Art. 31 
 
Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 545, e' inserito il seguente: 
      «Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva).  -  1.  Quando  e'
stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non
e' stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura
del  dispositivo,  il  giudice,  se  ricorrono  le   condizioni   per
sostituire la pena detentiva con una delle pene  sostitutive  di  cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne  da'  avviso
alle parti. Se l'imputato, personalmente o  a  mezzo  di  procuratore
speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva  con  una
pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero  se  puo'  aver  luogo  la
sostituzione  con  detta  pena,  il  giudice,  sentito  il   pubblico
ministero, quando non e' possibile decidere immediatamente, fissa una
apposita udienza  non  oltre  sessanta  giorni,  dandone  contestuale
avviso  alle  parti  e  all'ufficio  di  esecuzione  penale   esterna
competente; in tal caso il processo e' sospeso. 
      2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena  detentiva
e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai fini della  determinazione
degli  obblighi  e  delle  prescrizioni  relative,  il  giudice  puo'
acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se  del  caso,
dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni  ritenute  necessarie
in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari,  sociali,
economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo'  richiedere,
altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il  programma  di
trattamento della semiliberta', della detenzione  domiciliare  e  del
lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire  altresi',  dai  soggetti
indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, la  certificazione  di  disturbo  da  uso  di
sostanze o  di  alcol  ovvero  da  gioco  d'azzardo  e  il  programma
terapeutico, che il  condannato  abbia  in  corso  o  a  cui  intenda
sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di
esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza,
possono presentare memorie in cancelleria 
      3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui  ai
commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti,  il
giudice, se sostituisce la pena  detentiva,  integra  il  dispositivo
indicando la pena sostitutiva con  gli  obblighi  e  le  prescrizioni
corrispondenti; si applicano gli articoli 57  e  61  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. In caso  contrario,  il  giudice  conferma  il
dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e'  data  lettura
in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545. 
      4. Quando il processo e' sospeso  ai  sensi  del  comma  1,  la
lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1,
segue quella del dispositivo integrato o  confermato  e  puo'  essere
sostituita con un'esposizione riassuntiva.  Fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo  544,  comma  1,  i  termini  per  il   deposito   della
motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge,  dalla  lettura  del
dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».