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: 
        a) se  fornisce  la  prova  che,  per  caso  fortuito,  forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e'  trovato  nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta'
dalla  quale  e'  decaduto  e   che   non   ha   potuto   trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; 
        b) se, nei casi  previsti  dai  commi  2  e  3  dell'articolo
420-bis, fornisce la prova di non  aver  avuto  effettiva  conoscenza
della pendenza del processo e di non esser potuto  intervenire  senza
sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta'  dalle  quali  e'
decaduto.»; 
      4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono
sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»; 
    e) all'articolo 493, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'ammissione
delle  prove»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «,   illustrandone
esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli  189  e  190,
comma 1»; 
    f)  all'articolo  495,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del  dibattimento,  la
parte che vi ha  interesse  ha  diritto  di  ottenere  l'esame  delle
persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel  medesimo  dibattimento
nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni
medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia  stato
documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta  quando
il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»; 
    g) all'articolo 496: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo  che
una  particolare  disposizione  di  legge  preveda  diversamente,  il
giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che  l'esame  dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ordine e modalita'
dell'assunzione delle prove»; 
    h) all'articolo 501: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  Almeno
sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame,  il  perito
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  227,  comma  5,  deposita   in
cancelleria la propria relazione scritta.  Nello  stesso  termine  la
parte che ha nominato un consulente tecnico deposita  in  cancelleria
l'eventuale relazione scritta del consulente. 
      1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che  ha
chiesto  l'esame  di  un  consulente  tecnico  deposita   l'eventuale
relazione  almeno  sette  giorni  prima  dell'udienza   fissata   per
quell'esame.»; 
      2) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «e  pubblicazioni,»,  sono
inserite le seguenti: «nonche' le relazioni depositate ai  sensi  dei
commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite»  e'  sostituita  dalla
parola: «acquisiti»; 
    i) all'articolo 510: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il  seguente:  «2-bis.  L'esame
dei testimoni,  dei  periti,  dei  consulenti  tecnici,  delle  parti
private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli  atti
di ricognizione e confronto, sono  documentati  anche  con  mezzi  di
riproduzione audiovisiva, salva la  contingente  indisponibilita'  di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 
      2) dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis  e'
disposta solo se richiesta dalle parti.». 
    l) all'articolo 519: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le
seguenti:  «e  formulare  richiesta  di   giudizio   abbreviato,   di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444  o  di  sospensione
del  procedimento  con  messa  alla  prova,  nonche'  di   richiedere
l'ammissione di nuove prove»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato  fa
richiesta di un termine per la  difesa,  il  presidente  sospende  il
dibattimento per un tempo non  inferiore  al  termine  per  comparire
previsto dall'articolo 429, ma  comunque  non  superiore  a  quaranta
giorni. In ogni caso l'imputato  puo',  a  pena  di  decadenza  entro
l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato,  di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444  o  di  sospensione
del  procedimento  con   messa   alla   prova,   nonche'   richiedere
l'ammissione di nuove prove.»; 
    m) all'articolo 520: 
      1) nella rubrica, la  parola:  «assente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «non presente»: 
      2) al  comma  1,  la  parola:  «assente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento
a distanza» e,  dopo  le  parole:  «all'imputato»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza  successiva  puo'
formulare richiesta di giudizio  abbreviato,  di  applicazione  della
pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento  con
messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  477,  483,  489,
          493, 496, 501, 510, 519  e  520  del  codice  di  procedura
          penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 477 (Durata e organizzazione del dibattimento).
          - 1.Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una
          sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza
          con cui provvede  sulle  richieste  di  prova,  sentite  le
          parti, stabilisce il calendario delle udienze,  assicurando
          celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza
          le specifiche attivita' da svolgere. 
                2.  Il  giudice  puo'  sospendere   il   dibattimento
          soltanto per  ragioni  di  assoluta  necessita'  e  per  un
          termine massimo che,  computate  tutte  le  dilazioni,  non
          oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. 
                3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e
          l'ausiliario  ne  fa  menzione  nel  verbale.  Gli   avvisi
          sostituiscono le citazioni e le  notificazioni  per  coloro
          che sono comparsi o debbono considerarsi presenti." 
                "Art.  483   (Sottoscrizione   e   trascrizione   del
          verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la
          chiusura del dibattimento, il  verbale,  sottoscritto  alla
          fine di ogni  foglio  dal  pubblico  ufficiale  che  lo  ha
          redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione  del
          visto. 
                1-bis. Il  verbale  redatto  in  forma  di  documento
          informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale  che  lo
          ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo  111  e
          sottoposto al presidente per l'apposizione  del  visto  con
          firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 
                2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i  nastri
          impressi con i caratteri della stenotipia  sono  trascritti
          in  caratteri  comuni  non  oltre  tre  giorni  dalla  loro
          formazione. 
                3. I  verbali  e  le  trascrizioni  sono  acclusi  al
          fascicolo per il dibattimento." 
                "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1.  Prima  di
          dare inizio al dibattimento,  il  presidente  controlla  la
          regolare costituzione delle parti. 
                2.  Qualora  il  difensore  dell'imputato   non   sia
          presente,  il  presidente  designa  come  sostituto   altro
          difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 
                2-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizionidegli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo,
          e  420-ter,  nonche',  nei  casi  in  cui  manca  l'udienza
          preliminare, anche le disposizioni  di  cui  agli  articoli
          420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies." 
                "Art. 489 (Rimedi per l'imputato contro il  quale  si
          e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare).  -  1.Se
          vi e' la  prova  che  nel  corso  dell'udienza  preliminare
          l'imputato e' stato  dichiarato  assente  in  mancanza  dei
          presupposti previsti  dall'articolo  420-bis,  il  giudice,
          anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio
          a giudizio e restituisce gli atti al  giudice  dell'udienza
          preliminare. 
                2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se  non
          e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a
          comparire,  ferma  la  facolta'  dello  stesso  di   essere
          restituito  nel  termine  per  formulare  le  richieste  di
          procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta'
          dalle quali sia decaduto. In ogni  caso,  la  nullita'  non
          puo' essere rilevata o eccepita se risulta  che  l'imputato
          era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare. 
                2-bis. Fuori dai casi previsti  dal  comma  1,  ferma
          restando la validita' degli atti regolarmente  compiuti  in
          precedenza,  l'imputato  e'  restituito  nel  termine   per
          esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: 
                  a) se fornisce la prova  che,  per  caso  fortuito,
          forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato
          nell'assoluta impossibilita' di comparire  in  tempo  utile
          per esercitare la facolta' dalla quale e'  decaduto  e  che
          non  ha  potuto  trasmettere   tempestivamente   la   prova
          dell'impedimento senza sua colpa; 
              b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3  dell'articolo
          420-bis, fornisce la prova  di  non  aver  avuto  effettiva
          conoscenza della pendenza  del  processo  e  di  non  esser
          potuto intervenire senza  sua  colpa  in  tempo  utile  per
          esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto." 
              "Art. 493  (Richieste  di  prova).  -  1.  Il  pubblico
          ministero, i difensori della parte civile, del responsabile
          civile, della persona  civilmente  obbligata  per  la  pena
          pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che
          intendono provare  e  chiedono  l'ammissione  delle  prove,
          illustrandone  esclusivamente  l'ammissibilita'  ai   sensi
          degli articoli 189 e 190, comma 1. 
                2. E' ammessa l'acquisizione di  prove  non  comprese
          nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte  che
          le  richiede  dimostra  di  non  averle   potute   indicare
          tempestivamente. 
                3. Le  parti  possono  concordare  l'acquisizione  al
          fascicolo  per  il  dibattimento  di  atti  contenuti   nel
          fascicolo   del   pubblico   ministero,    nonche'    della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva. 
                4.  Il   presidente   impedisce   ogni   divagazione,
          ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del
          contenuto  degli  atti   compiuti   durante   le   indagini
          preliminari." 
                "Art. 495 (Provvedimenti del giudice in  ordine  alla
          prova). - 1. Il giudice, sentite  le  parti,  provvede  con
          ordinanza all'ammissione delle prove a norma  degliarticoli
          190,  comma  1,  e  190-bis.  Quando   e'   stata   ammessa
          l'acquisizione di verbali di prove di  altri  procedimenti,
          il giudice provvede  in  ordine  alla  richiesta  di  nuova
          assunzione della  stessa  prova  solo  dopo  l'acquisizione
          della  documentazione  relativa   alla   prova   dell'altro
          procedimento. 
                2. L'imputato ha diritto all'ammissione  delle  prove
          indicate a discarico sui fatti  costituenti  oggetto  delle
          prove a  carico;  lo  stesso  diritto  spetta  al  pubblico
          ministero in ordine alle prove a carico  dell'imputato  sui
          fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. 
                3. Prima che il giudice provveda  sulla  domanda,  le
          parti hanno facolta' di esaminare i  documenti  di  cui  e'
          chiesta l'ammissione. 
                4.  Nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale,   il
          giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle
          parti  in  ordine  alla  ammissibilita'  delle  prove.   Il
          giudice, sentite le  parti,  puo'  revocare  con  ordinanza
          l'ammissione di prove che risultano superflue  o  ammettere
          prove gia' escluse. 
                4-bis.  Nel  corso   dell'istruzione   dibattimentale
          ciascuna delle  parti  puo'  rinunziare,  con  il  consenso
          dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a  sua
          richiesta. 
              4-ter. Se il giudice muta nel corso  del  dibattimento,
          la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame
          delle  persone  che  hanno  gia'  reso  dichiarazioni   nel
          medesimo dibattimento nel contraddittorio  con  la  persona
          nei  cui  confronti  le  dichiarazioni   medesime   saranno
          utilizzate,  salvo  che  il  precedente  esame  sia   stato
          documentato integralmente mediante  mezzi  di  riproduzione
          audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame  puo'
          essere disposta quando il  giudice  la  ritenga  necessaria
          sulla base di specifiche esigenze." 
                "Art. 496 (Ordine e modalita'  dell'assunzione  delle
          prove).  -  1.  L'istruzione  dibattimentale   inizia   con
          l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e
          prosegue con l'assunzione  di  quelle  richieste  da  altre
          parti, nell'ordine previstodall'articolo 493comma 2. 
                2. Le parti possono concordare un diverso  ordine  di
          assunzione delle prove. 
                2-bis. Salvo  che  una  particolare  disposizione  di
          legge preveda diversamente, il giudice puo'  disporre,  con
          il consenso delle parti, che  l'esame  dei  testimoni,  dei
          periti, dei  consulenti  tecnici,  delle  persone  indicate
          nell'articolo  210  e  delle  parti  private  si  svolga  a
          distanza." 
                "Art.  501  (Esame  dei  periti  e   dei   consulenti
          tecnici). - 1. Per l'esame  dei  periti  e  dei  consulenti
          tecnici  si  osservano  le  disposizioni   sull'esame   dei
          testimoni, in quanto applicabili. 
                1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata
          per  il  suo  esame,  il  perito   autorizzato   ai   sensi
          dell'articolo 227, comma  5,  deposita  in  cancelleria  la
          propria relazione scritta. Nello stesso  termine  la  parte
          che  ha  nominato  un  consulente   tecnico   deposita   in
          cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. 
                1-ter. Fuori dai casi previsti  al  comma  1-bis,  la
          parte che ha  chiesto  l'esame  di  un  consulente  tecnico
          deposita l'eventuale relazione almeno  sette  giorni  prima
          dell'udienza fissata per quell'esame. 
              2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso
          facolta'  di   consultare   documenti,   note   scritte   e
          pubblicazioni, nonche' le relazioni depositate ai sensi dei
          commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche  di
          ufficio." 
                "Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).
          -  1.  Nel  verbale  sono  indicate  le   generalita'   dei
          testimoni, dei  periti,  dei  consulenti  tecnici  e  degli
          interpreti  ed  e'  fatta  menzione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 497 comma 2. 
                2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta  nel
          verbale  lo  svolgimento  dell'esame  dei  testimoni,   dei
          periti, dei  consulenti  tecnici  e  delle  parti  private,
          riproducendo integralmente  in  forma  diretta  le  domande
          poste dalle parti o  dal  presidente  nonche'  le  risposte
          delle persone esaminate. 
                2-bis.  L'esame  dei  testimoni,  dei   periti,   dei
          consulenti tecnici, delle parti  private  e  delle  persone
          indicate   nell'articolo   210,   nonche'   gli   atti   di
          ricognizione e confronto, sono documentati anche con  mezzi
          di   riproduzione   audiovisiva,   salva   la   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale tecnico. 
                3. Quando il  giudice  dispone  che  il  verbale  sia
          redatto solo in forma riassuntiva, i  poteri  di  vigilanza
          previsti dall'articolo 140 comma  2,  sono  esercitati  dal
          presidente. 
                3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva
          di cui al comma 2-bis e' disposta solo se  richiesta  dalle
          parti." 
                "Art. 519  (Diritti  delle  parti).  -  1.  Nei  casi
          previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2,  salvo  che
          la  contestazione  abbia  per  oggetto  la   recidiva,   il
          presidente informa l'imputato che puo' chiedere un  termine
          per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato,
          di applicazione della pena a norma dell'articolo 444  o  di
          sospensione del procedimento con messa alla prova,  nonche'
          di richiedere l'ammissione di nuove prove. 
                2. Se l'imputato fa richiesta di un  termine  per  la
          difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo
          non   inferiore   al   termine   per   comparire   previsto
          dall'articolo 429, ma comunque  non  superiore  a  quaranta
          giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena  di  decadenza
          entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio
          abbreviato,   di   applicazione   della   pena   a    norma
          dell'articolo 444 o di  sospensione  del  procedimento  con
          messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di  nuove
          prove. 
                3. Il presidente dispone la citazione  della  persona
          offesa,  osservando  un  termine  non  inferiore  a  cinque
          giorni. 
                "Art.  520  (Nuove  contestazioni  all'imputato   non
          presente). - 1. Quando intende  contestare  i  fatti  o  le
          circostanze indicati negli articoli 516 e 517  all'imputato
          che non e' presente in aula, neppure mediante  collegamento
          a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente  che
          la contestazione sia inserita nel verbale del  dibattimento
          e che il verbale sia notificato per estratto  all'imputato,
          con l'avvertimento  che  entro  l'udienza  successiva  puo'
          formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione
          della pena a norma dell'articolo 444 o di  sospensione  del
          procedimento  con  messa  alla  prova,  nonche'  richiedere
          l'ammissione di nuove prove. 
                2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento
          e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i
          termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3."