Art. 42 
 
               Trasferimento di attivita' e passivita' 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione  o
di trasferimento di attivita' e passivita' a condizione che: 
      1) il corrispettivo dell'operazione e' costituito, in  tutto  o
in via  maggioritaria,  da  una  partecipazione  emessa  dall'impresa
acquirente o da una entita' ad essa connessa,  o,  nel  caso  di  una
liquidazione, e' annullata la partecipazione nell'entita'  liquidata.
In  assenza  di  corrispettivo,  rientrano  tra  le   operazioni   di
riorganizzazione i trasferimenti di attivita' e passivita'  a  fronte
dei quali non vi e' una emissione di partecipazioni  in  quanto  tale
emissione sarebbe priva di significato economico; 
      2) l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in  tutto  o
in parte, a formare il reddito imponibile della  entita'  trasferente
ai fini delle imposte del Paese in cui questa e' localizzata; 
      3) il Paese di localizzazione della entita' acquirente impone a
quest'ultima di subentrare nella posizione della entita'  trasferente
in ordine al valore  degli  elementi  della  attivita'  e  passivita'
trasferite  ai  fini   delle   imposte   rilevanti,   tenendo   conto
dell'eventuale utile o perdita non qualificante; 
    b) «utile o perdita non qualificante»:  indica  l'importo  minore
tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti  in  relazione  a
una riorganizzazione  e  assoggettati  a  imposizione  nel  luogo  di
localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita  contabile
che sorge in relazione alla riorganizzazione. 
  2. In caso di trasferimento di attivita' e passivita': 
    a) l'impresa trasferente include nel proprio  reddito  o  perdita
rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento; 
    b) l'impresa acquirente determina il proprio  reddito  o  perdita
rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attivita'  e
passivita'  ricevute  determinato  in  base  ai  principi   contabili
adottati  nel  bilancio  consolidato   della   propria   controllante
capogruppo. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se il  trasferimento  di
attivita' e passivita' avviene nell'ambito di  una  riorganizzazione,
l'utile  o  la  perdita   contabile   da   trasferimento   realizzati
dall'impresa trasferente non concorrono a formare il  suo  reddito  o
perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito
o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile  che  le
stesse attivita' e passivita' avevano in capo all'impresa trasferente
al momento del trasferimento. 
  4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il  trasferimento
di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione
che determina per l'entita' trasferente l'emersione  di  un  utile  o
perdita non qualificante: 
    a) l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio  reddito
o  perdita  rilevante  un  importo  pari  all'utile  o   perdita   da
trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante; 
    b) l'impresa acquirente determina il proprio  reddito  o  perdita
rilevante  dopo  l'acquisizione  avendo  a  riferimento   il   valore
contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in  capo  alla
entita'  trasferente  al  momento  del   trasferimento,   rettificato
coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per
tener conto dell'utile o perdita non qualificante. 
  5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa e'  tenuta  o
autorizzata ad allineare  ai  fini  fiscali,  nel  Paese  in  cui  e'
localizzata,  il  valore  delle  sue  attivita'   e   passivita'   al
corrispondente fair value, essa puo': 
    a) includere nel calcolo  del  reddito  o  perdita  rilevante  un
importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attivita' e
passivita': 
      1) pari alla differenza, rispettivamente positiva  o  negativa,
tra il fair value dell'attivita' o passivita' immediatamente dopo  la
data dell'evento che ha  innescato  l'aggiustamento  fiscale  «evento
attivatore» e  il  valore  contabile  delle  attivita'  o  passivita'
immediatamente prima dell'evento attivatore; e 
      2) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o  perdita  non
qualificante sorta in relazione all'evento attivatore; 
    b)  avvalersi  del  fair  value  delle  attivita'  o   passivita'
immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito  o
la perdita rilevante  negli  esercizi  che  terminano  dopo  l'evento
attivatore; 
    c) puo', a  sua  discrezione,  far  concorrere  integralmente  il
valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai  fini
del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel  corso
del quale si e' verificato l'evento attivatore ovvero far  concorrere
tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi
ma non oltre il quarto. 
  6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla  lettera
c)  del  comma  5,  un'impresa  cessa  di  essere  parte  del  gruppo
multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato  ai
sensi della lettera a) del comma 5  che  non  ha  ancora  concorso  a
determinare il reddito o perdita rilevante  nei  precedenti  esercizi
concorre  integralmente  a  formare  il  reddito  rilevante  di  tale
esercizio.