Art. 44 Gruppi a controllante multipla 1. Ai fini del presente articolo: a) «gruppo a controllante multipla»: indica due o piu' gruppi multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti capogruppo sottoscrivono un accordo che e' una struttura vincolata o un accordo tra gruppi quotati che include almeno una entita' o una stabile organizzazione di tale nuovo gruppo che e' localizzata in un Paese differente da quello di localizzazione delle altre entita' dello stesso; b) «struttura vincolata»: indica un accordo sottoscritto tra due o piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale: 1) una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle controllanti capogruppo e' vincolata, attraverso particolari forme di titolarita' o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri termini e condizioni, in modo tale da non poter essere trasferita o compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria; 2) una delle controllanti capogruppo predispone un bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le attivita', le passivita', le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari di tutte le entita' appartenenti ai gruppi interessati sono presentati congiuntamente come un unico gruppo; c) «accordo tra gruppi quotati»: indica un accordo sottoscritto tra due o piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale: 1) conducono le rispettive attivita' imprenditoriali in maniera unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro soggezione ad un comune controllo; 2) ogni controllante capogruppo eroga dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse; 3) le attivita' delle singole controllanti capogruppo sono gestite come se fossero articolazioni della medesima realta' economica in virtu' di specifici accordi pur rimanendo quest'ultime imprese giuridicamente autonome; 4) le partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in differenti mercati di capitali; 5) le controllanti capogruppo predispongono il bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se fossero parte di un unico gruppo, le attivita', le passivita', le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari di tutte le imprese interessate. 2. Le entita' e le imprese appartenenti ad ogni gruppo di cui alla lettera a) del comma 1, sono trattate come imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla. 3. Una entita', diversa da una entita' esclusa, e' considerata un'impresa se le sue attivita', passivita', le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati voce per voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' entita' appartenente a tale gruppo. 4. Il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla e' rappresentato dal bilancio consolidato indicato al numero 2) della lettera b) ovvero al numero 5) della lettera c) del comma 1, predisposto in base a principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato di cui al primo periodo sono considerati i principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione del presente titolo ai gruppi a controllante multipla. 5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla. 6. Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano, inclusa ogni controllante capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le disposizioni degli articoli da 13 a 17 in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa ad esse attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione. 7. Le imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano applicano l'imposta minima suppletiva ai sensi degli articoli da 19 a 21 tenendo conto dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione che fa parte del suddetto gruppo. 8. Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla devono presentare la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, salvo che sia stata nominata una unica impresa dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante multipla.