Art. 33 
 
Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 44: 
    1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonche' agli
interventi di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste  dal
PNRR, dal PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture  di  supporto  ad
essi  connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette  risorse,  si
applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonche' ai  commi
1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis,  7  e  8.  In  relazione  a  tali
interventi,  il  progetto  e'  trasmesso,  a  cura   della   stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Tenuto conto  delle  preminenti  esigenze  di  appaltabilita'  delle
opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo'
disporre che  l'attivita'  di  verifica  dell'esistenza  di  evidenti
carenze progettuali, con le medesime  modalita'  di  cui  al  periodo
precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
      1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Le procedure di approvazione degli  interventi  relativi
alle infrastrutture ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i  quali  sia
stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo  4
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente
suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso  in  cui  la
disponibilita' dei finanziamenti sia limitata  al  solo  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica. In tale  ipotesi,  fermi  restando
gli effetti dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, decade qualora,  entro  sei  mesi  dalla  data  in  cui
diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita',  il
Commissario straordinario non adotti  apposita  ordinanza  attestante
l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono  considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei  finanziamenti  per  i
successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione.  In  caso
di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita',
restano valide le autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'
il  Commissario  straordinario  attesti  l'assenza  di  modifiche  al
progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese
sono stati rilasciati»; 
    2) al comma 2: 
      2.1) al primo periodo, le parole: «di cui  all'Allegato  IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
      2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La  verifica
preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita'
di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
    3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato  IV  del  presente
decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo  del  comma  1»,  e
dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Ai  fini  della
presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 48,  comma  5-bis,  secondo  periodo,  del  presente
decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»; 
    4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo  del  comma
1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»  e  il
quarto, quinto e sesto periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  48,  comma  5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo.»; 
    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, la questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche  in  deroga
alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo  le
modalita' di cui al comma 6 del presente articolo.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo  e  quarto
periodo»; 
    6) al comma 6: 
      6.1 al primo periodo,  le  parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
      6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso  di
approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle posizioni
prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui  al
comma 4,  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  alla
trasmissione della  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
      6.3 al terzo periodo,  le  parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
      6.4 al settimo periodo, le  parole:  «terzo,  quarto  e  quinto
periodo» sono soppresse; 
    7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
      «6-ter.  I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione   e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6»; 
    8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Ai fini della verifica  del  progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»; 
    9) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso  unitamente  a  una  relazione   sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
    c) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato  speciale
e' corrisposta» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  Presidente,  al
dirigente di livello generale di cui al successivo  comma  4  e  agli
altri componenti del  Comitato  speciale  sono  corrisposti»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso  per  le  spese
documentate  sostenute,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente e di quanto previsto  per  i  componenti  e  gli
esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.». 
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi  alle
infrastrutture ferroviarie di cui  agli  articoli  44  e  53-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». 
  5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole: «La titolarita' della  misura
e' in capo all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  al»  sono
sostituite dalla seguente: «Al»; 
      2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Al  fine
di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi  necessari
allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo  di  Taranto  2026,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla  realizzazione
dei progetti e degli interventi, il  Commissario  straordinario  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
periodo»; 
    b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro  novanta
giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  a  tale  scopo
destinate e sentito il  Comitato  organizzatore  dei  XX  Giochi  del
Mediterraneo, della proposta del programma  dettagliato  delle  opere
infrastrutturali    occorrenti,    ivi    comprese     quelle     per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico  di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita'
del finanziamento concedibile, delle  altre  fonti  di  finanziamento
disponibili e del cronoprogramma di realizzazione  degli  interventi.
Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu'  decreti
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR e del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  adottati  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti
di cui al secondo  periodo  sono  altresi'  stabiliti,  per  ciascuna
opera,  il  cronoprogramma  procedurale,   suddiviso   in   obiettivi
iniziali, intermedi  e  finali,  il  cronoprogramma  finanziario,  le
modalita' di attuazione, le modalita'  di  monitoraggio  delle  opere
indicate nel predetto elenco, nonche'  le  modalita'  di  revoca  del
finanziamento  in  caso  di  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di
monitoraggio o di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale
degli interventi»; 
    c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
  «5-quater.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposita  contabilita'
speciale intestata al  Commissario  straordinario  di  cui  al  comma
5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei  progetti
e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti   degli   interventi.   Il
Commissario, nei  limiti  delle  risorse  impegnate  nell'ambito  dei
bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le  procedure
di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse sulla contabilita' speciale. 
  5-quinquies.  Alle  controversie  relative  all'approvazione  degli
elenchi degli interventi di cui al comma  5-ter,  alle  procedure  di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle  procedure  di  progettazione,
approvazione e realizzazione degli  interventi  come  individuati  ai
sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
  5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta' di Torino, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario con i poteri e le  funzioni  di
cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e  comma  5,  primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,   come
modificato  dal  presente  decreto.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione dell'opera  nonche'  le
modalita' di monitoraggio, da effettuare  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse  e  le
attivita' connesse  alla  realizzazione  dell'opera.  Il  Commissario
straordinario, entro novanta giorni  dall'atto  di  nomina,  provvede
all'espletamento delle attivita' di progettazione, di  affidamento  e
di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per  assicurare
la  realizzazione  degli  interventi  e   la   messa   in   esercizio
dell'impianto. Al  Commissario  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse  alla  realizzazione
dell'opera, il Commissario puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la  finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonche' di societa'  controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,   n.   196.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
            - Si riporta il testo degli articoli 44, 44-bis e 45  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificato dalla presente legge: 
            «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere
          pubbliche  di  particolare  complessita'  o  di   rilevante
          impatto).- 1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV  al
          presente decreto nonche' agli interventi di competenza  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  finanziati
          in tutto o in parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione europea,  ivi  comprese  le  infrastrutture  di
          supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con
          dette risorse, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,
          6, 6-bis, 7  e  8.  In  relazione  a  tali  interventi,  il
          progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al
          Consiglio superiore dei lavori pubblici  per  l'espressione
          del parere di cui all'articolo 48, comma  7,  del  presente
          decreto.  Tenuto  conto  delle   preminenti   esigenze   di
          appaltabilita' delle opere,  il  Presidente  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
          di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali,
          con le medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia
          svolta  da  una  delle  Sezioni  esistenti  del   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica. Il Comitato speciale del Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  di  cui  all'articolo  45
          verifica,  entro  quindici  giorni  dalla   ricezione   del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  l'esistenza
          di evidenti carenze, di natura formale o  sostanziale,  ivi
          comprese   quelle   afferenti   gli   aspetti   ambientali,
          paesaggistici  e  culturali,   tali   da   non   consentire
          l'espressione  del  parere  e,  in  tal  caso,  provvede  a
          restituirlo   immediatamente   alla   stazione   appaltante
          richiedente, con l'indicazione  delle  integrazioni  ovvero
          delle    eventuali    modifiche    necessarie    ai    fini
          dell'espressione  del  parere  in  senso   favorevole.   La
          stazione  appaltante  procede   alle   modifiche   e   alle
          integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro  e  non
          oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime  il
          parere entro il termine massimo  di  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica ovvero entro il termine massimo di  venti  giorni
          dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
          quanto previsto dal presente comma. Decorsi  tali  termini,
          il parere si intende reso in senso favorevole. 
            Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici di cui all'articolo 45  verifica,  entro  quindici
          giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica
          ed economica, l'esistenza di evidenti  carenze,  di  natura
          formale o sostanziale, ivi comprese  quelle  afferenti  gli
          aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da  non
          consentire  l'espressione  del  parere  e,  in  tal   caso,
          provvede  a  restituirlo   immediatamente   alla   stazione
          appaltante    richiedente,    con    l'indicazione    delle
          integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
          fini dell'espressione del parere in  senso  favorevole.  La
          stazione  appaltante  procede   alle   modifiche   e   alle
          integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro  e  non
          oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime  il
          parere entro il termine massimo  di  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica ovvero entro il termine massimo di  venti  giorni
          dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
          quanto previsto dal presente comma. Decorsi  tali  termini,
          il parere si intende reso in senso favorevole. 
            1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo per i quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  e'  stato  richiesto  ovvero
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  ai  sensi  dell'  articolo  215  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
          medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
          e 6 del presente articolo,  in  caso  di  approvazione  del
          progetto da parte della conferenza di  servizi  sulla  base
          delle  posizioni  prevalenti  ovvero  qualora  siano  stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'  articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nonche'  dei  commi  7  e  8  del  presente  articolo,
          relativamente agli  effetti  della  verifica  del  progetto
          effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  agli
          obblighi di comunicazione in capo alla stazione  appaltante
          e   ai   termini   di   indizione   delle   procedure    di
          aggiudicazione,    anche     ai     fini     dell'esercizio
          dell'intervento sostitutivo  di  cui  all'articolo  12  del
          presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
          del  presente  comma  sia  stato  espresso   sul   progetto
          definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
          in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi  di
          cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto  periodo,  del  medesimo
          articolo, la stazione appaltante comunica  alla  Cabina  di
          regia  di  cui  all'articolo  2,  per  il   tramite   della
          Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,  e  al  Ministero
          delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili
          l'avvenuta approvazione del livello progettuale da  mettere
          a gara e il termine di novanta giorni comincia a  decorrere
          dalla data di tale approvazione. 
            1-ter. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli
          interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
          a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
          tutto o in parte con le risorse del PNRR,  in  deroga  all'
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del  Consiglio
          superiore   dei    lavori    pubblici    e'    obbligatorio
          esclusivamente con riguardo agli interventi il cui  valore,
          limitatamente alla componente "opere  civili",  e'  pari  o
          superiore  a  100  milioni  di  euro.  In  relazione   agli
          investimenti di cui al primo periodo del presente comma  di
          importo  pari  o  inferiore  a  100  milioni  di  euro,  si
          prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal  citato
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i  tempi  di
          espressione  del  parere  di  cui  al  presente  comma,  la
          Direzione generale del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili  competente  in  materia   di
          trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          allo  svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   e   alla
          formulazione  di  una  proposta  di  parere  al   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  si  pronuncia   nei
          successivi trenta giorni. Decorso tale termine,  il  parere
          si intende reso in senso favorevole. 
            1-quater. Le procedure di approvazione  degli  interventi
          relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma  1
          del presente articolo e all'articolo  53-bis  del  presente
          decreto per i  quali  sia  stato  nominato  un  Commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente  suddivisi
          in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
          straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in
          cui la disponibilita' dei  finanziamenti  sia  limitata  al
          solo progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale
          ipotesi, fermi restando gli  effetti  dell'apposizione  del
          vincolo  preordinato  all'esproprio,  la  dichiarazione  di
          pubblica utilita' dell'opera ai sensi del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data  in
          cui  diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
          utilita', il Commissario straordinario non adotti  apposita
          ordinanza  attestante  l'assegnazione   dei   finanziamenti
          necessari  per  la  realizzazione  degli  interventi.   Gli
          interventi  di  cui  al  presente  comma  sono  considerati
          prioritariamente    ai    fini    dell'assegnazione     dei
          finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la
          loro realizzazione. In  caso  di  decadenza  dell'efficacia
          della dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le
          autorizzazioni e  le  intese  gia'  acquisite,  purche'  il
          Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al
          progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e
          le intese sono stati rilasciati. 
            2.  Ai  fini  della  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica relativo agli interventi di cui  al  comma  1  e'
          trasmesso  dalla  stazione   appaltante   alla   competente
          soprintendenza decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato
          restituito ai sensi del terzo periodo del comma  1,  ovvero
          contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del
          progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti.  Il
          termine di cui al comma 3, secondo  periodo,  dell'articolo
          25 del decreto legislativo n. 50  del  2016  e'  ridotto  a
          quarantacinque    giorni.    La     verifica     preventiva
          dell'interesse archeologico si svolge secondo le  modalita'
          di cui all'articolo 48, comma 5-ter. 
            3. In relazione agli interventi di cui  al  comma  1,  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'  trasmesso
          all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
          valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  unitamente
          alla documentazione di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  a  cura  della
          stazione   appaltante   decorsi   quindici   giorni   dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  ove  questo
          non sia stato restituito ai sensi  del  terzo  periodo  del
          comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di  cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  48,
          comma 5- bis, secondo periodo, del  presente  decreto.  Gli
          esiti  della  valutazione  di   impatto   ambientale   sono
          trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico di cui all'articolo  46,  e'  escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le  procedure
          di  valutazione  di  impatto  ambientale   di   tutti   gli
          interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalita' e
          nei tempi previsti per i progetti di  cui  al  comma  2-bis
          dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  152  del
          2006. In relazione agli interventi di cui al comma  1,  per
          la   cui   realizzazione   e'   nominato   un   commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto  previsto  dal
          quinto periodo del presente comma, si applica, altresi', la
          riduzione dei termini prevista  dal  medesimo  articolo  4,
          comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13 dicembre 2011. 
            4. In relazione  agli  interventi  di  cui  al  comma  1,
          decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici del progetto di  fattibilita'
          tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi
          del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente  alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei termini dallo stesso richiesti, la stazione  appaltante
          convoca la conferenza di  servizi  per  l'approvazione  del
          progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. La  conferenza  di  servizi  e'
          svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo  14-bis
          della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  nel  corso  di  essa,
          ferme restando le prerogative dell'autorita' competente  in
          materia di VIA, sono  acquisite  e  valutate  le  eventuali
          prescrizioni e direttive adottate dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1,
          nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le  osservazioni
          raccolte secondo le modalita' di cui  all'articolo  46  del
          presente decreto, della verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico e della  valutazione  di  impatto  ambientale,
          tenuto conto delle preminenti  esigenze  di  appaltabilita'
          dell'opera  e  della  sua  realizzazione  entro  i  termini
          previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
          finanziati con le risorse del PNC, dal decreto  di  cui  al
          comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza
          approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta  e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   Si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  comma
          5-quater, quinto, sesto e settimo periodo. 
            5. Qualora siano stati espressi dissensi  qualificati  ai
          sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame  del
          Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
          al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita'  di
          cui al comma  6  del  presente  decreto.  Si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  48,  comma   5-quater,
          secondo, terzo periodo e quarto periodo. 
            5. Qualora siano stati espressi dissensi  qualificati  ai
          sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame  del
          Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
          al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita'  di
          cui al comma  6  del  presente  decreto.  Si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  48,  comma   5-quater,
          secondo, terzo periodo e quarto periodo. 
            6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza
          di servizi di cui al comma  4,  il  progetto  e'  trasmesso
          unitamente alla determinazione conclusiva della  conferenza
          e alla relativa documentazione  al  Comitato  speciale  del
          Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  integrato,  nel
          caso previsto  dal  comma  5,  con  la  partecipazione  dei
          rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato alla conferenza. In caso  di  approvazione  del
          progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle   posizioni
          prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
          di cui al comma 4, entro e  non  oltre  i  quindici  giorni
          successivi   alla   trasmissione    della    determinazione
          conclusiva  della  conferenza  di  servizi,   il   Comitato
          speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  nel
          prendere atto della  approvazione  all'unanimita'  o  sulla
          base delle posizioni  prevalenti  di  assenso,  adotta  una
          determinazione motivata relativa alle integrazioni  e  alle
          modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed  economica
          rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti  di
          assenso acquisiti in sede di  conferenza  di  servizi,  ivi
          incluse le prescrizioni del  Comitato  speciale.  Nel  caso
          previsto dal comma 5 e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          quinto  periodo  del  presente  comma,  la   determinazione
          motivata  del  Comitato  speciale  individua  altresi'   le
          integrazioni  e  modifiche  occorrenti  per  pervenire,  in
          attuazione del principio di leale  collaborazione,  ad  una
          soluzione condivisa e sostituisce, con i  medesimi  effetti
          di cui al comma 4, quella della conferenza di  servizi.  In
          relazione  alle  eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche
          richieste  dal  Comitato   speciale   e'   acquisito,   ove
          necessario, il parere dell'autorita' che ha  rilasciato  il
          provvedimento di VIA, che si  esprime  entro  venti  giorni
          dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
          la determinazione motivata entro  i  successivi  dieci.  In
          presenza di dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241  del
          1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
          condivisa  ai  fini  dell'adozione   della   determinazione
          motivata, il Comitato  speciale,  entro  tre  giorni  dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto
          periodo,  trasmette  alla   Segreteria   tecnica   di   cui
          all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione  degli
          esiti  della  conferenza  di  servizi,  delle  ragioni  del
          dissenso e delle proposte dallo  stesso  formulate  per  il
          superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
          esigenze  di  appaltabilita'   dell'opera   e   della   sua
          realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,  in
          relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
          dal decreto  di  cui  al  comma  7  dell'  articolo  1  del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La  Segreteria  tecnica
          propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          quindici giorni dalla ricezione della relazione di  cui  al
          quinto periodo, di sottoporre la  questione  all'esame  del
          Consiglio dei ministri per le  conseguenti  determinazioni.
          Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i  successivi
          dieci   giorni,   se   del   caso   adottando   una   nuova
          determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
          comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.
          241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,  del
          presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri
          possono partecipare senza  diritto  di  voto  i  Presidenti
          delle  regioni  o  delle  province  autonome   interessate.
          Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e Bolzano dagli  statuti  speciali  di  autonomia  e
          dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le  decisioni  del
          Consiglio dei ministri sono  immediatamente  efficaci,  non
          sono sottoposte al  controllo  preventivo  di  legittimita'
          della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
          cinque  giorni  dalla  data  di  adozione,  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana. 
            6-bis. La determinazione conclusiva della  conferenza  di
          servizi  di  cui  al  comma  4,  ovvero  la  determinazione
          motivata  adottata  dal  Comitato  speciale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  o  la  nuova  determinazione
          conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
          comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati  a
          un livello che consenta l'avvio  delle  procedure  previste
          dal  capo  IV  del  titolo  II  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,   n.   327,
          determinano   la   dichiarazione   di   pubblica   utilita'
          dell'opera ai  sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  del
          medesimo testo unico. L'avviso di  avvio  del  procedimento
          volto  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di  cui
          all'articolo 16 del citato testo unico di  cui  al  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001   e'
          integrato con la  comunicazione  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata  dal
          comma 4 del presente articolo. 
            6-ter. I programmi e i  progetti  di  riqualificazione  e
          mitigazione urbanistica connessi  agli  interventi  di  cui
          all'allegato  IV  del  presente  decreto   possono   essere
          finanziati  entro  il  limite  massimo  dell'1%  del  costo
          dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
          dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione  e
          mitigazione  urbanistica  di  cui  al  primo  periodo  sono
          approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6. 
            7.   Ai   fini   della   verifica    del    progetto    e
          dell'accertamento dell'ottemperanza  alle  prescrizioni  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  comma
          5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati
          in base alla procedura di cui al presente articolo, sia  in
          fase di redazione dei successivi livelli  progettuali,  sia
          in fase di realizzazione delle opere, sono approvate  dalla
          stazione   appaltante   ovvero,   laddove   nominato,   dal
          commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  in
          conformita' a quanto stabilito  dal  medesimo  articolo  4,
          comma 2. 
            7-bis. 
            8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura
          di aggiudicazione non oltre novanta giorni  dalla  data  di
          comunicazione della determinazione  motivata  del  Comitato
          speciale  ai  sensi  del  comma  6  ovvero  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione  del
          Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6,  dandone
          contestuale comunicazione  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica  di
          cui all'articolo 4, e al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. In caso  di  inosservanza  del
          termine di cui al primo periodo,  l'intervento  sostitutivo
          e' attuato nelle  forme  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 12. 
            8-bis. Il quinto periodo del comma  290  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  sostituito  dal
          seguente:  "Alla  societa'  possono  essere   affidate   le
          attivita' di realizzazione e di gestione,  comprese  quelle
          di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  ulteriori
          tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della regione Veneto nonche', previa intesa tra le  regioni
          interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  nei
          limiti e secondo le  modalita'  previsti  dal  comma  8-ter
          dell' articolo 178 del codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
            8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:  "30  giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
            8-quater.   All'   articolo   35,   comma   1-ter,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  tratte  diverse
          da quelle previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione  della  concessione
          di cui  al  terzo  periodo,  alla  societa'  ANAS  Spa  che
          provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
          Tarquinia-San   Pietro   in   Palazzi,   anche   attraverso
          l'adeguamento della strada statale  n.  1  -  Aurelia,  nei
          limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale
          fine  nell'ambito  del  contratto  di  programma   tra   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   delle    mobilita'
          sostenibili e la societa'  ANAS  Spa  relativo  al  periodo
          2021-2025.   Per    la    progettazione    ed    esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento dei  lavori,  l'amministratore  delegato  pro
          tempore della societa' ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario, con i poteri  e  le  funzioni  di  cui  all'
          articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Al commissario straordinario non spettano  compensi,
          gettoni di presenza e indennita' comunque denominate". 
            8-quinquies. Al fine di  consentire  l'ultimazione  delle
          procedure espropriative e dei contenziosi pendenti  nonche'
          dei collaudi  tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere
          realizzate  per  lo  svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui  all'articolo
          3, comma 7, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  come
          prorogato   dall'articolo   2,    comma    5-octies,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023." 
            «Art. 44-bis  (Semplificazioni  delle  procedure  per  la
          realizzazione degli interventi autostradali  di  preminente
          interesse nazionale).- 1. Ai fini della realizzazione degli
          interventi  autostradali  di  cui  all'Allegato  IV-bis  al
          presente  decreto,   prima   dell'approvazione   ai   sensi
          dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  il  progetto
          definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura
          della stazione appaltante o del  concedente,  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
          cui al  comma  2  e  al  Comitato  speciale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici di cui  all'articolo  45  del
          presente decreto per le finalita' di cui  al  comma  3.  Il
          progetto e'  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul
          quadro  conoscitivo  posto  a  base  del  progetto,   sulla
          coerenza delle scelte progettuali con le  norme  vigenti  e
          sulla   presenza   dei   requisiti   per    garantire    la
          cantierizzazione e  la  manutenibilita'  delle  opere.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici sono adottate le  linee  guida  per  la  redazione
          della relazione di cui al secondo periodo. 
            2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          entro i successivi quindici giorni dalla data di  ricezione
          del progetto secondo quanto previsto al comma  1,  stipula,
          ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con
          le amministrazioni e gli enti  territoriali  competenti  da
          cui  risultino  la  favorevole  valutazione  relativa  alla
          realizzazione   dell'intervento,    alle    caratteristiche
          peculiari  dell'opera  e  ai  tempi  stimati  d'esecuzione,
          eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte
          e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti  in  relazione  alle
          circostanze.  Tale  Protocollo  e'  inviato   al   Comitato
          speciale di cui al comma 1, che ne  tiene  anche  conto  ai
          fini dell'espressione del parere  secondo  quanto  previsto
          dal comma 3. 
            3. Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni
          dalla data di ricezione del progetto e in deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  215  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente  sugli
          aspetti progettuali di  cui  alla  relazione  trasmessa  ai
          sensi del comma 1. 
            4. Agli interventi valutati  ai  sensi  del  comma  3  si
          applicano,  in  base  allo  stato   del   procedimento   di
          realizzazione     dell'intervento,     le      disposizioni
          dell'articolo 44, comma 4." 
            «Art.   45.   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
          - 1. Al  fine  di  conseguire  gli  obbiettivi  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio 2021, e' istituito,  fino  al  31  dicembre  2026,
          presso il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per
          l'espressione  dei  pareri  di  cui  all'articolo  44   del
          presente decreto, in  relazione  agli  interventi  indicati
          nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato  speciale
          presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici e composto da: 
              a) sette dirigenti  di  livello  generale  in  servizio
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  designati   dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  dai  rispettivi
          Ministri, dei quali uno appartenente  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   uno
          appartenente al Ministero della transizione ecologica,  uno
          appartenente al Ministero della cultura,  uno  appartenente
          al Ministero dell'interno,  un  appartenente  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  uno  appartenente   al
          Ministero della difesa e il dirigente di  livello  generale
          di cui al comma 4; 
              b)  tre  rappresentanti  designati   dalla   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, scelti tra  soggetti  in  possesso  di
          adeguate professionalita'; 
              c)   tre   rappresentanti   designati   dagli    Ordini
          professionali,   di   cui   uno    designato    dall'Ordine
          professionale degli ingegneri,  uno  designato  dall'Ordine
          professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
          professionale dei geologi; 
              d) tredici esperti scelti fra docenti  universitari  di
          chiara ed acclarata competenza; 
              e)  un  magistrato  amministrativo,  con  qualifica  di
          consigliere, un consigliere della  Corte  dei  conti  e  un
          avvocato dello Stato. 
            2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in
          qualita'  di  esperti  per  la  trattazione   di   speciali
          problemi, studiosi  e  tecnici  anche  non  appartenenti  a
          pubbliche amministrazioni, senza diritto di  voto.  Per  la
          partecipazione alle attivita'  del  Comitato  non  spettano
          indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
          rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
          legislazione vigente e di quanto previsto per i  componenti
          e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
            3. I componenti del Comitato speciale sono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e  possono
          essere confermati per un secondo triennio  e  comunque  non
          oltre il  31  dicembre  2026.  I  componenti  del  Comitato
          speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
          dirigente di livello generale di cui al successivo comma  4
          e  agli  altri  componenti  del  Comitato   speciale   sono
          corrisposti,  anche  in  deroga  alle  previsioni  di   cui
          all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
          dell'ammontare  complessivo   del   trattamento   economico
          percepito  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e
          comunque non superiore alla  somma  di  35.000  euro  annui
          comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e  un
          rimborso per le spese  documentate  sostenute,  nei  limiti
          delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e  di
          quanto  previsto  per  i  componenti  e  gli  esperti   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
            4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del
          Comitato  speciale  e'  istituita,  presso   il   Consiglio
          Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
          a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a  euro  782.979  per
          gli anni dal 2022 al 2026, una  struttura  di  supporto  di
          durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
          un dirigente di livello generale, in  aggiunta  all'attuale
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti, equiparato  ad  un  Presidente  di  Sezione  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  membro  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si  avvale  di
          un dirigente di  livello  non  generale,  con  funzioni  di
          segretario generale  del  Comitato  speciale,  e  di  dieci
          unita'  di   personale   di   livello   non   dirigenziale,
          individuate tra  il  personale  di  ruolo  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ad  esclusione  del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche  amministrazioni  e'  collocato,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
          analoga posizione, secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  La
          struttura di supporto  puo'  altresi'  avvalersi,  mediante
          apposite convenzioni e nel limite complessivo di  spesa  di
          euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1  milione  per
          ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,   di   societa'
          controllate da Amministrazioni  dello  Stato  specializzate
          nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
            5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati
          in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro  2.762.979  per
          ciascuno degli anni dal 2022  fino  al  2026,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.". 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  516,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Omissis. 
            516. Per  la  programmazione  e  la  realizzazione  degli
          interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
          fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
          l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche  al  fine
          di  aumentare  la  resilienza   dei   sistemi   idrici   ai
          cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni  di  risorse
          idriche, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di  concerto  con  i  Ministri
          della  transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, della  cultura  e  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30
          giugno 2022 e' adottato il Piano  nazionale  di  interventi
          infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.  Il
          Piano  nazionale  e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  con  le
          modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
          di  avanzamento  degli  interventi,  come  risultante   dal
          monitoraggio di cui al comma 524.  Il  Piano  nazionale  e'
          attuato attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto
          dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e   della
          disponibilita'  delle  risorse  economiche,  approvati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili,   sentiti   i   Ministri   della   transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
          di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   previa
          acquisizione dell'intesa in sede di  Conferenza  unificata.
          Eventuali   modifiche,   resesi   necessarie   nel    corso
          dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  434,  della
          citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Omissis. 
            434. La Cabina di coordinamento e' un organo  collegiale,
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  da
          un  Ministro  o  da  un  Sottosegretario  di   Stato   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed
          e'  composto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  o  da   un   suo   delegato,   dal   Commissario
          straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal
          Presidente della regione Lazio,  da  uno  dei  soggetti  di
          vertice della societa' « Giubileo 2025»,  dal  prefetto  di
          Roma, dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici  e  da  un
          rappresentante  della  Santa  Sede.  Per   gli   interventi
          relativi alla Misura di cui al comma 420,  la  composizione
          della Cabina di coordinamento e' integrata dal Ministro del
          turismo. 
              Omissis." 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 499  e  500,
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Omissis. 
            499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021,  n.
          234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo
          del  piano  complessivo  delle  opere  approvato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  maggio
          2020, n. 31. 
            500. E' autorizzata la spesa complessiva di  400  milioni
          di euro, di cui 120 milioni per l'anno  2024,  140  milioni
          per l'anno 2025 e 140  milioni  per  l'anno  2026,  per  il
          finanziamento del fabbisogno residuo del piano  complessivo
          delle opere approvato ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,
          del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,  n.  31,  nonche'
          per il finanziamento delle ulteriori opere  individuate  ai
          sensi  del  medesimo  articolo  3,  comma  2,  del   citato
          decreto-legge.". 
            - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
            «Art. 12 (Poteri sostitutivi).- 1.  In  caso  di  mancato
          rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  delle  citta'  metropolitane,  delle
          province, dei comuni e degli  ambiti  territoriali  sociali
          degli obblighi e  impegni  finalizzati  all'attuazione  del
          PNRR  e  assunti  in  qualita'   di   soggetti   attuatori,
          consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di   atti   e
          provvedimenti necessari all'avvio dei progetti  del  Piano,
          ovvero nel ritardo, inerzia o  difformita'  nell'esecuzione
          dei  progetti  o  degli  interventi,  il   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  ove  sia  messo  a  rischio   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR,
          su  proposta  della  Cabina  di  regia   o   del   Ministro
          competente, assegna al soggetto  attuatore  interessato  un
          termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In
          caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,  sentito
          il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri  individua
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti  o  provvedimenti  necessari  ovvero   di   provvedere
          all'esecuzione  dei  progetti  e  degli  interventi,  anche
          avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2  del  decreto
          legislativo  19  agosto   2016,   n.   175   o   di   altre
          amministrazioni specificamente indicate,  assicurando,  ove
          necessario,  il  coordinamento  operativo  tra   le   varie
          amministrazioni, enti o organi coinvolti. 
            Omissis 
            5.   L'amministrazione,   l'ente,   l'organo,   l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza motivata, contestualmente  comunicata  all'Unita'
          per  la  razionalizzazione   e   il   miglioramento   della
          regolazione di  cui  all'articolo  5,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto dei principi generali  dell'ordinamento,  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
          cui  la  deroga   riguardi   la   legislazione   regionale,
          l'ordinanza  e'  adottata,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia, qualora il  Consiglio
          dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
          delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono
          immediatamente efficaci e sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale. In caso  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale,
          si applicano le previsioni di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
          4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55. 
            Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare).- 1. Al  fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo  di  provincia,  nonche'
          ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da  diritto
          ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e  1-  bis  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle  societa'  in  house
          delle amministrazioni centrali titolari  degli  interventi.
          L'obbligo di cui  al  secondo  periodo  per  i  comuni  non
          capoluogo di provincia e' da  intendersi  applicabile  alle
          procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              2. 
              3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche  ai  settori
          ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  i  settori
          speciali. 
              4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i  soggetti  attuatori
          di  opere  per  le  quali   deve   essere   realizzata   la
          progettazione possono  avviare  le  relative  procedure  di
          affidamento   anche   in   caso   di   disponibilita'    di
          finanziamenti   limitati    alle    sole    attivita'    di
          progettazione. Le  opere  la  cui  progettazione  e'  stata
          realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
          prioritariamente    ai    fini    dell'assegnazione     dei
          finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di
          cui al presente comma  non  si  applicano  agli  interventi
          relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui   agli
          articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108. 
              5. I soggetti attuatori di opere  sono  autorizzati  ad
          avviare le procedure di affidamento della  progettazione  o
          dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle
          risorse assegnate agli stessi e finalizzate  all'opera  con
          provvedimento legislativo o amministrativo. 
              6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori
          di manutenzione ordinaria e  straordinaria,  ad  esclusione
          degli  interventi   di   manutenzione   straordinaria   che
          prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali
          delle opere o di impianti,  possono  essere  affidati,  nel
          rispetto delle procedure di scelta del contraente  previste
          dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sulla  base
          del progetto definitivo costituito almeno da una  relazione
          generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle  lavorazioni
          previste, dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di
          sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica
          dei costi della sicurezza da non  assoggettare  a  ribasso.
          L'esecuzione   dei   predetti   lavori   puo'   prescindere
          dall'avvenuta  redazione  e   approvazione   del   progetto
          esecutivo. 
              7. In deroga all'articolo 215,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno  2023,
          il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  il
          parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo
          215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica  ed
          economica di  lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
          comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
          di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.  Per  i
          lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di  euro
          e fino a 50 milioni di euro, le  competenze  del  Consiglio
          superiore   sono   esercitate    dai    comitati    tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere  pubbliche.  Per  i  lavori  pubblici  di  importo
          inferiore   a   50   milioni   di   euro    si    prescinde
          dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
          3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016.  Restano
          ferme le disposizioni relative all'acquisizione del  parere
          del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  relativamente
          alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. 
              8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine  di  cui
          all'articolo 215,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  per  l'espressione  del  parere  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  e'  ridotto  a
          quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 
              9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in  sede
          di espressione di parere, fornisce anche la valutazione  di
          congruita'  del  costo.  Le  amministrazioni,  in  sede  di
          approvazione dei  progetti  definitivi  o  di  assegnazione
          delle risorse, indipendentemente dal valore  del  progetto,
          possono  richiedere  al   Consiglio   la   valutazione   di
          congruita' del costo, che  e'  resa  entro  trenta  giorni.
          Decorso il detto termine,  le  amministrazioni  richiedenti
          possono comunque procedere. 
              10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere  oggetto  di
          riserva  anche  gli  aspetti  progettuali  che  sono  stati
          oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   con   conseguente
          estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
          di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
              11. - 14. 
              15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per  gli  interventi
          di  cui  all'articolo  216,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
          al   progetto    definitivo    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
          di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
          dal   soggetto   aggiudicatore,   anche   ai   fini   della
          localizzazione e, ove occorrente,  previa  convocazione  da
          parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,  qualora
          non superino del  50  per  cento  il  valore  del  progetto
          approvato; in caso contrario sono approvate  dal  CIPE.  In
          caso di approvazione da parte del  soggetto  aggiudicatore,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
          informativa al CIPE. 
              16. All'articolo 86 del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                «2-bis. Ai soli fini  della  prova  dell'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  in  capo
          all'operatore economico che partecipa  alla  procedura,  ai
          soggetti di cui l'operatore economico si  avvale  ai  sensi
          dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e
          gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi  dalla
          data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione
          appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti  e
          scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente
          il procedimento di acquisto, puo' procedere  alla  verifica
          dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta
          agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto
          dell'attestazione gia' rilasciata. Gli  enti  certificatori
          provvedono a fornire riscontro entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Decorso   tale   termine   il   contenuto   dei
          certificati e degli altri documenti si intende  confermato.
          I certificati e gli altri documenti in corso  di  validita'
          possono   essere   utilizzati   nell'ambito   di    diversi
          procedimenti di acquisto». 
            17. All'articolo 36 del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
                «6-bis. Ai fini dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80
          su un campione significativo di operatori economici.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          81, comma 2, tale  verifica  e'  effettuata  attraverso  la
          Banca dati  nazionale  degli  operatori  economici  di  cui
          all'articolo  81,  anche  mediante  interoperabilita'   fra
          sistemi. I soggetti  responsabili  dell'ammissione  possono
          consentire  l'accesso  ai  propri  sistemi  agli  operatori
          economici per la  consultazione  dei  dati,  certificati  e
          informazioni disponibili mediante  la  Banca  dati  di  cui
          all'articolo 81 per la  predisposizione  della  domanda  di
          ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 
              6-ter.  Nelle  procedure  di   affidamento   effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis" . 
            18. 
            19.  Al  fine  di  perseguire  l'efficacia  dell'economia
          circolare, il comma 3  dell'articolo  184-ter  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli
          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della
          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei
          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al
          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,
          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12
          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato
          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza
          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e
          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali
          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni
          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui
          all'articolo 178 del presente decreto per  quanto  riguarda
          le quantita' di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere
          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della
          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con
          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in
          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze
          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i
          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute
          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano
          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
          ai criteri generali definiti dalle linee guida». 
              20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 23: 
                  1) al comma 3: 
                    1.1) al primo periodo, le  parole:  «Con  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su  proposta
          del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies,»; 
                    1.2) al secondo e al terzo  periodo,  la  parola:
          «decreto», ovunque ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:
          «regolamento»; 
                  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    «5.  Il  progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed
          economica  individua,  tra  piu'  soluzioni,   quella   che
          presenta il miglior rapporto tra costi e  benefici  per  la
          collettivita', in relazione  alle  specifiche  esigenze  da
          soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici
          di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
          35 anche ai fini della programmazione di  cui  all'articolo
          21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure  di
          dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i  concorsi
          di progettazione e di idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa»; 
                3) al comma 6: 
                  3.1)   dopo   le   parole:    «paesaggistiche    ed
          urbanistiche,» sono inserite  le  seguenti:  «di  verifiche
          relative  alla  possibilita'  del  riuso   del   patrimonio
          immobiliare esistente  e  della  rigenerazione  delle  aree
          dismesse,»; 
                3.2) le parole: «di  studi  preliminari  sull'impatto
          ambientale» sono sostituite dalle seguenti:  «di  studi  di
          fattibilita' ambientale e paesaggistica»; 
                  3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e  di
          mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite  dalle
          seguenti: «la descrizione delle misure di  compensazioni  e
          di mitigazione dell'impatto ambientale»; 
                  4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
                    «11-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel
          quadro economico di ciascun  intervento  sono  comprese  le
          spese   di   carattere    strumentale    sostenute    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                    11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio.»; 
                b) all'articolo 24: 
                  1)  al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente codice, sentita  l'ANAC,»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,
          comma 27-octies,» e il secondo periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
                  2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il
          decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»; 
                  3) al comma 7: 
                    3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «o  delle
          concessioni di lavori pubblici» sono soppresse; 
                    3.2)  al   secondo   periodo,   le   parole:   «,
          concessioni di lavori pubblici» sono soppresse; 
                c)  all'articolo  26,  comma  6,  lettera  b),   sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero  dalla
          stazione appaltante nel caso in cui disponga di un  sistema
          interno di controllo di qualita'»; 
                d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e
          il quarto periodo sono soppressi; 
                e) all'articolo 31, comma 5: 
                  1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie
          linee guida, da adottare entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente codice  definisce»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Con il  regolamento  di  cui  all'articolo
          216, comma 27-octies, e' definita»; 
                  2) al secondo periodo, le parole: «Con le  medesime
          linee  guida»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il
          medesimo  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies,»; 
                  3) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista.»; 
                  f) all'articolo 32, comma 2,  secondo  periodo,  le
          parole:  «all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  36,  comma  2,
          lettere a) e b),»; 
                  g) all'articolo 35: 
                    1)  al  comma   9,   lettera   a),   la   parola:
          «contemporaneamente» e' soppressa; 
                    2)  al  comma  10,   lettera   a),   la   parola:
          «contemporaneamente» e' soppressa; 
                    3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque
          ricorrono,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «della
          prestazione»; 
                  h) all'articolo 36: 
                    1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita  dalla
          seguente: 
                    «b) per affidamenti di importo pari o superiore a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati»; 
                    2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita  dalle
          seguenti: 
                    «c) per affidamenti di lavori di importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                    c-bis) per affidamenti di lavori di importo  pari
          o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;" 
                    3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita  dalla
          seguente: 
                    «d) per affidamenti di lavori di importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8»; 
                    4) il comma 5 e' abrogato; 
                    5) al comma 7: 
                    5.1) al primo periodo,  le  parole:  «L'ANAC  con
          proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente  codice,  stabilisce
          le  modalita'  di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni
          appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di  cui
          al  presente  articolo,  delle»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,
          comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative  alle
          procedure di cui al presente articolo, alle»; 
                    5.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:   «Nelle
          predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti:  «Nel
          predetto  regolamento»  e  le   parole:   «,   nonche'   di
          effettuazione degli inviti quando  la  stazione  appaltante
          intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione   delle
          offerte anomale» sono soppresse; 
                    5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
          «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista.»; 
                    6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
                    «9-bis. Fatto salvo quanto previsto  all'articolo
          95,   comma   3,   le   stazioni    appaltanti    procedono
          all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui   al   presente
          articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero
          sulla base del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa»; 
                    i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo  le
          parole: «vigente normativa»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: «; gli archeologi»; 
                    l) all'articolo 47: 
                    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. I consorzi stabili di cui agli  articoli  45,
          comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le
          prestazioni  o  con  la  propria  struttura  o  tramite   i
          consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
          costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale
          degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
          lavori, ai fini della qualificazione  di  cui  all'articolo
          84, con il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle
          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati
          che   eseguono   le   prestazioni.   L'affidamento    delle
          prestazioni da parte dei soggetti di cui  all'articolo  45,
          comma 2, lettera b), ai propri consorziati non  costituisce
          subappalto»; 
                    2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                    «2-bis.  La  sussistenza  in  capo  ai   consorzi
          stabili dei requisiti  richiesti  nel  bando  di  gara  per
          l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito
          della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei  predetti
          requisiti in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
          scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture,
          ai  consorziati  sono  attribuiti  pro  quota  i  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore del consorzio  e  non  assegnati  in  esecuzione  ai
          consorziati. Le quote di  assegnazione  sono  proporzionali
          all'apporto reso dai  singoli  consorziati  nell'esecuzione
          delle prestazioni nel quinquennio antecedente"; 
                    m) all'articolo 59: 
                    1) al comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per  lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice e del regolamento di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado  di  dimostrarli,  scelto  tra  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  46,  comma  1;  le  imprese   attestate   per
          prestazioni di progettazione e  costruzione  documentano  i
          requisiti per lo svolgimento della progettazione  esecutiva
          laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
          proprio staff di progettazione."; 
                    2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
                    «1-quater. Nei casi in cui l'operatore  economico
          si  avvalga  di  uno  o  piu'  soggetti  qualificati   alla
          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica
          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione
          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso
          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato"; 
                    n) all'articolo 76, dopo il comma 2  e'  inserito
          il seguente: 
                    «2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e'  dato
          avviso ai candidati e ai concorrenti, con le  modalita'  di
          cui  all'articolo  5-bis  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, o strumento  analogo  negli  altri  Stati  membri,  del
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
          verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei
          motivi di esclusione di cui  all'articolo  80,  nonche'  la
          sussistenza   dei    requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali,    indicando    l'ufficio    o    il
          collegamento informatico ad  accesso  riservato  dove  sono
          disponibili i relativi atti"; 
                    o) all'articolo 80: 
                    1)  al  comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
          aggiunto, in  fine,  il  seguente:  "Resta  fermo  altresi'
          quanto previsto dall'articolo 34-bis,  commi  6  e  7,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."; 
                    2) al comma 3, al primo periodo, le  parole:  "in
          caso di societa' con meno di quattro soci" sono  sostituite
          dalle seguenti: "in caso di societa' con un numero di  soci
          pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo  le
          parole: "quando  e'  intervenuta  la  riabilitazione"  sono
          inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad  una
          pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale"; 
                    3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita  dalla
          seguente: 
                    «b) l'operatore economico sia stato sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
          110 del presente codice e dall'articolo 186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267"; 
                    4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita
          la seguente: 
                    "c-quater) l'operatore economico  abbia  commesso
          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'
          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza
          passata in giudicato"; 
                    5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
                    "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva
          non fissa la durata della pena accessoria della incapacita'
          di contrattare con la pubblica amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                    a)  perpetua,  nei  casi  in  cui  alla  condanna
          consegue di diritto la pena accessoria perpetua,  ai  sensi
          dell'articolo 317-bis, primo periodo,  del  codice  penale,
          salvo  che  la  pena  sia  dichiarata  estinta   ai   sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                    b)  pari  a  sette   anni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice  penale,
          salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
                    c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli
          di cui alle lettere a) e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
                    10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c)  del
          comma 10, se la pena principale ha  una  durata  inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso"; 
                    p) all'articolo 83, comma 2, al secondo  periodo,
          le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC  entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari"
          sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di  cui
          all'articolo 216, comma 27-octies" e, al terzo periodo,  le
          parole:  "di  dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di detto regolamento"; 
                    q) all'articolo 84: 
                    1)  al  comma  1,  dopo  il  primo  periodo  sono
          aggiunti  i  seguenti:  "L'attivita'  di  attestazione   e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non   imparziali   o   discriminatori.   Gli
          organismi di diritto  privato  di  cui  al  primo  periodo,
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14  gennaio  1994,  n.  20.";2)  al  comma  2,  primo
          periodo,  le  parole:  "L'ANAC,  con  il  decreto  di   cui
          all'articolo  83,  comma  2,  individua,  altresi',"   sono
          sostituite dalle  seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui
          all'articolo   216,   comma   27-octies,   sono    altresi'
          individuati"; 
                    3)  al  comma  4,  lettera  b),  le  parole:  "al
          decennio antecedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai
          quindici anni antecedenti"; 
                    4) al comma 6, quarto periodo, le parole:  "nelle
          linee  guida"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "nel
          regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
                    5) al comma 8, al primo periodo, le  parole:  "Le
          linee guida di cui al presente articolo disciplinano"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   "Il   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,  comma  27-octies,  disciplina"  e,   al
          secondo periodo, le parole: "Le linee  guida  disciplinano"
          sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati"; 
                    6) al comma 10, primo periodo, le parole:  "delle
          linee  guida"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "del
          regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
                    7) al comma 11, le parole:  "nelle  linee  guida"
          sono sostituite dalle seguenti:  "nel  regolamento  di  cui
          all'articolo 216, comma 27-octies" ; 
                    r)  all'articolo  86,  comma  5-bis,  le  parole:
          "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma
          2." sono sostituitedalle seguenti: "con il  regolamento  di
          cui all'articolo 216, comma 27-octies."; 
                    s) all'articolo 89, comma 11: 
                    1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente codice, sentito il Consiglio superiore dei  lavori
          pubblici,"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Con   il
          regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
                    2) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:
          "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista."; 
                    t) all'articolo 95: 
                    1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
          seguente: 
                    " b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo"; 
                    2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 
                    3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i  servizi
          ad alta intensita' di manodopera di cui al comma 3, lettera
          a)" ; 
                    u) all'articolo 97: 
                    1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
                    " 2. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'
          quello del prezzo piu' basso  e  il  numero  delle  offerte
          ammesse e' pari o superiore a quindici, la congruita' delle
          offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso
          pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                    a) calcolo della somma e della  media  aritmetica
          dei ribassi percentuali di tutte le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                    b) calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico  dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                    c) calcolo della soglia come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                    d)  la  soglia  calcolata  alla  lettera  c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                    2-bis. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'
          quello del prezzo piu' basso  e  il  numero  delle  offerte
          ammesse  e'  inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle
          offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso
          pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;  ai
          fini della determinazione della congruita'  delle  offerte,
          al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                    a) calcolo della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                    b) calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico  dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                    c) calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                    d) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  pari
          o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                    e) se il rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a 0,15 la soglia di anomalia  e'  calcolata  come
          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
                    2-ter.  Al  fine  di  non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia"; 
                    2)  al  comma  3,  dopo  il  primo  periodo  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al  primo
          periodo e' effettuato ove il numero delle  offerte  ammesse
          sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del
          comma 6."; 
                    3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di  cui
          al comma 2 e' effettuato" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "Il  calcolo  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e   2-ter   e'
          effettuato"; 
                    4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle
          soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante  puo'
          prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie  di
          cui  all'articolo  35,  e  che  non  presentano   carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede" e dopo le
          parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono inserite le
          seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo e'
          sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione  automatica
          non  opera  quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci"; 
                    v) all'articolo 102, comma 8: 
                    1) al primo periodo, le parole: "Con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su  proposta
          del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   sentita
          l'ANAC,"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Con   il
          regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
                    2) il terzo periodo e' soppresso; 
                    z) all'articolo 111: 
                    1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  da
          adottare entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente codice, su proposta dell'ANAC,  previo  parere
          delle  competenti  commissioni  parlamentari,  sentito   il
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono  approvate  le  linee  guida  che
          individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con   il
          regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,  sono
          individuate"; 
                    2) al comma 2, al  secondo  periodo,  le  parole:
          "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono  altresi'
          approvate linee  guida  che  individuano"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Con il  medesimo  regolamento  di  cui  al
          comma 1 sono altresi' individuate" e il  terzo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies,  si  applica  la  disposizione  transitoria  ivi
          prevista."; 
                    aa) all'articolo 146, comma 4: 
                    1) al primo periodo, le parole: "Con decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  codice,"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Con il  regolamento  di  cui  all'articolo
          216, comma 27-octies,"; 
                    2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:
          "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista."; 
                    bb)  all'articolo  177,  comma  2,   le   parole:
          "ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente codice" sono sostituite  dalle  seguenti:  "il  31
          dicembre 2020"; 
                    cc)  all'articolo  183,  dopo  il  comma  17   e'
          inserito il seguente:"17-bis. Gli investitori istituzionali
          indicati nell'elenco riportato all'articolo  32,  comma  3,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   numero   3),   del
          regolamento (UE) 2015/1017 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  giugno  2015,  secondo  quanto  previsto
          nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
          del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte  di  cui
          al  comma  15,  primo  periodo,  associati  o  consorziati,
          qualora  privi  dei  requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
          possesso dei  requisiti  per  partecipare  a  procedure  di
          affidamento  di   contratti   pubblici   per   servizi   di
          progettazione"; 
                    dd)  all'articolo  196,  i  commi  3  e  4   sono
          abrogati; 
                    ee) all'articolo 197: 
                    1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
          seguente: "La qualificazione  del  contraente  generale  e'
          disciplinata con il regolamento di  cui  all'articolo  216,
          comma 27-octies."; 
                    2) il comma 3 e' abrogato; 
                    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    "4.  Per  la  partecipazione  alle  procedure  di
          aggiudicazione da parte dei contraenti  generali,  per  gli
          affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza  dei
          motivi di esclusione di cui all'articolo 80,  e'  istituito
          il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
          disciplinato con il regolamento di  cui  all'articolo  216,
          comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in  ordine
          all'adeguata    capacita'    economica    e    finanziaria,
          all'adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa,  nonche'
          all'adeguato organico tecnico e dirigenziale"; 
                    ff) all'articolo 199: 
                    1) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  "alla
          SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione"; 
                    2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  "del
          decreto di cui all'articolo 83, comma  2"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo  216,
          comma 27-octies" e il secondo periodo e' soppresso; 
                    gg) all'articolo 216:1) al comma 14,  le  parole:
          "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "del   regolamento   di   cui
          all'articolo 216, comma 27-octies"; 
                    2) al comma 27-bis,  primo  periodo,  le  parole:
          "del  decreto  di  cui  all'articolo  83,  comma  2"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "del   regolamento   di   cui
          all'articolo 216, comma 27-octies"; 
                    3)  il  comma   27-sexies   e'   sostituito   dal
          seguente:"27-sexies. Per le concessioni  autostradali  gia'
          scadute o in scadenza entro trentasei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  e  il  cui
          bando  e'  pubblicato  entro  il  31  dicembre   2019,   il
          concedente  puo'  avviare  le   procedure   di   gara   per
          l'affidamento della concessione anche sulla base  del  solo
          fabbisogno    predisposto    dal    medesimo    concedente,
          limitatamente  agli  interventi  di  messa   in   sicurezza
          dell'infrastruttura esistente"; 
                    4)  dopo  il  comma  27-septies  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "27-octies.  Nelle  more   dell'adozione,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettere a) e b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di
          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,
          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle
          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,
          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,
          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono
          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto
          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle
          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli
          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di
          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del
          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare
          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in
          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni
          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del
          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,
          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei
          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e
          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture
          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione
          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)
          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e
          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori
          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          cessano  di  avere  efficacia  le  linee   guida   di   cui
          all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie  indicate
          al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano  in
          contrasto con le disposizioni recate dal regolamento". 
                    21.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20  si
          applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i  quali
          si indice una gara, sono  pubblicati  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in  cui,
          alla medesima data,  non  sono  ancora  stati  inviati  gli
          inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
                    22. All'articolo 120 del  decreto  legislativo  2
          luglio  2010,  n.   104,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; 
                    b) al comma 5, primo periodo, le  parole:  "Salvo
          quanto previsto al comma 6-bis,  per  l'impugnazione"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione"; 
                    c) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  "Ad
          eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i  nuovi"  sono
          sostituite dalle seguenti: "I nuovi"; 
                    d) al comma 9, le parole: "Nei casi  previsti  al
          comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
          la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o  in
          camera di  consiglio,  di  discussione;  le  parti  possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse; 
                    e) al comma 11, primo  periodo,  le  parole:  "Le
          disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter,
          9, secondo periodo e 10" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10". 
                    23.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  22  si
          applicano ai processi iniziati dopo la data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                    24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, il comma 912 e' abrogato. 
                    25.  Per  il  periodo  di  vigenza  del  presente
          decreto, sono fatti  salvi  gli  effetti  dell'articolo  1,
          comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli
          comuni che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, hanno  avviato  l'iter  di  progettazione  per  la
          realizzazione degli investimenti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno
          ancora avviato l'esecuzione  dei  lavori.  Per  gli  stessi
          comuni: 
                    a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  10
          luglio 2019; 
                    b) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,
          primo periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e'
          differito al 31 luglio 2019; 
                    c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,
          ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e'
          differito al 15 novembre 2019. 
                    26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,   con
          proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni  di  cui
          al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                    27. All'articolo 38 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                    «1-bis. Al fine di ottimizzare  le  procedure  di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute Spa e' qualificata di  diritto  centrale  di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice». 
                    28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, le risorse
          del Fondo Sport e Periferie  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,  n.  9,  sono
          trasferite alla societa'  Sport  e  salute  Spa,  la  quale
          subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 
                    29. Per le  attivita'  necessarie  all'attuazione
          degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma
          362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo
          sport si avvale della societa' Sport e salute Spa. 
                    30.  Per   l'esecuzione   dei   lavori   per   la
          costruzione,   il   completamento,   l'adeguamento   e   la
          ristrutturazione dei centri di cui all'articolo  14,  comma
          1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,
          comma  2,  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.   113,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132.". 
                    - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  citato
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  come
          modificato dalla presente legge: 
                    «Art.  9  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          sport).- 1. Al fine di sostenere gli operatori del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  le
          disposizioni di cui all'articolo 81  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
          10, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n.  106,  si   applicano   anche   per   gli   investimenti
          pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al  31  marzo
          2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2023
          al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo
          riconosciuto, sotto forma di credito  d'imposta,  non  puo'
          essere comunque superiore a 10.000  euro.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa per un importo complessivo pari  a  20
          milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35  milioni
          di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce  tetto
          di spesa. 
                    2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge  n.  221  del  2021,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
          fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata  di  euro  20
          milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
          spesa ed e' destinato all'erogazione  di  un  contributo  a
          fondo  perduto  a  ristoro   delle   spese   sanitarie   di
          sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione  di  test
          di diagnosi dell'infezione da  COVID-19,  nonche'  di  ogni
          altra  spesa  sostenuta  in  applicazione  dei   protocolli
          sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati  dalle
          autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
          stato di emergenza  nazionale,  in  favore  delle  societa'
          sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
          sportive dilettantistiche iscritte  al  registro  nazionale
          delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche. 
                    3.  Per   far   fronte   alla   crisi   economica
          determinatasi in ragione delle  misure  di  contenimento  e
          gestione   dell'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19
          introdotte  con  il  decreto-legge   n.   221   del   2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del  2022,
          le risorse del «Fondo unico a  sostegno  del  potenziamento
          del movimento sportivo italiano»  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  possono
          essere parzialmente destinate all'erogazione di  contributi
          a fondo perduto per le  associazioni  e  societa'  sportive
          dilettantistiche maggiormente  colpite  dalle  restrizioni,
          con specifico  riferimento  alle  associazioni  e  societa'
          sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
          Una quota  delle  risorse,  fino  al  30  per  cento  della
          dotazione complessiva del fondo di cui al  presente  comma,
          e' destinata alle societa' e associazioni  dilettantistiche
          che gestiscono  impianti  per  l'attivita'  natatoria.  Con
          decreto dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
          sport, da adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le
          modalita' e i termini di presentazione delle  richieste  di
          erogazione dei contributi,  i  criteri  di  ammissione,  le
          modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo,
          da effettuarsi anche a campione. 
                    4. Il «Fondo unico a sostegno  del  potenziamento
          del movimento sportivo italiano»  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
                    4-bis. Al fine di  assicurare  la  partecipazione
          allo  sport  delle  persone  con  disabilita'  mentale,  le
          risorse di cui all'articolo 1, comma 740,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, sono  destinate  al  rifinanziamento
          delle  attivita'   nazionali   dell'associazione   "Special
          Olympics Italia". 
                    5. Agli oneri derivanti dai commi da 1  a  4  del
          presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno  2022,
          si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
                    5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
          Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026  sotto  il  profilo
          ambientale,  economico   e   sociale,   in   un'ottica   di
          miglioramento della capacita'  e  della  fruibilita'  delle
          dotazioni infrastrutturali esistenti e da  realizzare,  per
          le opere di infrastrutturazione, ivi  comprese  quelle  per
          l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al  relativo
          onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la  tempestiva
          realizzazione degli interventi necessari  allo  svolgimento
          dei Giochi del Mediterraneo di Taranto  2026,  con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottato,  su
          proposta del Ministro per gli affari europei,  il  Sud,  le
          politiche di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il
          Ministro per lo  sport  e  i  giovani  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente  della
          regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, e' nominato un Commissario straordinario  con
          i poteri e le funzioni di cui  all'articolo  12,  comma  1,
          secondo periodo, e comma 5, primo  e  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Il
          Commissario    straordinario    provvede    ad    informare
          periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi  del
          Mediterraneo sullo stato di  avanzamento  delle  attivita'.
          Con il medesimo decreto  e'  altresi'  stabilita  la  quota
          percentuale  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
          realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per  cento  del
          valore dei medesimi quadri  economici,  da  destinare  alle
          spese di supporto tecnico e al compenso per il  Commissario
          straordinario. Il compenso del Commissario straordinario e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le  attivita'
          connesse  alla   realizzazione   dei   progetti   e   degli
          interventi, il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di
          strutture   delle   pubbliche   amministrazioni   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  di  cui
          all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10  dicembre
          2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio  2014,  n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate
          direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni  o
          da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri  posti  a  carico
          dei quadri economici  degli  interventi  nell'ambito  della
          percentuale di cui al quarto periodo. 
                    5-ter. Il Commissario  straordinario  di  cui  al
          comma 5-bis, entro  novanta  giorni  dall'atto  di  nomina,
          provvede alla predisposizione,  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
          sentito  il  Comitato  organizzatore  dei  XX  Giochi   del
          Mediterraneo,  della  proposta  del  programma  dettagliato
          delle  opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi   comprese
          quelle per l'accessibilita', distinte in opere  essenziali,
          connesse e di contesto,  con  l'indicazione,  per  ciascuna
          opera,  del  codice  unico  di   progetto,   del   soggetto
          attuatore,  del   costo   complessivo,   dell'entita'   del
          finanziamento   concedibile,   delle   altre    fonti    di
          finanziamento   disponibili   e   del   cronoprogramma   di
          realizzazione degli interventi. Il programma e'  approvato,
          anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro  per
          gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
          PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani,  adottati  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con
          i  decreti  di  cui  al  secondo  periodo   sono   altresi'
          stabiliti,   per   ciascuna   opera,   il    cronoprogramma
          procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali,  intermedi  e
          finali, il  cronoprogramma  finanziario,  le  modalita'  di
          attuazione,  le  modalita'  di  monitoraggio  delle   opere
          indicate nel  predetto  elenco,  nonche'  le  modalita'  di
          revoca del finanziamento in caso di  mancata  alimentazione
          dei sistemi di  monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  del
          cronoprogramma    procedurale    degli    interventi.    Le
          informazioni necessarie per l'attuazione  degli  interventi
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  sistemi
          collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: 
                    5-ter. Il Commissario  straordinario  di  cui  al
          comma 5-bis, entro  novanta  giorni  dall'atto  di  nomina,
          provvede alla predisposizione,  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
          sentito  il  Comitato  organizzatore  dei  XX  Giochi   del
          Mediterraneo,  della  proposta  del  programma  dettagliato
          delle  opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi   comprese
          quelle per l'accessibilita', distinte in opere  essenziali,
          connesse e di contesto,  con  l'indicazione,  per  ciascuna
          opera,  del  codice  unico  di   progetto,   del   soggetto
          attuatore,  del   costo   complessivo,   dell'entita'   del
          finanziamento   concedibile,   delle   altre    fonti    di
          finanziamento   disponibili   e   del   cronoprogramma   di
          realizzazione degli interventi. Il programma e'  approvato,
          anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro  per
          gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
          PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani,  adottati  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con
          i  decreti  di  cui  al  secondo  periodo   sono   altresi'
          stabiliti,   per   ciascuna   opera,   il    cronoprogramma
          procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali,  intermedi  e
          finali, il  cronoprogramma  finanziario,  le  modalita'  di
          attuazione,  le  modalita'  di  monitoraggio  delle   opere
          indicate nel  predetto  elenco,  nonche'  le  modalita'  di
          revoca del finanziamento in caso di  mancata  alimentazione
          dei sistemi di  monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  del
          cronoprogramma    procedurale    degli    interventi.    Le
          informazioni necessarie per l'attuazione  degli  interventi
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  sistemi
          collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: 
                    a)    per    opere    essenziali,    le     opere
          infrastrutturali  la  cui  realizzazione  e'  prevista  dal
          dossier di candidatura o  che  si  rendono  necessarie  per
          rendere  efficienti   e   appropriate   le   infrastrutture
          esistenti individuate nel dossier di candidatura; 
                    b) per opere connesse, le  opere  necessarie  per
          connettere le infrastrutture di  cui  alla  lettera  a)  ai
          luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche'  alla
          rete  infrastrutturale  esistente,  in  modo   da   rendere
          maggiormente  efficace   la   funzionalita'   del   sistema
          complessivo di accessibilita'; 
                    c)  per  opere  di  contesto,  le  opere  la  cui
          realizzazione  integra  il  sistema  di  accessibilita'  ai
          luoghi di svolgimento degli eventi sportivi  e  alle  altre
          localizzazioni  che   sono   interessate   direttamente   o
          indirettamente dall'evento o che  offrono  opportunita'  di
          valorizzazione territoriale in  occasione  dei  Giochi  del
          Mediterraneo di Taranto 2026. 
                    5-quater. E' autorizzata l'apertura  di  apposita
          contabilita'    speciale    intestata    al     Commissario
          straordinario di cui  al  comma  5-bis,  per  le  spese  di
          funzionamento e  di  realizzazione  dei  progetti  e  degli
          interventi. Il Commissario predispone e aggiorna,  mediante
          i sistemi informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
          interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle   risorse
          impegnate nell'ambito  dei  bilanci  delle  amministrazioni
          interessate, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla contabilita' speciale. 
                    5-quinquies.    Alle    controversie     relative
          all'approvazione degli elenchi degli interventi di  cui  al
          comma  5-ter,  alle  procedure   di   espropriazione,   con
          esclusione di quelle  relative  alla  determinazione  delle
          indennita'   espropriative,    e    alle    procedure    di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi come individuati ai  sensi  del  medesimo  comma
          5-ter, si applica l'articolo 125 del  codice  del  processo
          amministrativo,  di   cui   all'allegato   1   al   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104.". 
                    .«. 
                    - si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  2,
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                    «Art. 1 (Principi di coordinamento  e  ambito  di
          riferimento).- Omissis 
                    2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni
          in  materia  di  finanza  pubblica,   per   amministrazioni
          pubbliche si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i
          soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                    Omissis."