Art. 32
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto
anche il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a
base di gara direttamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».