Art. 41 Modifiche al perimetro di consolidamento 1. Se un'entita' («entita' target») diventa o cessa di essere un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto della partecipazione nella stessa o se l'entita' target diventa una controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio («esercizio di acquisizione»), essa e' considerata parte di un gruppo multinazionale o nazionale ai fini del presente titolo, a condizione che una parte delle sue attivita', passivita', reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione. L'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dell'entita' target sono calcolate a sensi dei commi da 2 a 8. 2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale o nazionale tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettificate dell'entita' target che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entita' controllante capogruppo ai fini del presente titolo. 3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio successivo, il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettificate dell'entita' target sono basati sul proprio valore contabile delle attivita' e passivita' precedente al trasferimento. 4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 35, comma 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato della controllante capogruppo. 5. Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 35, comma 4, e' rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entita' target fa parte del gruppo multinazionale o nazionale durante l'esercizio di acquisizione. 6. Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante di cui all'articolo 30, le imposte anticipate e differite di un'entita' target che sono trasferite fra gruppi multinazionali o nazionali sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entita' target al momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite. 7. Le imposte differite dell'entita' target precedentemente incluse nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite sono considerate riversate e pagate, ai fini dell'articolo 29, comma 7, dal gruppo multinazionale o nazionale cedente e considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29, comma 7, le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero delle imposte differite. 8. Se l'entita' target e' una controllante e fa parte di due o piu' gruppi multinazionali o nazionali durante l'esercizio di acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione integrativa da essa dovuta in relazione alle imprese a bassa imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale. 9. In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entita' target e' considerata un trasferimento di attivita' e passivita' qualora il Paese ove la stessa e' localizzata o, nel caso di un'entita' fiscalmente trasparente il Paese dove sono localizzate le attivita', consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una cessione di attivita' e passivita' e applichi al venditore un'imposta rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o il fair value delle attivita' e passivita'.