Art. 32 
 
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
  18 aprile 2019, n. 32 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie,
l'approvazione di cui al comma 2  puo'  avere  ad  oggetto  anche  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita'  e  le
indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto
previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a  base  di  gara
direttamente  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica
approvato dal Commissario straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti
delle regioni territorialmente competenti.».