Art. 44 
 
                   Gruppi a controllante multipla 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «gruppo a controllante multipla»: indica  due  o  piu'  gruppi
multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti  capogruppo
sottoscrivono un accordo che e' una struttura vincolata o un  accordo
tra gruppi quotati che include  almeno  una  entita'  o  una  stabile
organizzazione di tale nuovo gruppo che e' localizzata  in  un  Paese
differente da quello di  localizzazione  delle  altre  entita'  dello
stesso; 
    b) «struttura vincolata»: indica un accordo sottoscritto tra  due
o piu' controllanti capogruppo  appartenenti  a  gruppi  distinti  in
forza del quale: 
      1) una partecipazione non  inferiore  al  50  per  cento  nelle
controllanti capogruppo e' vincolata, attraverso particolari forme di
titolarita' o  di  restrizioni  alla  circolazione  ovvero  di  altri
termini e condizioni, in modo tale da non poter essere  trasferita  o
compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in  un  mercato  di
capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria; 
      2) una delle controllanti  capogruppo  predispone  un  bilancio
consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le  attivita',  le
passivita', le componenti positive e negative di reddito e  i  flussi
finanziari di tutte le entita'  appartenenti  ai  gruppi  interessati
sono presentati congiuntamente come un unico gruppo; 
    c) «accordo tra gruppi quotati»: indica un  accordo  sottoscritto
tra due o piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti
in forza del quale: 
      1) conducono le rispettive attivita' imprenditoriali in maniera
unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro
soggezione ad un comune controllo; 
      2) ogni controllante capogruppo eroga dividendi o  proventi  da
liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base  ad  accordi
contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse; 
      3) le attivita'  delle  singole  controllanti  capogruppo  sono
gestite  come  se  fossero  articolazioni  della   medesima   realta'
economica in virtu' di specifici accordi pur  rimanendo  quest'ultime
imprese giuridicamente autonome; 
      4) le  partecipazioni  delle  singole  controllanti  capogruppo
parte dell'accordo sono  quotate,  scambiate  o  trasferite  in  modo
autonomo in differenti mercati di capitali; 
      5)  le  controllanti  capogruppo  predispongono   il   bilancio
consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate,
come  se  fossero  parte  di  un  unico  gruppo,  le  attivita',   le
passivita', le componenti positive e negative di reddito e  i  flussi
finanziari di tutte le imprese interessate. 
  2. Le entita' e le imprese appartenenti ad ogni gruppo di cui  alla
lettera a) del comma 1, sono trattate come imprese appartenenti ad un
gruppo a controllante multipla. 
  3. Una entita', diversa da  una  entita'  esclusa,  e'  considerata
un'impresa se le sue attivita', passivita', le componenti positive  e
negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati  voce  per
voce nel bilancio consolidato  del  gruppo  a  controllante  multipla
ovvero  se,  pur  non  essendo  consolidate,  la  partecipazione   di
controllo e' detenuta da una  o  piu'  entita'  appartenente  a  tale
gruppo. 
  4. Il bilancio consolidato del gruppo a  controllante  multipla  e'
rappresentato dal bilancio consolidato indicato al  numero  2)  della
lettera b) ovvero  al  numero  5)  della  lettera  c)  del  comma  1,
predisposto  in  base  a  principi  contabili  conformi.  I  principi
contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio  consolidato
di cui  al  primo  periodo  sono  considerati  i  principi  contabili
adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione  del
presente titolo ai gruppi a controllante multipla. 
  5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il
gruppo a controllante multipla sono le  controllanti  capogruppo  del
gruppo  a  controllante  multipla.  Ai  fini  dell'applicazione   del
presente titolo, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve
intendersi  effettuato,  ove  necessario,  a  tutte  le  controllanti
capogruppo del gruppo a controllante multipla. 
  6. Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate
nel  territorio  dello  Stato  italiano,  inclusa  ogni  controllante
capogruppo,  applicano  l'imposta  minima  integrativa   secondo   le
disposizioni degli articoli da 13 a 17  in  misura  pari  all'importo
dell'imposizione integrativa ad esse attribuita relativa alle imprese
a bassa imposizione. 
  7. Le imprese appartenenti ad un  gruppo  a  controllante  multipla
localizzate nel territorio dello Stato italiano  applicano  l'imposta
minima suppletiva ai sensi degli articoli da 19 a  21  tenendo  conto
dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa  imposizione
che fa parte del suddetto gruppo. 
  8. Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante  multipla
devono presentare la comunicazione rilevante ai  sensi  dell'articolo
51,  comma  2,  salvo  che  sia  stata  nominata  una  unica  impresa
dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51,  comma  3,  lettera
b).  La  comunicazione  deve  contenere  le  informazioni   rilevanti
riguardanti ciascun gruppo  che  compone  il  gruppo  a  controllante
multipla.