Art. 32 
 
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
  18 aprile 2019, n. 32 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie,
l'approvazione di cui al comma 2  puo'  avere  ad  oggetto  anche  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita'  e  le
indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto
previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a  base  di  gara
direttamente  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica
approvato dal Commissario straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti
delle regioni territorialmente competenti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e di ricostruzione  a  seguito  di  eventi  sismici),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali).- 1. Con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              2-bis. Relativamente ai progetti  delle  infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
              Omissis.».