Art. 34 
 
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili  da  parte  degli
enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche
amministrazioni e per il  reperimento  di  nuovi  sedi  per  esigenze
connesse al PNRR e per il reperimento  di  nuovi  sedi  per  esigenze
                          connesse al PNRR. 
 
  1.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   logistiche   delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate  anche  all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma  15
gli  Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte   delle   risorse
finanziarie  all'acquisto  di  immobili,  anche  di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio
in locazione  passiva  alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»; 
    b)  il  terzo,  quarto  e  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili  acquistati  ai
sensi del presente comma  si  applica  un  canone  annuo  determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del  costo  di  acquisto
contrattualizzato e delle spese sostenute  dagli  enti  previdenziali
pubblici  per  gli  interventi  di  messa  a  norma   e   adeguamento
dell'immobile alle esigenze  della  amministrazione  conduttrice.  La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e'  stabilita
in via definitiva dagli enti previdenziali  e  dalle  amministrazioni
dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto  e
non  puo'   essere   oggetto   di   modifica,   fermo   restando   la
quantificazione degli stessi  anche  in  un  momento  successivo.  Ai
canoni di locazione di cui al presente  comma  non  si  applicano  le
riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza  dei
saldi di finanza pubblica.»; 
    c) il settimo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le  parole:  «il
nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»; 
    b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente: 
      «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui
al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al  primo  periodo
della citata lettera b).».