Art. 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto
nonche' agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a cura della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al
primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5- bis, secondo periodo.» e, all'ultimo periodo, le parole:
«dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto
periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e
sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in
deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies,
secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso
di approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto
periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato
IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del
quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.».
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai
progetti approvati in base alla procedura di cui al presente
articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo
articolo 4, comma 2.»;
9) il comma 7-bis e' abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
progetto e' trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui
al secondo periodo.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere
esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di
livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche' di eventuali modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto» sono aggiunte le seguenti: «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo
di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri
emolumenti comunque denominati.