Art. 20
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo
e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli
altri tributi indiretti nonche' ai tributi degli enti territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e
penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi
di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis
in idem;
2) valutare la possibilita', fissandone le condizioni, di
compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su
redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno
crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali,
certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi
pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;
3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo
tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali
dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano
stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti
medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi
alle ipotesi di non punibilita' e di applicazione di circostanze
attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti
tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione
penale;
4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale
da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al
regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per
escludere ovvero ridurre l'entita' delle sanzioni;
5) introdurre, in conformita' agli orientamenti
giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa anche
sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti
di imposta non spettanti e inesistenti;
b) per le sanzioni penali:
1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta
impossibilita' di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente
da fatti imputabili al soggetto stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in
sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della
rilevanza penale del fatto;
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni tributarie,
attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri
Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni,
rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione
della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al
numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in misura
maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di
accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi
stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e
della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra
specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti
deflativi;
5) escludere, in virtu' dei principi di cui all'articolo 10
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per
i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine
di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione
finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n.
212, sempreche' la violazione dipenda da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta
dovuta.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e
di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e
penale per semplificarli e renderli piu' coerenti con i principi
espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e
proporzionalita' alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo
e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi
lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa tra il minimo
di due anni e il massimo di cinque anni, nonche' adeguate soglie di
non punibilita' al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo
di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie
meno gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla
disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena
della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni,
provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di
procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per
il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono
destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto
del reato e, quando essa non e' possibile, la confisca, per un valore
equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilita' di cui il
soggetto condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal
denaro e dalle disponibilita' finanziarie, agli organi di polizia che
ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale, nonche' l'assegnazione dei beni
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano
richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente
lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla
distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle
cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e
criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione
all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti
di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
con la possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai
fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle
penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio
1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino
superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla
presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle
disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di
acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai
tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies
del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del
codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti
con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo
l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e
dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle
violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi
lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la
disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal
citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel
titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando
di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci
introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi
previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per
adeguarle ai principi di effettivita', proporzionalita' e
dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE)
n. 952/2013, anche in conformita' alla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle
cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo,
in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla
gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione
dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i
reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti
dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra contribuente
e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto.»
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il
contribuente puo' interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1
ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi
giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si
estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di
contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche'
in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti.».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
- Il titolo I, capo III-bis, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, tratta di «Tabacchi lavorati».
- Si riporta il testo degli articoli 51, 266 e 444 del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e
630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,
terzo comma, del codice penale, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473,
474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis
del codice penale;
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione
di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita
anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora
queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del
codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi
e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra
presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che
ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, determinata a norma dell'articolo 4.»
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445] . Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il testo degli articoli 62-quater e 62-quater.1 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riportato
nelle note all'articolo 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quinquies del
decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative)
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita'
di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche'
dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e
dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in
quanto applicabili.»
- La legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio
dei sali e dei tabacchi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 1942, n. 199.
- La legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla L.
17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1951, n. 27.
- Si riporta il testo dell'articolo 240-bis del codice
penale:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.»
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Il titolo VII, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), tratta di «Contrabbando».
- Il titolo VII, capo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), tratta di «Contravvenzioni ed illeciti
amministrativi».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre
2013, n. L 269.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.»
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In
relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento
quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano
centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria
fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).».