Articolo 63. 
 
Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle   centrali   di
                            committenza. 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62,  e'  istituito
presso l'ANAC, che ne assicura  la  gestione  e  la  pubblicita',  un
elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno  parte,  in
una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi
i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante  o  centrale  di
committenza  che  soddisfi  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II.4
consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo. 
  2. La  qualificazione  per  la  progettazione  e  l'affidamento  si
articola in tre fasce di importo: 
  a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e  forniture
fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino  a  1  milione  di
euro; 
  b) qualificazione intermedia o di secondo livello,  per  servizi  e
forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla  soglia  di
cui all'articolo 14; 
  c) qualificazione avanzata o di  terzo  livello,  senza  limiti  di
importo. 
  3.  Ogni  stazione  appaltante  o  centrale  di  committenza   puo'
effettuare le procedure corrispondenti al livello  di  qualificazione
posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il
comma 6 dell'articolo 62. 
  4. Sono iscritti di diritto  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   compresi   i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip  S.p.a.,
Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa  S.p.a.,  Difesa  servizi  S.p.A.,  l'Agenzia  del
demanio,  i  soggetti  aggregatori  di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In  sede  di
prima applicazione le stazioni appaltanti  delle  unioni  di  comuni,
costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle  provincie  e
delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63,
comma 1, primo periodo. Eventuali  ulteriori  iscrizioni  di  diritto
possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, sentita l'ANAC, previa  intesa  in  sede  della  Conferenza
unificata. 
  5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che  caratterizzano
il processo  di  acquisizione  di  un  bene,  servizio  o  lavoro  in
relazione ai seguenti ambiti e riguarda: 
  a)  la  capacita'  di  progettazione  tecnico-amministrativa  delle
procedure; 
  b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; 
  c) la  capacita'  di  verifica  sull'esecuzione  contrattuale,  ivi
incluso il collaudo e la messa in opera. 
  6. Le stazioni appaltanti e  le  centrali  di  committenza  possono
essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure  di
servizi  e  forniture.  Le  stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di
committenza per svolgere attivita'  di  progettazione  e  affidamento
devono  essere  qualificate  almeno  nella   seconda   fascia.   Esse
programmano  la  loro  attivita'  coordinandosi  nel   rispetto   del
principio di leale collaborazione. 
  7.  I  requisiti  di  qualificazione   per   la   progettazione   e
l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: 
  a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; 
  b) alla consistenza, esperienza e competenza delle  risorse  umane,
ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata  formazione  del
personale; 
  c)  all'esperienza  maturata   nell'attivita'   di   progettazione,
affidamento ed esecuzione  di  contratti,  ivi  compreso  l'eventuale
utilizzo  di  metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa   delle
costruzioni. 
  8. I requisiti di qualificazione  per  l'esecuzione  sono  indicati
separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina
transitoria  specifica  relativa  a  tale  fase.  Con   modifiche   e
integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC
specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato. 
  9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede  articolazioni,
anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 7 in capo alle medesime  strutture  e  ne  danno  comunicazione
all'ANAC per la qualificazione. 
  10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del  comma  7,
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce  i  requisiti  per
l'accreditamento  delle  istituzioni  pubbliche  o   private,   senza
finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla
verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi  e
provvede alle conseguenti attivita' di  accreditamento  nonche'  alla
revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 
  11. In nessun caso i soggetti  interessati  possono  comprovare  il
possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi  tali
da  eluderne  la  funzione.  L'ANAC,  per  accertati  casi  di  gravi
violazioni delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  puo'
irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500  euro  e  il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre  la
sospensione   della    qualificazione    precedentemente    ottenuta.
Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni  dolosamente  tese  a
dimostrare  il  possesso   di   requisiti   di   qualificazione   non
sussistenti, ivi comprese, in particolare: 
  a) per le  centrali  di  committenza,  la  dichiarata  presenza  di
un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di  fatto
a operare per l'amministrazione di provenienza; 
  b) per le stazioni appaltanti e  le  centrali  di  committenza,  la
dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa
stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; 
  c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 
  12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le  procedure  in
corso sono comunque portate a compimento. 
  13. L'ANAC stabilisce i requisiti  e  le  modalita'  attuative  del
sistema di qualificazione di cui all'allegato  II.4,  rilasciando  la
qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in  cui
puo' essere disposta la qualificazione  con  riserva,  finalizzata  a
consentire alla stazione appaltante e alla centrale  di  committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'  tecnica
ed organizzativa richiesta.