Art. 34
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli
enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle
Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di ((nuove sedi))
per esigenze connesse al PNRR
1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, ((n. 78)), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15
gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse
finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio
in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;
b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai
sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto
contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali
pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento
dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e' stabilita
in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni
dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e
non puo' essere oggetto di modifica, ((ferma restando)) la
quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai
canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le
riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei
saldi di finanza pubblica.»;
c) il settimo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010,
n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il
nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;
b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente:
«417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando il
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo
della citata lettera b).».