((Art. 31 - bis 
 
       Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie 
              nei territori colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace  e  tempestiva  attuazione
degli interventi di cui al comma 1, per  il  supporto  tecnico  e  le
attivita'  connesse  alla  realizzazione  delle  opere,  al  soggetto
attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3
e 5,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e  alle  attivita'  connesse  alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111».))