Art. 31
Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 545, e' inserito il seguente:
«Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Quando e'
stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non
e' stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura
del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per
sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne da' avviso
alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una
pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se puo' aver luogo la
sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico
ministero, quando non e' possibile decidere immediatamente, fissa una
apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale
avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna
competente; in tal caso il processo e' sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva
e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai fini della determinazione
degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo'
acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso,
dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie
in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali,
economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo' richiedere,
altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di
trattamento della semiliberta', della detenzione domiciliare e del
lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti
indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di
sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma
terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda
sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di
esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza,
possono presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai
commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il
giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo
indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni
corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il
dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura
in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la
lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1,
segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere
sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui
all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della
motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del
dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».