Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio,
fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei
dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi
ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza,
che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o
confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026.
3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli
uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.