Art. 33 
 
Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Agli  interventi  indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto
nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.»  ((e  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze  di  appaltabilita'
delle  opere,  il  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici puo' disporre che l'attivita' di verifica dell'esistenza  di
evidenti carenze progettuali, con le medesime  modalita'  di  cui  al
periodo precedente, sia svolta da una  delle  Sezioni  esistenti  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»; 
      1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Le procedure di approvazione degli  interventi  relativi
alle infrastrutture ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i  quali  sia
stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo  4
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente
suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso  in  cui  la
disponibilita' dei finanziamenti sia limitata  al  solo  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica. In tale  ipotesi,  fermi  restando
gli effetti dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, decade qualora,  entro  sei  mesi  dalla  data  in  cui
diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita',  il
Commissario straordinario non adotti  apposita  ordinanza  attestante
l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono  considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei  finanziamenti  per  i
successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione.  In  caso
di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita',
restano valide le autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'
il  Commissario  straordinario  attesti  l'assenza  di  modifiche  al
progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese
sono stati rilasciati»;)) 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
        2.2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo  le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
      3) al comma  3,  le  parole:  «di  cui  all'Allegato  IV  ((del
presente  decreto))»,  ovunque  ricorrano,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole:  «secondo
periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:  «terzo  periodo
del comma 1», e dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:  «Ai
fini della presentazione dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, ((secondo  periodo,
del presente decreto))» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»; 
      4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  ((del
presente decreto))» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma
1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal  seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Qualora siano stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, la questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche  in  deroga
alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo  le
modalita' di cui al comma 6 ((del presente articolo)).  Si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 48,  comma  5-quater,  ((terzo  e
quarto periodo))»; 
      6) al comma 6: 
        6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
        6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di approvazione  del  progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
        6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
        6.4 ((al settimo  periodo)),  le  parole:  «terzo,  quarto  e
quinto periodo» sono soppresse; 
      7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
  «6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e  mitigazione
urbanistica connessi agli  interventi  di  cui  all'allegato  IV  del
presente decreto possono essere finanziati entro  il  limite  massimo
dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del  quadro
economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione  e
mitigazione urbanistica  di  cui  al  primo  periodo  sono  approvati
secondo le modalita' di cui ai commi 4, ((5 e 6»;)) 
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  Ai  fini  della  verifica  del  progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»; 
      9) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso  unitamente  a  una  relazione   sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
    c) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «((,)) e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato  speciale
((e' corrisposta))» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  Presidente,
al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e  agli
altri componenti del Comitato speciale ((sono corrisposti))»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso  per  le  spese
documentate  sostenute,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente e di quanto previsto  per  i  componenti  e  gli
esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.». 
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, ((primo e quarto periodo)), del decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri
emolumenti comunque denominati. 
  ((5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi  alle
infrastrutture ferroviarie di cui  agli  articoli  44  e  53-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». 
  5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole: «La titolarita' della  misura
e' in capo all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  al»  sono
sostituite dalla seguente: «Al»; 
      2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Al  fine
di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi  necessari
allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo  di  Taranto  2026,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla  realizzazione
dei progetti e degli interventi, il  Commissario  straordinario  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
periodo»; 
    b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro  novanta
giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  a  tale  scopo
destinate e sentito il  Comitato  organizzatore  dei  XX  Giochi  del
Mediterraneo, della proposta del programma  dettagliato  delle  opere
infrastrutturali    occorrenti,    ivi    comprese     quelle     per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico  di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita'
del finanziamento concedibile, delle  altre  fonti  di  finanziamento
disponibili e del cronoprogramma di realizzazione  degli  interventi.
Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu'  decreti
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR e del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  adottati  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti
di cui al secondo  periodo  sono  altresi'  stabiliti,  per  ciascuna
opera,  il  cronoprogramma  procedurale,   suddiviso   in   obiettivi
iniziali, intermedi  e  finali,  il  cronoprogramma  finanziario,  le
modalita' di attuazione, le modalita'  di  monitoraggio  delle  opere
indicate nel predetto elenco, nonche'  le  modalita'  di  revoca  del
finanziamento  in  caso  di  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di
monitoraggio o di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale
degli interventi»; 
    c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
  «5-quater.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposita  contabilita'
speciale intestata al  Commissario  straordinario  di  cui  al  comma
5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei  progetti
e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti   degli   interventi.   Il
Commissario, nei  limiti  delle  risorse  impegnate  nell'ambito  dei
bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le  procedure
di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse sulla contabilita' speciale. 
  5-quinquies.  Alle  controversie  relative  all'approvazione  degli
elenchi degli interventi di cui al comma  5-ter,  alle  procedure  di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle  procedure  di  progettazione,
approvazione e realizzazione degli  interventi  come  individuati  ai
sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
  5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta' di Torino, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario con i poteri e le  funzioni  di
cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e  comma  5,  primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,   come
modificato  dal  presente  decreto.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione dell'opera  nonche'  le
modalita' di monitoraggio, da effettuare  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse  e  le
attivita' connesse  alla  realizzazione  dell'opera.  Il  Commissario
straordinario, entro novanta giorni  dall'atto  di  nomina,  provvede
all'espletamento delle attivita' di progettazione, di  affidamento  e
di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per  assicurare
la  realizzazione  degli  interventi  e   la   messa   in   esercizio
dell'impianto. Al  Commissario  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse  alla  realizzazione
dell'opera, il Commissario puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la  finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonche' di societa'  controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,   n.   196.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))