Art. 42 Trasferimento di attivita' e passivita' 1. Ai fini del presente articolo: a) «riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione o di trasferimento di attivita' e passivita' a condizione che: 1) il corrispettivo dell'operazione e' costituito, in tutto o in via maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o da una entita' ad essa connessa, o, nel caso di una liquidazione, e' annullata la partecipazione nell'entita' liquidata. In assenza di corrispettivo, rientrano tra le operazioni di riorganizzazione i trasferimenti di attivita' e passivita' a fronte dei quali non vi e' una emissione di partecipazioni in quanto tale emissione sarebbe priva di significato economico; 2) l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito imponibile della entita' trasferente ai fini delle imposte del Paese in cui questa e' localizzata; 3) il Paese di localizzazione della entita' acquirente impone a quest'ultima di subentrare nella posizione della entita' trasferente in ordine al valore degli elementi della attivita' e passivita' trasferite ai fini delle imposte rilevanti, tenendo conto dell'eventuale utile o perdita non qualificante; b) «utile o perdita non qualificante»: indica l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione. 2. In caso di trasferimento di attivita' e passivita': a) l'impresa trasferente include nel proprio reddito o perdita rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento; b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attivita' e passivita' ricevute determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento. 4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina per l'entita' trasferente l'emersione di un utile o perdita non qualificante: a) l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante; b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in capo alla entita' trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante. 5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa e' tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui e' localizzata, il valore delle sue attivita' e passivita' al corrispondente fair value, essa puo': a) includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attivita' e passivita': 1) pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il fair value dell'attivita' o passivita' immediatamente dopo la data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale «evento attivatore» e il valore contabile delle attivita' o passivita' immediatamente prima dell'evento attivatore; e 2) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorta in relazione all'evento attivatore; b) avvalersi del fair value delle attivita' o passivita' immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore; c) puo', a sua discrezione, far concorrere integralmente il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si e' verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. 6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla lettera c) del comma 5, un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) del comma 5 che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.