Art. 35 
 
Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle
  esposizioni mediche 
 
  1. All'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.   Il   responsabile   dell'impianto   radiologico,   ai    fini
dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e
medicina   nucleare   nonche'   delle   procedure    di    radiologia
interventistica,  garantisce  che  si   tenga   conto   dei   livelli
diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto  delle
indicazioni pubblicate dall'Istituto  Superiore  di  Sanita',  e,  in
particolare, dei  rapporti  ISTISAN  17/33  "Livelli  diagnostici  di
riferimento   nazionali   per    la    radiologia    diagnostica    e
interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli diagnostici di  riferimento
per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e  interventistica
e  di  medicina  nucleare  diagnostica.  Aggiornamento  del  Rapporto
ISTISAN 17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonche'  della  linea
guida in allegato XXVI.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta l'art. 158 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 158. Applicazione del principio di ottimizzazione
          alle esposizioni mediche (direttiva  59/2013/Euratom,  art.
          22, comma 4, lettera  c)  punto  i),  e  art.  56;  decreto
          legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art. 4)). - 1. Tutte le
          dosi dovute alle esposizioni di cui all'art. 156, comma  2,
          a  eccezione  delle  procedure  radioterapeutiche,   devono
          essere mantenute  al  livello  piu'  basso  ragionevolmente
          ottenibile   e   compatibile    con    il    raggiungimento
          dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo  conto  di
          fattori economici e sociali. 
              2.   L'ottimizzazione   comprende   la   scelta   delle
          attrezzature   medico-radiologiche,   la   produzione    di
          un'informazione diagnostica  appropriata  o  del  risultato
          terapeutico,   gli   aspetti   pratici   delle    procedure
          medico-radiologiche, nonche' i programmi  per  la  garanzia
          della  qualita',  inclusi  il  controllo  della   qualita',
          l'esame e la  valutazione  delle  dosi  o  delle  attivita'
          somministrate  al  paziente,  tenendo  conto  dei   fattori
          economici e sociali. 
              3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico
          di cui  all'art.  156,  comma  2,  lettera  a),  il  medico
          specialista deve programmare individualmente  l'esposizione
          dei   volumi   bersaglio,   con   un'appropriata   verifica
          dell'erogazione, tenendo conto  che  le  dosi  a  volumi  e
          tessuti  non  bersaglio  devono  essere   le   piu'   basse
          ragionevolmente  ottenibili  e  compatibili  con  il   fine
          radioterapeutico perseguito con l'esposizione. 
              4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto
          Superiore di Sanita', e con  il  concorso  delle  rilevanti
          societa'  scientifiche,  promuove  la  definizione   e   la
          revisione periodica di livelli diagnostici  di  riferimento
          per  esami  radiodiagnostici,  tenendo  conto  dei  livelli
          eventualmente raccomandati a  livello  europeo  e,  se  del
          caso, per procedure di radiologia interventistica. 
              5. Il responsabile dell'impianto radiologico,  ai  fini
          dell'ottimizzazione   dell'esecuzione   degli   esami    in
          radiodiagnostica  e   medicina   nucleare   nonche'   delle
          procedure di radiologia interventistica, garantisce che  si
          tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove
          disponibili,   tenendo   conto   delle   indicazioni   piu'
          aggiornate pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanita' e,
          in  particolare,  dei  rapporti  ISTISAN   17/33   "Livelli
          diagnostici di  riferimento  nazionali  per  la  radiologia
          diagnostica e interventistica"  e  ISTISAN  22/20  "Livelli
          diagnostici di riferimento  per  la  pratica  nazionale  di
          radiologia diagnostica  e  interventistica  e  di  medicina
          nucleare diagnostica. Aggiornamento  del  Rapporto  ISTISAN
          17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonche' della linea
          guida in allegato XXVI. 
              6. Le procedure di giustificazione e di  ottimizzazione
          della  ricerca  scientifica   comportante   esposizioni   a
          radiazioni ionizzanti di cui all'art. 156, comma 2, lettera
          d), si conformano a quanto previsto nell'allegato XXVII. 
              7. Nel caso di pazienti che  accettano  volontariamente
          di sottoporsi  a  trattamento  sperimentale  terapeutico  o
          diagnostico e che si aspettano  di  ricevere  un  beneficio
          terapeutico o diagnostico da tale  trattamento,  il  medico
          specialista programma su base individuale i livelli massimi
          delle dosi. 
              8. Particolare attenzione deve essere  posta  affinche'
          la dose derivante da esposizione a scopi non medici di  cui
          all'art. 156, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello
          piu' basso ragionevolmente possibile. 
              9. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli  di  dose
          per le esposizioni di cui all'art. 156, comma 3, nonche' le
          direttive   comportamentali,    per    i    soggetti    che
          coscientemente e volontariamente collaborano, al  di  fuori
          della loro occupazione, all'assistenza  e  al  conforto  di
          pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso,  a  terapia,
          sono quelli indicati nell'allegato XXV. 
              10.  Il  medico  specialista   fornisce   al   paziente
          portatore  di  radioattivita'  a  seguito  di   trattamento
          terapeutico e, se del caso, a seguito di esame diagnostico,
          o  al  suo  rappresentante,  istruzioni  scritte  volte   a
          ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile,  le  dosi
          per le persone in diretto contatto con il paziente, nonche'
          le informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione  alle
          radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni, concordate  con  lo
          specialista in fisica medica secondo le indicazioni di  cui
          all'allegato XXV, parte II, punto 8, sono fornite prima  di
          lasciare la struttura sanitaria. 
              11. Per quanto riguarda  l'attivita'  dei  radionuclidi
          presenti  nel  paziente  all'atto   della   dimissione   da
          strutture   sanitarie,   si   applica    quanto    previsto
          nell'allegato XXV, parte II.».