Art. 31 bis 
 
Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei  territori
                     colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace  e  tempestiva  attuazione
degli interventi di cui al comma 1, per  il  supporto  tecnico  e  le
attivita'  connesse  alla  realizzazione  delle  opere,  al  soggetto
attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3
e 5,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e  alle  attivita'  connesse  alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   15-ter   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15-ter  (Misure  urgenti  per  le  infrastrutture
          viarie).- 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e  il
          ripristino della viabilita' delle  infrastrutture  stradali
          di interesse nazionale rientranti nella competenza di  ANAS
          S.p.a.,   interessate   dagli   eventi   sismici   di   cui
          all'articolo  1,  ANAS  S.p.a.  provvede  in  qualita'   di
          soggetto attuatore della protezione  civile,  operando,  in
          via di anticipazione, a valere sulle risorse del  Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  868,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del  medesimo
          articolo, avvalendosi dei  poteri  di  cui  all'articolo  5
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per  il  coordinamento
          degli interventi di messa  in  sicurezza  e  il  ripristino
          della viabilita' delle infrastrutture  stradali  rientranti
          nella  competenza  delle  Regioni  e  degli  enti   locali,
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto  2016,  ANAS  S.p.a.  opera  in  qualita'  di
          soggetto  attuatore  della  protezione  civile  e  provvede
          direttamente,  ove  necessario,  anche  in  ragione   della
          effettiva  capacita'  operativa  degli  enti   interessati,
          all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via  di
          anticipazione a valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del  2015,  e
          con le medesime modalita' di cui al primo periodo. 
              2. All'articolo 1, comma 875, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, dopo la parola: «provinciali»  sono  inserite
          le seguenti: «e comunali». 
              2-bis. Al fine di assicurare  l'efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          delle  opere,  al  soggetto  attuatore  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  3  e  5,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Gli  oneri  connessi  al  supporto  tecnico  e  alle
          attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi
          sono posti a carico dei quadri economici  degli  interventi
          con  le  modalita'  e  nel  limite  della  quota   di   cui
          all'articolo 36, comma 3-bis, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111.».