Art. 33 Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44: 1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonche' agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo.» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»; 4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo periodo.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»; 6) al comma 6: 6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse; 7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: «6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.». 8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»; 9) il comma 7-bis e' abrogato; b) all'articolo 44-bis: 1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto e' trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»; c) all'articolo 45: 1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»; 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed e' composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.