Art. 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto
nonche' agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a cura della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto.» ((e dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici puo' disporre che l'attivita' di verifica dell'esistenza di
evidenti carenze progettuali, con le medesime modalita' di cui al
periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi
alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente
articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia
stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente
suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la
disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di
fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando
gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui
diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', il
Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante
l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i
successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso
di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita',
restano valide le autorizzazioni e le intese gia' acquisite, purche'
il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al
progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese
sono stati rilasciati»;))
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV ((del
presente decreto))», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo
periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo
del comma 1», e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai
fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, ((secondo periodo,
del presente decreto))» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV ((del
presente decreto))» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga
alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6 ((del presente articolo)). Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, ((terzo e
quarto periodo))»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso
di approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 ((al settimo periodo)), le parole: «terzo, quarto e
quinto periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione
urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del
presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo
dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro
economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati
secondo le modalita' di cui ai commi 4, ((5 e 6»;))
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai
progetti approvati in base alla procedura di cui al presente
articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo
articolo 4, comma 2.»;
9) il comma 7-bis e' abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
progetto e' trasmesso unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui
al secondo periodo.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere
esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «((,)) e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale
((e' corrisposta))» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente,
al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli
altri componenti del Comitato speciale ((sono corrisposti))» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese
documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli
esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche' di eventuali modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto» sono aggiunte le seguenti: «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo
di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, e comma 5, ((primo e quarto periodo)), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri
emolumenti comunque denominati.
((5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «La titolarita' della misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono
sostituite dalla seguente: «Al»;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine
di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari
allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato
organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di
avanzamento delle attivita'. Con il medesimo decreto e' altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici
degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo»;
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti:
«Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta
giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo
destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del
Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere
infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita'
del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento
disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.
Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti
di cui al secondo periodo sono altresi' stabiliti, per ciascuna
opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi
iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le
modalita' di attuazione, le modalita' di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonche' le modalita' di revoca del
finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di
monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi»;
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma
5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti
e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei
bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le procedure
di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse sulla contabilita' speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli
elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai
sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta' di Torino, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di
cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione dell'opera nonche' le
modalita' di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse e le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario
straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede
all'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e
di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare
la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio
dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))