Art. 41 
 
              Modifiche al perimetro di consolidamento 
 
  1. Se un'entita' («entita'  target»)  diventa  o  cessa  di  essere
un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza  di
un trasferimento  diretto  o  indiretto  della  partecipazione  nella
stessa o se l'entita' target diventa una controllante  capogruppo  di
un  nuovo  gruppo  durante   un   dato   esercizio   («esercizio   di
acquisizione»), essa e' considerata parte di un gruppo multinazionale
o nazionale ai fini del presente titolo, a condizione che  una  parte
delle sue attivita', passivita', reddito, spese e flussi di cassa sia
inclusa voce per voce nel  bilancio  consolidato  della  controllante
capogruppo nell'esercizio di acquisizione.  L'aliquota  d'imposizione
effettiva  e  l'imposizione  integrativa  dell'entita'  target   sono
calcolate a sensi dei commi da 2 a 8. 
  2.  Nell'esercizio  di  acquisizione  il  gruppo  multinazionale  o
nazionale tiene conto solo del  valore  dell'utile  o  della  perdita
contabile netta e delle imposte  rilevanti  rettificate  dell'entita'
target  che  sono  inclusi  nel  bilancio  consolidato   dell'entita'
controllante capogruppo ai fini del presente titolo. 
  3.  Nell'esercizio  di  acquisizione,  e   in   ciascun   esercizio
successivo, il reddito o perdita rilevante  e  le  imposte  rilevanti
rettificate  dell'entita'  target  sono  basati  sul  proprio  valore
contabile delle attivita' e passivita' precedente al trasferimento. 
  4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese  salariali
ammissibili dell'entita' target di  cui  all'articolo  35,  comma  3,
tiene conto solo dei costi  che  figurano  nel  bilancio  consolidato
della controllante capogruppo. 
  5. Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali
ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 35, comma  4,  e'
rettificato in proporzione al  periodo  di  tempo  durante  il  quale
l'entita' target fa  parte  del  gruppo  multinazionale  o  nazionale
durante l'esercizio di acquisizione. 
  6. Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una  perdita
rilevante di cui all'articolo 30, le imposte anticipate  e  differite
di un'entita' target che sono trasferite fra gruppi multinazionali  o
nazionali sono prese in considerazione dal  gruppo  acquirente  nello
stesso modo e nella stessa misura in cui  sarebbero  state  prese  in
considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entita' target al
momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite. 
  7. Le imposte differite dell'entita' target precedentemente incluse
nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite sono considerate riversate e pagate, ai fini  dell'articolo
29,  comma  7,  dal  gruppo  multinazionale  o  nazionale  cedente  e
considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente
nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29,  comma  7,
le imposte  rilevanti  sono  ridotte,  dal  gruppo  multinazionale  o
nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica  il  recupero
delle imposte differite. 
  8. Se l'entita' target e' una controllante e fa parte di due o piu'
gruppi   multinazionali   o   nazionali   durante   l'esercizio    di
acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione
integrativa  da  essa  dovuta  in  relazione  alle  imprese  a  bassa
imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale. 
  9. In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una
partecipazione di controllo in un'entita' target  e'  considerata  un
trasferimento di attivita' e  passivita'  qualora  il  Paese  ove  la
stessa  e'  localizzata  o,  nel  caso  di   un'entita'   fiscalmente
trasparente il Paese dove sono localizzate  le  attivita',  consideri
l'acquisizione o la cessione di  detta  partecipazione  di  controllo
allo stesso modo o in  maniera  simile  a  un'acquisizione  o  a  una
cessione di attivita' e passivita' e applichi al venditore un'imposta
rilevante  basata  sulla  differenza  fra  il  valore  fiscale  e  il
corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo  o
il fair value delle attivita' e passivita'.