Art. 32 
 
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge  18
                         aprile 2019, n. 32. 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.   Relativamente   ai   progetti   delle    infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere  ad  oggetto
anche il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a
base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica approvato dal Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».