Art. 36 
 
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al piano nazionale di emergenza 
 
  1. All'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «Ministero  dell'interno»  sono
inserite le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica»; 
    b) al  comma  2,  dopo  le  parole  «dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   del   Ministero   della
transizione ecologica,». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta l'art. 182 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 182  (Piano  nazionale  di  emergenza  (direttiva
          2013/59/ Euratom, articoli 97 e 98; decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230,  art.  121)).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo
          del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  sentiti   il
          Ministero  dell'interno,  il  Ministero  della  transizione
          ecologica  e  il  Ministero  della  salute  che  si  avvale
          dell'Istituto Superiore di Sanita', e acquisito  il  parere
          dell'ISIN e della Conferenza unificata, e' emanato il piano
          nazionale per la gestione delle  emergenze  radiologiche  e
          nucleari su tutto il territorio tali da  richiedere  azioni
          di intervento coordinate a livello nazionale. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della protezione civile predispone il piano di
          cui al comma 1 avvalendosi  di  un  comitato  appositamente
          costituito e al quale  prendono  parte  rappresentanti  del
          Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del  fuoco
          del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del
          Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanita',
          del Ministero della transizione ecologica, nonche' di altre
          amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica
          pianificazione.  Il  piano   e'   trasmesso   ai   prefetti
          interessati   affinche'   sviluppino   la    pianificazione
          operativa  e  predispongano   i   connessi   strumenti   di
          attuazione, per quanto di  loro  competenza.  Il  piano  e'
          trasmesso  altresi'  a  tutte  le   altre   amministrazioni
          interessate. 
              3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di  cui
          al presente articolo sono predisposti dall'ISIN. 
              4. L'aggiornamento del piano di  emergenza  di  cui  al
          presente articolo tiene  conto  degli  insegnamenti  tratti
          dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza,  e
          delle risultanze  delle  esercitazioni  periodiche  di  cui
          all'art. 188, nonche' degli esiti  della  partecipazione  a
          esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario  e
          internazionale. 
              5. Ai componenti del Comitato  non  spettano  compensi,
          indennita', gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.".