Art. 20 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per   la   revisione   del   sistema
          sanzionatorio tributario, amministrativo e penale 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo
e penale, con riferimento alle imposte sui redditi,  all'IVA  e  agli
altri tributi indiretti nonche' ai tributi degli enti territoriali: 
    a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: 
      1) razionalizzare il  sistema  sanzionatorio  amministrativo  e
penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi
di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis
in idem; 
      2) valutare  la  possibilita',  fissandone  le  condizioni,  di
compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte  su
redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di  soggetti  che  hanno
crediti  maturati  nei  confronti  delle   amministrazioni   statali,
certificati dalla piattaforma dei crediti  commerciali,  per  importi
pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; 
      3) rivedere i rapporti tra il processo  penale  e  il  processo
tributario  prevedendo,  in  coerenza   con   i   principi   generali
dell'ordinamento,  che,  nei  casi  di   sentenza   irrevocabile   di
assoluzione perche' il fatto non sussiste  o  l'imputato  non  lo  ha
commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano
stato nel  processo  tributario  quanto  all'accertamento  dei  fatti
medesimi e adeguando i profili  processuali  e  sostanziali  connessi
alle ipotesi di non punibilita'  e  di  applicazione  di  circostanze
attenuanti all'effettiva durata dei piani di  estinzione  dei  debiti
tributari, anche nella  fase  antecedente  all'esercizio  dell'azione
penale; 
      4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace  sistema
di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del   rischio
fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale
da parte di imprese che non possiedono i  requisiti  per  aderire  al
regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza  per
escludere ovvero ridurre l'entita' delle sanzioni; 
      5)    introdurre,    in    conformita'    agli     orientamenti
giurisprudenziali, una  piu'  rigorosa  distinzione  normativa  anche
sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti
di imposta non spettanti e inesistenti; 
    b) per le sanzioni penali: 
      1) attribuire specifico  rilievo  all'ipotesi  di  sopravvenuta
impossibilita' di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente
da fatti imputabili al soggetto stesso; 
      2) attribuire specifico rilievo alle definizioni  raggiunte  in
sede amministrativa e giudiziaria ai  fini  della  valutazione  della
rilevanza penale del fatto; 
    c) per le sanzioni amministrative: 
      1) migliorare la proporzionalita'  delle  sanzioni  tributarie,
attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri
Stati europei; 
      2)  assicurare   l'effettiva   applicazione   delle   sanzioni,
rivedendo la disciplina del  ravvedimento  mediante  una  graduazione
della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto  al
numero 1); 
      3)  prevedere  l'inapplicabilita'  delle  sanzioni  in   misura
maggiorata per recidiva  prima  della  definizione  del  giudizio  di
accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi
stesse di recidiva; 
      4) rivedere la disciplina del concorso formale  e  materiale  e
della continuazione, onde renderla  coerente  con  i  principi  sopra
specificati,  anche   estendendone   l'applicazione   agli   istituti
deflativi; 
      5) escludere, in virtu' dei principi  di  cui  all'articolo  10
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per
i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa  al  fine
di  adeguarsi   alle   indicazioni   elaborate   dall'Amministrazione
finanziaria con successivi documenti di prassi  pubblicati  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27  luglio  2000,  n.
212, sempreche' la violazione  dipenda  da  obiettive  condizioni  di
incertezza sulla portata e sull'ambito di  applicazione  della  norma
tributaria e  il  contribuente  provveda  al  pagamento  dell'imposta
dovuta. 
  2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e
di altre imposte indirette sulla produzione e  sui  consumi  previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, il Governo osserva  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
    a) razionalizzazione dei sistemi  sanzionatori  amministrativo  e
penale per semplificarli e renderli  piu'  coerenti  con  i  principi
espressi dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, tra cui,  in  particolare,  quelli  di  predeterminazione  e
proporzionalita' alla gravita' delle condotte; 
    b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo
e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi
lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo: 
      1) la punibilita' con la pena detentiva compresa tra il  minimo
di due anni e il massimo di cinque anni, nonche' adeguate  soglie  di
non punibilita' al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo
di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie
meno gravi; 
      2) circostanze aggravanti coerenti con  quelle  previste  dalla
disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; 
      3) un'autonoma fattispecie associativa  punibile  con  la  pena
della reclusione dal minimo di tre anni  al  massimo  di  otto  anni,
provvedendo al  conseguente  coordinamento  dell'articolo  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale; 
      4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del  codice  di
procedura penale; 
      5) la punizione del tentativo con la stessa pena  prevista  per
il reato consumato; 
      6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono  o  furono
destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto; 
      7) nel caso  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto
del reato e, quando essa non e' possibile, la confisca, per un valore
equivalente, di somme di denaro, beni e  altre  utilita'  di  cui  il
soggetto condannato abbia la  disponibilita',  anche  per  interposta
persona; 
      8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi  dal
denaro e dalle disponibilita' finanziarie, agli organi di polizia che
ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici, per finalita'  di  giustizia,  di  protezione
civile o  di  tutela  ambientale,  nonche'  l'assegnazione  dei  beni
acquisiti dallo  Stato  a  seguito  di  provvedimento  definitivo  di
confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso  e  ne  facciano
richiesta; 
      9) l'introduzione, per le  fattispecie  di  cui  alla  presente
lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla
distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle
cose confiscate; 
      10) l'estensione della  disciplina  attuativa  dei  principi  e
criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione
all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui  prodotti
di cui  agli  articoli  62-quater,  62-quater.1  e  62-quinquies  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504  del  1995,
con la possibilita' di  stabilire  adeguate  soglie  di  punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti,  ai
fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di  quelle
penali; 
      11) l'abrogazione delle  disposizioni  della  legge  17  luglio
1942, n. 907, e della legge 3 gennaio  1951,  n.  27,  che  risultino
superate  a  seguito  dell'introduzione  dell'illecito  di  cui  alla
presente lettera; 
    c) la razionalizzazione  e  il  coordinamento  sistematico  delle
disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e  di
acquisto da  persone  non  autorizzate  alla  vendita,  applicate  ai
tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato  testo
unico di cui al decreto  legislativo  n.  504  del  1995  nonche'  ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1  e  62-quinquies
del medesimo testo unico; 
    d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis  del
codice penale per i reati previsti dal predetto testo  unico,  puniti
con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; 
    e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
con  i  reati  previsti  dal   predetto   testo   unico,   prevedendo
l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate  e
dissuasive. 
  3. Per la revisione  del  sistema  sanzionatorio  applicabile  alle
violazioni della normativa doganale il  Governo  osserva  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio  1973,  n.  43,  concernente  il  contrabbando  dei  tabacchi
lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai  sensi  della
lettera b) del comma 2 del presente  articolo,  in  coerenza  con  la
disciplina delle  altre  fattispecie  di  contrabbando  previste  dal
citato testo unico; 
    b) il  riordino  della  disciplina  sanzionatoria  contenuta  nel
titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando
di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in  relazione  alle  merci
introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio,  nei  casi
previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo: 
      1) la razionalizzazione delle fattispecie penali; 
      2) la revisione delle sanzioni  di  natura  amministrativa  per
adeguarle   ai   principi   di   effettivita',   proporzionalita'   e
dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento  (UE)
n. 952/2013, anche in conformita' alla giurisprudenza della Corte  di
giustizia dell'Unione europea; 
      3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle
cose  sequestrate,  sulla  distruzione  delle  cose   sequestrate   o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; 
    c) il riordino e  la  revisione  della  disciplina  sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del  1973,  prevedendo,
in caso di revisione, l'introduzione di  soglie  di  punibilita',  di
sanzioni  minime   oppure   di   sanzioni   determinate   in   misura
proporzionale all'ammontare del  tributo  evaso,  in  relazione  alla
gravita' della condotta; 
    d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo  25-sexiesdecies  del
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  con  la  previsione
dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo  9,
comma 2, lettere a) e b), del medesimo  decreto  legislativo,  per  i
reati  previsti  dal  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei  soli  casi  previsti
dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128  (Disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
          in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
          11 marzo 2014, n. 23): 
                «Art.  4  (Requisiti).  -  1.  Il  contribuente   che
          aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto  della
          sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu'
          adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale, inserito  nel  contesto  del
          sistema di governo aziendale e di controllo interno.  Fermo
          il  fedele  e   tempestivo   adempimento   degli   obblighi
          tributari, il sistema deve assicurare: 
                  a)   una   chiara   attribuzione   di    ruoli    e
          responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione  dei
          contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 
                  b) efficaci procedure di rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
                  c) efficaci procedure per  rimediare  ad  eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive. 
                2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  10  e  11  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
                «Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede.
          Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra  contribuente
          e amministrazione finanziaria sono improntati al  principio
          della collaborazione e della buona fede. 
                2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
          moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato  a
          indicazioni   contenute   in   atti    dell'amministrazione
          finanziaria,    ancorche'    successivamente     modificate
          dall'amministrazione   medesima,   o   qualora    il    suo
          comportamento risulti posto in essere a  seguito  di  fatti
          direttamente conseguenti a  ritardi,  omissioni  od  errori
          dell'amministrazione stessa. 
                3. Le sanzioni non sono comunque irrogate  quando  la
          violazione dipende da obiettive  condizioni  di  incertezza
          sulla portata e sull'ambito  di  applicazione  della  norma
          tributaria o quando  si  traduce  in  una  mera  violazione
          formale senza alcun debito di imposta;  in  ogni  caso  non
          determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
          un  giudizio  in  ordine  alla  legittimita'  della   norma
          tributaria.  Le  violazioni  di  disposizioni  di   rilievo
          esclusivamente  tributario  non  possono  essere  causa  di
          nullita' del contratto.» 
                «Art.  11  (Diritto   di   interpello).   -   1.   Il
          contribuente  puo'   interpellare   l'amministrazione   per
          ottenere una risposta riguardante  fattispecie  concrete  e
          personali relativamente a: 
                  a) l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,
          quando vi sono condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla
          corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
                  b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
                  c) l'applicazione della disciplina  sull'abuso  del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                3. L'amministrazione risponde  alle  istanze  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
          a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo  comma  1
          ed a quelle di cui al comma 2  nel  termine  di  centoventi
          giorni. La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni
          organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
          questione   oggetto   dell'istanza   e   limitatamente   al
          richiedente.  Quando  la  risposta  non  e'  comunicata  al
          contribuente  entro  il  termine  previsto,   il   silenzio
          equivale a  condivisione,  da  parte  dell'amministrazione,
          della soluzione prospettata  dal  contribuente.  Gli  atti,
          anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
          risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia  si
          estende  ai  comportamenti  successivi   del   contribuente
          riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
          rettifica   della   soluzione   interpretativa   da   parte
          dell'amministrazione con  valenza  esclusivamente  per  gli
          eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
                4. Non ricorrono condizioni di  obiettiva  incertezza
          quando  l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la
          soluzione   per   fattispecie   corrispondenti   a   quella
          rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2. 
                5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
          2 non  ha  effetto  sulle  scadenze  previste  dalle  norme
          tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
          non comporta interruzione  o  sospensione  dei  termini  di
          prescrizione. 
                6.  L'amministrazione  provvede  alla   pubblicazione
          mediante la forma  di  circolare  o  di  risoluzione  delle
          risposte  rese  nei  casi  in  cui  un  numero  elevato  di
          contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto  la
          stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
          cui il parere sia reso in  relazione  a  norme  di  recente
          approvazione  o  per  le  quali  non   siano   stati   resi
          chiarimenti ufficiali, nei  casi  in  cui  siano  segnalati
          comportamenti non uniformi da parte degli  uffici,  nonche'
          in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale  il
          chiarimento  fornito.  Resta  ferma,  in  ogni   caso,   la
          comunicazione della risposta ai singoli istanti.». 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O. 
              - Il titolo I, capo III-bis, del decreto legislativo 26
          ottobre 1995, n. 504, tratta di «Tabacchi lavorati». 
              - Si riporta il testo degli articoli 51, 266 e 444  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                  a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                  b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
                2. Nei casi di avocazione, le funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
                Nei  casi  di   avocazione   previsti   dall'articolo
          371-bis, sono esercitate  dai  magistrati  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                3. Le funzioni previste dal comma 1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
                3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti  di  cui  agli  articoli  12,
          commi 1,  3  e  3-ter,  e  12-bis  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,  realizzato  allo
          scopo di commettere delitti previsti dagli articoli  473  e
          474, 600, 601, 602, 416-bis,  416-ter,  452-quaterdecies  e
          630 del codice penale, per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti
          previsti dall'articolo 74 del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, le funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
                3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
                3-quater. Quando si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.» 
                «Art.  266   (Limiti   di   ammissibilita').   -   1.
          L'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: 
                  a) delitti non colposi per i quali e'  prevista  la
          pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore   nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
                  b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
                  c)  delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope; 
                  d)  delitti  concernenti  le  armi  e  le  sostanze
          esplosive; 
                  e) delitti di contrabbando; 
                  f) reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,  abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
                  f-bis)  delitti  previsti  dall'articolo   600-ter,
          terzo comma,  del  codice  penale,  anche  se  relativi  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies; 
                  f-ter) delitti previsti dagli  articoli  444,  473,
          474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del  codice
          penale; 
                  f-quater) delitto  previsto  dall'articolo  612-bis
          del codice penale; 
              f-quinquies)   delitti   commessi   avvalendosi   delle
          condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo stesso articolo. 
                2. Negli stessi casi e' consentita  l'intercettazione
          di comunicazioni tra presenti,  che  puo'  essere  eseguita
          anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
          un dispositivo  elettronico  portatile.  Tuttavia,  qualora
          queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614  del
          codice penale, l'intercettazione e' consentita solo  se  vi
          e' fondato motivo di ritenere che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa. 
                2-bis.   L'intercettazione   di   comunicazioni   tra
          presenti mediante inserimento di captatore  informatico  su
          dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita  nei
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle  ragioni  che
          ne  giustificano  l'utilizzo  anche  nei  luoghi   indicati
          dall'articolo 614 del codice  penale,  per  i  delitti  dei
          pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico  servizio
          contro la pubblica amministrazione per i quali e'  prevista
          la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
          anni, determinata a norma dell'articolo 4.» 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti [c.p.p. 445] . Se vi e' costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Il testo degli articoli 62-quater e  62-quater.1  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  riportato
          nelle note all'articolo 16. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  62-quinquies  del
          decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative) 
                «Art. 62-quinquies (Imposta di consumo  sui  prodotti
          accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
          arrotolate  senza  tabacco  e  i   filtri   funzionali   ad
          arrotolare le sigarette sono  assoggettati  ad  imposta  di
          consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto  in
          ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 
                2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1  e'
          legittimata  dall'inserimento  degli  stessi  in   apposita
          tabella  di  commercializzazione,  secondo   le   modalita'
          previste al comma 5. 
                3. I prodotti di cui  al  comma  1  sono  venduti  al
          pubblico esclusivamente per il tramite delle  rivendite  di
          cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
                4. L'imposta di consumo e' dovuta  dal  produttore  o
          fornitore  nazionale  o  dal  rappresentante  fiscale   del
          produttore o fornitore estero all'atto della  cessione  dei
          prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
          previste dall'articolo 39-decies. 
                5.  Con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le  modalita'
          di  presentazione  e  i  contenuti   della   richiesta   di
          inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
          commercializzazione previste per ciascuna  delle  categorie
          di   prodotto,   nonche'   gli   obblighi    contabili    e
          amministrativi  dei   soggetti   obbligati   al   pagamento
          dell'imposta. 
                6.  E'  vietata  la   vendita   a   distanza,   anche
          transfrontaliera,  di  prodotti  di  cui  al  comma  1   ai
          consumatori che  acquistano  nel  territorio  dello  Stato.
          L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  fermi  i  poteri
          dell'autorita' e della polizia  giudiziaria  ove  il  fatto
          costituisca reato, comunica ai fornitori  di  connettivita'
          alla  rete  internet  ovvero  ai  gestori  di  altre   reti
          telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che  in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione, i siti web ai quali  inibire  l'accesso,
          attraverso le predette reti, offerenti prodotti di  cui  al
          comma 1. 
                7. Per i prodotti di cui al comma 1 si  applicano  le
          disposizioni previste dagli  articoli  291-bis,  291-ter  e
          291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio   1973,   n.   43,   nonche'
          dall'articolo 96 della legge 17  luglio  1942,  n.  907,  e
          dall'articolo 5 della legge 18  gennaio  1994,  n.  50,  in
          quanto applicabili.» 
              - La legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul  monopolio
          dei sali e  dei  tabacchi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 agosto 1942, n. 199. 
              - La legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla L.
          17 luglio 1942, n.  907,  sul  monopolio  dei  sali  e  dei
          tabacchi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
          1951, n. 27. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 240-bis del  codice
          penale: 
                «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
          per taluno dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli  314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis,  325,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dagli articoli 453,  454,  455,
          460, 461, 517-ter, 517-quater,  518-quater,  518-quinquies,
          518-sexies   e   518-septies,   nonche'   dagli    articoli
          452-quater,  452-octies,  primo  comma,  493-ter,  512-bis,
          600-bis, primo  comma,  600-ter,  primo  e  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio   di   materiale   pornografico,   600-quinquies,
          603-bis,  629,  640,   secondo   comma,   numero   1,   con
          l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e'  commesso  col
          pretesto di far esonerare  taluno  dal  servizio  militare,
          640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al  quarto
          comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
          codice civile,  o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
          confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
          il condannato non puo' giustificare  la  provenienza  e  di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla  propria  attivita'  economica.  In   ogni   caso   il
          condannato non puo' giustificare la  legittima  provenienza
          dei beni sul  presupposto  che  il  denaro  utilizzato  per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
          salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
          mediante adempimento nelle forme di legge. La  confisca  ai
          sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
          reati  di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
          635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies  quando   le
          condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. 
                Nei casi previsti dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.» 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. 
              - Il titolo VII, capo I,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale), tratta di «Contrabbando». 
              - Il titolo VII, capo II, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale),   tratta   di   «Contravvenzioni   ed   illeciti
          amministrativi». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre
          2013, n. L 269. 
              -  Si   riporta   il   testo   degli   articoli   9   e
          25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
          231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa  delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): 
                «Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le  sanzioni
          per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
                  a) la sanzione pecuniaria; 
                  b) le sanzioni interdittive; 
                  c) la confisca; 
                  d) la pubblicazione della sentenza. 
                2. Le sanzioni interdittive sono: 
                  a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                  b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                  c)  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                  d)  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                  e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.» 
                «Art.  25-sexiesdecies  (Contrabbando).   -   1.   In
          relazione alla commissione dei reati previsti  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  si
          applica all'ente la sanzione  pecuniaria  fino  a  duecento
          quote. 
                2.  Quando  i  diritti  di  confine  dovuti  superano
          centomila euro si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria
          fino a quattrocento quote. 
                3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2  si  applicano
          all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
          comma 2, lettere c), d) ed e).».