((Art. 31 - bis
Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie
nei territori colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione
degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le
attivita' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto
attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3
e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111».))