Art. 33 
 
Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Agli  interventi  indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto
nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
        2.2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo  le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
      3) al comma 3, le parole: «di  cui  all'Allegato  IV»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»,  al
primo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma  1»,  e  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della  presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
comma 5- bis, secondo periodo.» e,  all'ultimo  periodo,  le  parole:
«dal quarto periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  quinto
periodo»; 
      4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto  e
sesto  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Qualora siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del  Comitato  speciale
del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in
deroga alle previsioni di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,
secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»; 
      6) al comma 6: 
        6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
        6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di approvazione  del  progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
        6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
        6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e  quinto
periodo» sono soppresse; 
      7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
        «6-ter. I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione  e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.». 
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Ai fini della verifica del progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»; 
      9) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
    c) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  Presidente,  al  dirigente  di
livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
pubblici»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.». 
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo  e  quinto  periodo  del  decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati.